Home page aziendale: obbligatorio indicare il numero di partita IVA

Una pronuncia dell’Amministrazione finanziaria (Cfr. la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n.60 del 16/5/2006) precisa la portata di un adempimento non sempre osservato da parte della generale platea dei contribuenti, vale a dire l’obbligo di indicare il codice di partita IVA nel proprio sito Web aziendale.

Obbligo del numero partita IVA nel sito web aziendale

numero di partita iva nel footer del sito internet aziendale obbligatorio per leggeStante, infatti, quanto previsto dal comma 1 dell’art.35 del DPR 633/72 – nella formulazione introdotta dall’art.2, del DPR 5 ottobre 2001, n.404 – il codice di partita IVA deve essere indicato «nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto».

La disposizione è entrata in vigore dal 1° dicembre 2001.

In relazione all’esatta portata di tale disposizione, e con particolare riferimento alla circostanza che la lettera e) del comma 2 del citato art.35 disponga obblighi identificativi agli Internet Service Provider, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria di precisare se il citato adempimento anagrafico del Web riguardi esclusivamente gli operatori del commercio elettronico ovvero interessi la generalità dei contribuenti con partita IVA.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara in ordine alla valenza generale della disposizione fissata dal comma 1 dell’art.35, nel senso che «l’obbligo di indicazione  del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito Web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e’ tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall’articolo 35, comma 1».

Ove i contribuenti non avessero ancora opportunamente aggiornato il contenuto dell’Home Page, con l’indicazione del proprio numero di partita IVA, si ritiene che l’ottemperanza a tale obbligo prima della constatazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia sufficiente a regolarizzare la posizione del contribuente, senza applicazione di sanzioni, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (art.6, comma 5-bis, del DPR 472/97).

Viceversa, si è dell’avviso che la mancata regolarizzazione sia perseguibile con la sanzione amministrativa variabile da 258,23 Euro a 2.065,83 Euro trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria (art.11, comma 1, lettera a), del DPR 472/97).

 

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A cura di Giovanni Mocci

Giugno 2006