Immobili e quadro RW, perdite e capitale sociale, visto di conformità, S.r.l. in trasparenza e scomputo ritenute, deduzione interessi passivi

risposte ai quesiti: praticissime ed utilissime, in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi (Antonio Gigliotti)

QUESITO N. 1: Immobili a disposizione e quadro RW

Un cliente che possiede un terreno (non edificato e non produttivo di reddito) in Argentina. Deve dichiaralo nel quadro RW?

 

RISPOSTA

L’obbligo di compilazione del modulo RW, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 167 del 1990, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, sussiste per le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

I contribuenti che hanno tratto guadagno dalla proprietà di un immobile devono compilare il modulo RW del modello Unico.

Al riguardo si fa presente che fino al preriodo d’imposta 2008 se gli immobili erano stati locati o venduti generando una plusvalenza imponibile, in base alla normativa fiscale italiana, il contribuente era tenuto a indicare in Unico l’investimento immobiliare all’estero e dichiarare in Italia i redditi conseguiti.

Se al contrario, fino all’anno d’imposta 2008, gli immobili sono stati tenuti a disposizione, e in base alla normativa vigente nello stato dove era situato l’immobile questo non produceva reddito tassabile il contribuente non era obbligato a dichiararli nel modulo RW.

L’obbligo scatta, invece, a partire dall’anno d’imposta 2009. Le istruzioni alla compilazione di Unico 2010 PF precisano infatti che “a partire dalla presente dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW detti investimenti, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi”.

Il contribuente indicato nel quesito è quindi tenuto a dichiarare il terreno posseduto in Argentina anche se non produttivo di reddito.

 

QUESITO N. 2: Perdite e capitale sociale minimo

La Beta Srl, alla chiusura dell’esercizio al 31.12.2010, ha rilevato una perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale, andando anche ad intaccare il capitale sociale, ridotto oltre la soglia minima legale di € 10.000. Si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere in tale caso.

 

RISPOSTA

L’esistenza di una perdita, da un punto di vista civilistico, è situazione nella quale devono essere presi, in alcuni casi, alcuni provvedimenti incisivi con riguardo al capitale delle società.

Se, a causa della perdita, il capitale sociale si riduce di oltre un terzo, è necessario distinguere a seconda che lo stesso:risulti comunque superiore al minimo legale; sia inferiore al minimo legale.

Se la perdita supera 1/3 del capitale sociale riducendo quest’ultimo al di sotto del minimo legale, come nel caso di specie (o anche in caso di perdita integrale di questo), vale quanto disposto dall’art. 2482-ter, C.c.: “… gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto limite”.

In tale ipotesi, pertanto, vi è l’obbligo di ricostituire il capitale sociale riportando lo stesso ad un ammontare almeno corrispondente al minimo legale, ossia a € 10.000.

L’assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione della società.

 

QUESITO N. 3: Visto di conformità e codice attività

Tra i controlli che deve fare il professionista al fine di apporre il visto di conformità del credito Iva c’è anche quello relativo al codice attività indicato in Dichiarazione Iva?

 

RISPOSTA

Il professionista deve sempre controllare che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione Iva corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile (circolare 57/E/2009).

Ai fini del controllo in esame, occorre tenere presente che in caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta.

Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell’articolo 36, del DPR n. 633 del 1972, invece, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo.

In merito al confronto tra il codice attività indicato nella dichiarazione Iva e quello che il controllore deve desumere dalle fatture attive e passive del contribuente, si ritiene opportuno sottolineare come non può essere considerato un mero controllo formale, come ritenuto dalle Entrate, in quanto l’estrapolare dalla documentazione contabile l’attività di un soggetto implica per forza un’analisi di merito, critica e discrezionale.

 

QUESITO N. 4: Srl trasparenti e scomputo ritenute

I soci di una srl trasparente possono usufruire di quanto previsto dalla C.M. 23.12.2009, n. 56/ circa la possibilità di trasferite alla società la parte residua delle ritenute residue ai fini di utilizzarle in compensazione

 

RISPOSTA

Anche se, i principali destinatari del provvedimento sono i titolari di redditi di lavoro autonomo, l’interpretazione estensiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con circolare 56/E/2009, si rivolge anche a soggetti collettivi che esercitano attività diversa dall’attività professionale.

Trattasi di tutti i soggetti collettivi trasparenti elencati nell’articolo 5 del Tuir ossia: le società semplici; le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; le società di fatto; le società di armamento; le imprese familiari.

Per le srl trasparenti va segnalata l’interpretazione della circolare 18/2010 del Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Irdcec), che al paragrafo 3 ha chiaramente affermato che non dovrebbero sussistere ostacoli a ritenere che la procedura di restituzione sia effettuabile anche da questi soggetti.

Tuttavia la circolare del l’Istituto di ricerca ha constatato che il modello Unico per società di capitali 2010 (confermata anche in Unico SC 2011) non presentava né al quadro TN né al quadro RX spazi per l’esposizione di dette ritenute restituite. Una simile indicazione è condizione necessaria per eseguire la compensazione da parte della società, come ha ricordato la circolare 56/09.

 

QUESITO N. 5: Deduzione interessi passivi

Per la deduzione degli interessi passivi nel periodo d’imposta 2010 è prevista un franchigia come era previsto per i periodi d’imposta 2008 e 2009?

 

RISPOSTA

Per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati per i soggetti Ires bisogna seguire il seguente procedimento. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati (e cioè compresi nel costo dei beni), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi ed i proventi assimilati sia inferiore al 30%del risultato operativo lordo di competenza. La quota del risultato operativo lordo prodotto non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

In via transitoria per il 2008 e 2009 il limite di deducibilità di cui al punto 2 era stato aumentato rispettivamente di € 10.000 ed € 5.000.

Dal 2010 l’ammontare deducibile degli interessi passivi, non può contare su alcuna franchigia.

 

3 maggio 2011

Antonio Gigliotti