Le modifiche O.C.S.E. al transfer pricing

l’OCSE sta valutando modifiche ai propri documenti ed alla propria prassi in tema di transfer pricing, con particolare attenzione ai “trasferimenti” di beni immateriali

transfer pricingImportante sguardo è quello che l’OCSE dà all’istituto del transfert pricing.

Infatti negli ultimi mesi tante sono state le innovazioni ed i progetti presentati al fine di razionalizzare l’applicazione delle linee guida proprie del transfert pricing.

Il commento in oggetto sarà relativo al nuovo progetto sugli aspetti amministrativi del transfer pricing presentato dal Comitato Affari Fiscali dell’OCSE, in data 9 marzo 2011.

Tramite il nuovo progetto, l’OCSE vuole creare una bilancia di equilibri tra le linee guida indicate per il transfert pricing ed il comportamento effettivo dei contribuenti attraverso la possibilità di utilizzare al meglio le risorse per l’applicazione delle disposizioni stesse.

In vero sulla disciplina del transfert pricing, c’è stata recentemente la pubblicazione di un documento, 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, in data 22 luglio 2010, che ha stabilito le linee guida del reddito alla stabile organizzazione secondo l’art. 7 dell’OCSE.

Questo, insieme a tutte le altre innovazioni e modifiche che toccano l’istituto, definisce quanto importante sia la determinazione dei prezzi di trasferimento in ambito fiscale internazionale: infatti, per dar adito a quanto scritto, in contemporanea alla pubblicazione delle linee guida, è stata sancita la versione 2010 del Modello OCSE di Convenzione fiscale, che riscrive l’art. 7.

Secondo l’articolo 7 citato, quindi, al fine di determinare il reddito a condizioni di mercato per la stabile organizzazione, bisogna tenere conto delle funzioni svolte, risorse impiegate e rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell’impresa.

Dunque,

  • il reddito da attribuire alla stabile organizzazione è quello attribuibile a quest’ultima come se si facesse riferimento ad un’impresa indipendente impegnata nelle stesse attività in condizioni identiche;

  • la definizione del reddito della stabile organizzazione porta al calcolo dei profitti e delle perdite derivanti dalle attività, anche con riferimento alle transazioni con parti indipendenti, con parti correlate e relativamente alle relazioni con le altre parti dell’impresa.

La presentazione delle linee guida, ha portato all’emanazione della nuova versione dei capitoli I, The Arm’s Length Principle, II, Transfer Pricing Methods, III, Comparability Analysis, ad un aggiornamento dei capitoli VI, Specific comments relating to intangible assets e VIII, Cost Contribution Arrangements, ed all’aggiunta del capitolo IX, Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings.

In particolare:

relativamente ai capitoli I, II,III, le novità riguardano

  • gerarchia nell’applicazione dei metodi previsti per la determinazione del transfer pricing.

Si fornisce un esame preciso dei metodi, partendo dall’art. 9 dell’OCSE per poi giungere alla presentazione dei metodi interessati: dunque nel capitolo II si trovano i metodi tradizionali basati sulla transazione, il capitolo III comprende i metodi reddituali, il metodo di ripartizione degli utili e il metodo basato sul margine netto della transazione. A parte la completezza e la razionalizzazione dei metodi, l’OCSE porta a ritenere che, per l’applicazione dei metodi, sarebbe opportuno abbandonare la lettura di eccezionalità per i metodi reddituali, scegliendo sempre il metodo più appropriato da applicare al caso concreto;

  • analisi di comparabilità. Queste, presenti nel capitolo I, sono ampliate e completate dal capitolo III;

  • linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali. Si forniscono informazioni sull’applicazione del Transactional Profit Split Method e del Transactional Net Margin Method;

  • annexes. Si dà vita ad allegati contenenti la concreta applicazione dei metodi reddituali, con riferimento ai cd. working capital adjustments,

 

relativamente al Capitolo VI,

  • c’è la determinazione della condizione di mercato principale per le transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali.

Si determina una differenza tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di marketing:

  • i beni immateriali commerciali comprendono brevetti, know-how, disegni ed i modelli utilizzati per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio, beni che costituiscono beni d’impresa;

  • i beni immateriali di marketing, invece, comprendono i marchi di fabbrica, le denominazioni commerciali, la clientela, i canali di distribuzione, le denominazioni, i simboli che promuovono il prodotto.

 

Le novità relative alla disciplina sul transfer pricing esistono anche a livello comunitario.

Infatti, nei primi mesi del 2011, il Consiglio UE ha deciso di prorogare al 2015 il mandato del Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento, che nel 2011 analizzerà i problemi sul transfer pricing delle piccole e medie relazioni ed il regime del contributo spese.

Come notato, quindi, l’attenzione nei confronti della disciplina del transfert pricing è alta sia a livello internazionale che europeo.

Come già precisato, ultimo, in termini cronologici, è il progetto circa gli aspetti amministrativi del transfert pricing, la cui finalità è la semplificazione e la razionalizzazione, attraverso la previsione di zone sicure e regole certe, requisiti documentali meno rigidi relativamente alle transazioni non complesse, procedure semplificate per la gestione delle controversie.

Inoltre, sfruttando il canale di comunicazione informatico, l’OCSE ha creato una piattaforma internet al fine di rendere più proficuo e veloce lo scambio di informazioni e degli aspetti amministrativi delle varie amministrazioni finanziarie.

Emblematico è quindi rilevare come il processo sia tendente ad un reale scambio di informazioni veloci ed efficaci, garantendo la rilevazione dell’organizzazione degli audits in materia di transfer pricing, dello sviluppo di tecniche di valutazione del rischio, della gestione della documentazione, di programmi sugli Advance Pricing Arrangements.

Sono infine in fase di revisione le linee guida relative alle regole certe contenute nel Capitolo IV, Administrative Approaches to Avoiding Transfer Pricing Disputes, delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE, con l’obiettivo di aggiornarle.

In vero, si vuole giungere alla finalità di esentare i contribuenti qualificati, concetto ancora da sviscerare e da chiarire in tutte le sue problematicità, da determinate obbligazioni, portando gli stessi ad essere sottoposti ad obblighi meno gravosi.

Il progetto presentato si unisce ad una necessaria consultazione attraverso al quale l’OCSE richiede commenti ai soggetti interessati entro il 30 giugno 2011, relativamente alla partica circa le misure di semplificazione amministrativa in materia di transfer pricing e loro efficacia, alle situazioni pratiche e normative create in base alle forme di semplificazione amministrativa, alla reale necessità di una modifica delle linee guida per le regole certe, oggetto del Capitolo IV delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE.

 

 

11 Giugno 2011

Sonia Cascarano