STORIA DEL PROVVEDIMENTO
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della c.d. “Legge Comunitaria 2008” (L. n.88/09) sono state recepite nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società. Nello specifico, sono stati modificati gli artt. 2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto
degli stessi.
I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009.
Le informazioni obbligatorie
Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Cee, recepita all’art.2250 c.c..
La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi.
A partire dal 29 luglio 2009, infatti, è diventata obbligatoria l’indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito Web, ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene.
INFORMAZIONI DA INDICARE
Per tutte le società:
-Sede della società;
-Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l’iscrizione;
-Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
-Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento;
-Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta;
Per le S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.: Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Per le S.p.a. e S.r.l. Unipersonali: l'esistenza di un unico socio.
Solo per le società di capitali detentrici di siti web:
- A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventava obbligatoria l’indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società di capitali.
Le sanzioni previste
Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di omessa esecuzione delle dichiarazioni, si prescrive una sanzione amministrativa da € 206 a € 2065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
LA CIRCOLARE ASSONIME DEL 2010
La circolare Assonime n. 2 del 2010 è intervenuta sul tema in materia di obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web analizzando la nozione di atto e corrispondenza della società, alla luce dei nuovi principi e rivista, in particolare, con riguardo alle attuali forme di comunicazione commerciale on-line (e-mail). Per Assonime l'interpretazione più condivisibile della nozione di atti e corrispondenza dovrebbe tenere conto della finalità della disposizione, che è quella di assicurare ai terzi che entrano in contatto con la società le informazioni rilevanti su di essa. Gli obblighi riguardano, pertanto, anche le comunicazioni di posta elettronica verso terzi.
Secondo Assonime restano escluse le mail scambiate internamente alla società o tra le aziende appartenenti allo stesso gruppo in quanto non hanno come scopo l'informazione verso un soggetto terzo.
INFORMAZIONI ULTERIORI PER TUTTI I DETENTORI DI SITI WEB
Oltre alle informazioni obbligatorie di cui sopra (per i siti web solo per le società di capitali) bisogna ricordare a tutti i soggetti in possesso di Partita IVA l'obbligo di esporla sulla Home Page del sito web aziendale.
Anche se la legge è in vigore dal Dicembre 2001 e quindi non si tratta di una notizia recente, ancora molti soggetti, anche tra gli addetti ai lavori, non applicano la normativa prevista.
La mancata esposizione del numero di Partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da € 258,23 ad € 2.065,83, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.
Se sul tuo sito non c'è il numero di partita IVA chiedi a chi si è occupato della realizzazione del sito web di apportare la variazione.
2 marzo 2011
Celeste Vivenzi