Accertamento sintetico: vale la disponibiltà

In caso di accertamento basato sul redditometro, è l’effettiva disponibilità del bene a rilevare per il calcolo del redditometro.

 

Con sentenza n. 11213 del 20 maggio 2011 (ud. del 21 dicembre 2010), la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento sintetico fondato sul c.d. “redditometro” è basato sulla disponibilità dei beni costituenti “fatti indice”, per cui non ha alcun rilievo la proprietà del bene, né è sufficiente sostenere che il bene è stato acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe essere imputato, ai fini “redditometrici”, ad entrambi i coniugi.

 

I motivi della decisione

Innanzitutto i giudici rilevano la legittimità ed validità dei D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 (cfr. ordinanza n. 297 depositata il 28 luglio 2004 della Corte Costituzionale), peraltro affermata in precedenti pronunce (sentenze: 7 luglio 2010 n. 16055, nonché 11 febbraio 2009 n. 3289, 30 giugno 2006 n. 15124, 19 aprile 2006 n. 9129, ex multis).

Inoltre, prosegue la sentenza, ciò che rileva è la disponibilità del bene, che

sentenza corte di cassazione“prescinde del tutto dalla (ed è, quindi, indifferente alla) effettiva titolarità giuridica del bene (come pure al titolo giuridico fonte di essa “disponibilità”) perchè considera rilevante e sintomatico non già quella titolarità secondo la legge ma unicamente la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed n proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado di fornire (in proposito la concreta vicenda può considerarsi emblematica del concetto in questione: nella sentenza impugnata, infatti, si legge, che la contribuente ha evidenziato, nel proprio ricorso di “essere casalinga“ nonchè di avere acquistato “nel 1988, in occasione del pensionamento del marito“ l’”autovettura Jaguar Xj8″ per “uso di entrambi” e, nelle “memorie illustrative”, di “aver acquistato nel 1994 BOT e CCT per 200 milioni e di aver incassato cedole nel 1996 per L. 9.091.250″, cioè operazioni economiche possibili solo per effetto ed in conseguenza di una corrispondente “disponibilità” economica, a meno che non si deduca e dimostri la natura meramente fittizia dell’intestazione)”.

 

Peraltro, il regime di “comunione legale” tra coniugi, di per sè solo, non esclude che un acquisto (anche di bene immobile) intervenuto in costanza di matrimonio sia o debba considerarsi escluso (art. 179 cod. civ.) da detto regime perchè (ad esempio) l’operazione economica è stata effettuata

“con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio” (cfr. Cass., 2′, 5 maggio 2010 n. 10855, secondo cui “l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di surrogazione reale, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato”): “di conseguenza, si rivela del tutto insufficiente la mera deduzione di detto regime ove non accompagnato (almeno) dalla allegazione dell’avvenuta esibizione al giudice del merito dell’atto di acquisito di quel bene e … della riproduzione dei conferenti punti testuali dell’atto di acquisto”.

Parimenti, considerata la identità di funzione, anche il disposto secondo cui “ciascuno di detti importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra” che

“per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese”

deve essere inteso attribuendo valenza non alla situazione formale ma, giusta il pregante significato del verbo “sopporta”, come prova concreta (“se il contribuente dimostra”) dell’effettivo sostenimento solo parziale delle “spese” proprie del “bene o servizio disponibile”

considerato ai fini della rideterminazione del reddito.

Né può ritenersi sufficiente la produzione della quietanza di pagamento dell’assicurazione dell’auto, poichè detto documento, nonostante rechi il nome di un soggetto terzo, non dimostra che questiabbia materialmente erogato le somme per il premio assicurativo.

“La sola intestazione (quand’anche in corrispondenza con afferente titolarità del contratto) della quietanza di pagamento dell’assicurazione (tenuto conto, peraltro, degli stretti rapporti familiari dei soggetti e della mancata allegazione di ragioni giustificative della dissociazione soggettiva tra la mai contestata “disponibilità” esclusiva del bene da parte della ricorrente e la diversa intestazione del contratto assicurativo) prova solo il pagamento ma non la effettiva “sopportazione” (ovverosìa il finale carico economico) della spesa de qua da parte del marito e/o del figlio”.

 

 

Accertamento sintetico: le nostre considerazioni

Lo strumento dell’accertamento sintetico misura la capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo e permette all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato, e per almeno un biennio (norma ante riforma).

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (norma soppressa nel nuovo redditometro).

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/2007, richiama l’attenzione degli uffici sull’opportunità di

“valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare”,

invitando gli organi di controllo a ricostruire la complessiva situazione del soggetto sottoposto a controllo, nonché dei componenti il suo nucleo familiare.

Infatti,

“nell’ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare; in tal caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di spesa”.

Ancora la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007 evidenzia che nella selezione dei soggetti

“particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto: – la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;per converso, attraverso l’analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere l’accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio”.

Si ricorda che già la circolare n. 27/7/2648 del 14.8.1981 invitava gli uffici a valutare “altri indici significativi della condizione reddituale … come, ad esempio, il mantenere i figli in scuole private di alto costo, l’abitare in affitto in appartamenti con alto canone di locazione, compiere crociere o altri viaggi dispendiosi, etc “.

La Corte di Cassazione – correttamente – nella pronuncia che si annota, rileva che gli elementi indicativi di capacità contributiva, inclusi nella Tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, e a quella aggiornata con il Provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2007, rilevano come disponibilità da parte del contribuente persona fisica.

L’art. 1 del D.M. fa, infatti, riferimento alla

“disponibilità di beni e servizi di cui all’art. 2, secondo comma del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto “, restando “ ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare … anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1 “.

Il termine disponibilità va attentamente compreso e valutato, in quanto costituisce il perno centrale su cui ruota l’accertamento sintetico, in quanto non è la proprietà dei beni a determinare la presunzione operata dal legislatore bensì la disponibilità: difatti, il possesso del bene può essere di un soggetto diverso dal proprietario (autovettura di proprietà del figlio ma i cui costi di gestione e manutenzione del bene sono dei nonni).

I beni e servizi si considerano, infatti, “nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi“, rimanendo “esclusi i beni ed i servizi relativi esclusivamente ad attività di impresa o ad attività professionale che, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione della capacità contributiva della persona fisica che ne ha la disponibilità“ (art. 2, c. 1, del D.M. 10.9.1992).

Naturalmente, come si rileva anche da quest’ultima sentenza, il contribuente, con documenti certi, deve dimostrare la indisponibilità di quel determinato bene.

 

23 giugno 2011

Francesco Buetto