L'emendabilità della dichiarazione, per modificare l'originaria richiesta di rimborso del credito in compensazione

un’importante novità per i contribuenti, si ampliano i casi di modificabilità della dichiarazione presentata: è possibile ora variare la scelta a suo tempo effettuata in relazione all’eccedenza d’imposta a favore del contribuente

L’art. 7, c. 2, lett. i, del D.L. Sviluppo, ha introdotto nell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, dopo il comma 8-bis, il comma 8 ter, secondo cui “Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.”

 

La norma

Un’ulteriore possibilità, quindi, viene offerta dal legislatore che va ad aggiungersi alle altre ipotesi già previste.

Infatti, con i commi 8 e 8 bis dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 435/2001, il Legislatore aveva già previsto il caso di rettifica della dichiarazione pro fisco e di rettifica pro contribuente; in particolare:

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