Il tutoraggio dei "grandi contribuenti"

l’analisi del rischio tramite il tutoraggio sarà uno degli strumenti guida nella lotta all’evasione fiscale: analisi delle linee guida dell’Agenzia

Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha come obiettivo prioritario il “contrasto all’evasione fiscale” e tende a conseguire in convenzione con il Ministero dell’Economia, obiettivi sempre più performanti rispetto a quelli realizzati negli anni precedenti, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo.

Fondamentale è, dunque, la costante attività di analisi e ricerca delle informazioni utili alla individuazione di settori economici e di soggetti a maggior rischio di evasione presenti nei diversi ambiti territoriali.

I controlli che si possono effettuare sono pochi rispetto al numero delle imprese e dei professionisti ed è necessario utilizzare criteri trasparenti ed oggettivi per procedere alla scelta. Si deve, cioè, valutare in maniera comparata le scelte da operare, preferendo il migliore rapporto tra impiego di risorse e risultati attesi nelle pretese.

L’azione di controllo delle macro-tipologie di contribuenti distingue grandi imprese, medie o piccole imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali e persone fisiche. Il rischio di evasione e/o di elusione rappresenta un input per avviare un controllo, evitando di perseguire situazioni di scarsa rilevanza o mere violazioni di carattere formale ritenute di basso rischio. La capacita’ di intercettare situazioni di effettiva e consistente evasione è finalizzata non solo al recupero delle imposte evase ed alla irrogazione delle sanzioni, ma anche e soprattutto ad ottenere un sostanziale cambiamento dei comportamenti fiscalmente scorretti tale da determinare, in prospettiva, un allargamento delle basi imponibili dichiarate e, quindi, un consistente incremento del gettito derivante dall’adempimento spontaneo (la c.d. “compliance”).

L’Agenzia a tal fine ha creato uno strumento specifico di analisi del rischio fiscale detto “tutoraggio” per soggetti che raggiungono determinati volumi di affari o ricavi ( che si inserisce in un contesto di analisi di più amplio respiro quali, ad esempio, in base alle nuove disposizioni del D.L. 78/2010 le imprese “apri e chiudi”, ovvero che cessano l’attività entro un anno dall’apertura, e quelle in “perdita per più di un esercizio”) .

Grandi contribuenti

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 aprile 2009, in ossequio a quanto previsto dall articolo 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha individuato i criteri in base ai quali per ciascun periodo d’imposta, viene individuato un grande contribuente:

  1. una soglia ordinaria di cento milioni di euro, stabilita considerando il valore più elevato dichiarato, tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R., l’ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del T.U.I.R. ed il volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972;

  2. una soglia di cento milioni di euro specifica per enti creditizi e finanziari, data da:

  • interessi attivi e proventi assimilati;

  • proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo;

  • commissioni attive;

  • profitti da operazioni finanziarie;

  • altri proventi di gestione.

  1. una soglia per imprese di assicurazione data da:

  • premi di competenza e premi dell’esercizio;

  • altri proventi tecnici.

Lo stesso provvedimento stabilisce che nel caso dei periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare il parametro di riferimento è individuato assumendo il valore piu’ elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d’imposta ed il volume d’affari dichiarato per l’anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso, mentre nel caso di periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, il citato parametro è individuato sulla base dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata ed è utilizzato fino al novantesimo giorno successivo ai detti termini di scadenza (Circolare n. 13 del 9 aprile 2009).

Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni, cosi’ come nei casi in cui l’individuazione del parametro di riferimento sia effettuata in base agli esiti dell’attività di accertamento, il potere di controllo permane in capo agli Uffici locali o all’Ufficio controlli delle Direzioni provinciali, mentre nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione del parametro di riferimento, ovvero contenenti dati errati, la Direzione Centrale Accertamento ha facoltà di individuare i grandi contribuenti a seguito del riscontro dell’ammontare del volume d’affari, dei ricavi e dei compensi effettuato in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell’Agenzia.

L’attribuzione alle Direzioni regionali della competenza per tutte le attività di controllo ed accertamento, di contenzioso e riscossione, di rimborsi e di controllo della esistenza dei crediti utilizzati in compensazione, di liquidazione delle dichiarazioni, si completa con il c.d. “tutoraggio” (commi da 9 a 14 dell’art. 27 del decreto-legge n. 185 del 2008).

Il tutoraggio fiscale

L’attività di tutoraggio riguarda solo le imprese di rilevante dimensione, con volume d’affari o ricavi, quindi, non inferiore inizialmente a trecento milioni di euro (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54291 del 6 aprile 2009) progressivamente diminuito fino alla soglia di cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011 (intera platea dei grandi contribuenti).

Nello specifico, il tutoraggio si traduce in un’attività di monitoraggio dei comportamenti posti in essere dai grandi contribuenti attraverso l’utilizzo di approcci differenziati in funzione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di soggetti.

L’attività di analisi delle informazioni riguarda i profili di rischio della singola impresa, ivi incluse le posizioni dei soci e le operazioni effettuate. Il risultato di intelligence si concretizza nella “scheda di analisi del rischio“, la quale dovrà essere predisposta per tutti i contribuenti di piu’ rilevante dimensione e nella quale oltre alla descrizione dell’attività istruttoria effettuata, troveranno rilevazione gli elementi suscettibili, previa loro valutazione, di attribuire un determinato livello di rischio fiscale a ciascun contribuente.

Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuita una maggiore intensità del rischio il controllo si svilupperà mediante l’utilizzo di strumenti più penetranti (quali accessi o verifiche) rispetto a quelli impiegabili nei confronti di soggetti caratterizzati da una intensità minore di rischio. Per i contribuenti classificati a bassa intensità di rischio il controllo potrà anche limitarsi alla sola predisposizione della scheda di rischio ed al suo costante aggiornamento, mediante l’eventuale integrazione o modifica dei dati.

Il livello di intensità del rischio attribuito e riveduto almeno annualmente, esprimerà l’attitudine del contribuente ad avere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria un atteggiamento trasparente e collaborativo.

Da ultimo, si segnala il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 181850 del 20 dicembre 2010, che ha ridotto il parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione a 150 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2011.

9 febbraio 2011

Cosimo Turrisi