La notifica fiscale al portiere è valida solo a certe condizioni

La notifica fiscale a mani del portiere è possibile solo ad alcune condizioni: ecco i chiarimenti della Suprema Corte.

notifica fiscale al portiere è nullaNulla la notifica fiscale al portiere

E’ nulla la notificazione della cartella di pagamento eseguita nelle mani del portiere allorché la relazione dell’ufficiale giudiziario non contiene l’attestazione del mancato rinvenimento dei familiari.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 19417 depositata l’11 settembre 2010 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’ufficiale giudiziario, in caso di notifica fatta nelle mani del portiere, è tenuto a dimostrare dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie e del mancato rinvenimento dei familiari indicati nell’art. 139 c.p.c., altrimenti la notifica stessa è nulla.

 

La notifica degli atti tributari

La notifica degli atti è disciplinata dalle norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, così come dispone l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

In particolare, l’art. 139 c.p.c. stabilisce che, se la notifica non avviene in mani proprie del destinatario ex art. 138 c.p.c., la stessa va eseguita nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

L’ufficiale giudiziario può sempre effettuare la notificazione dell’atto mediante consegna brevi manu della copia al destinatario: se quest’ultimo rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale né deve dare atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie (art. 138 c.p.c.). Nell’ipotesi in cui il destinatario risulti assente, l’ufficiale consegna copia dell’atto a una persona della famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda: in mancanza di queste, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino devono sottoscrivere l’originale e l’ufficiale dà notifica al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata(1).

In caso di notifica dell’avviso di rettifica avvenuta in modo non rituale, il messo notificatore è responsabile e tenuto a risarcire il danno cagionato all’Amministrazione finanziaria. In materia di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici, anche quando il danno sia cagionato a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti (Cass. 9 novembre 2009, n. 23677).

Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale, eccependo la validità della notificazione in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza e, quindi, la mancata ricezione della notifica del verbale di cui alla citata. cartella. Il Giudice di Pace aveva respinto l’eccezione, ritenendo un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, richiamandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità(2), che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, non dovendo fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve nondimeno attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti di cui all’art. 139, c. 2, del c.p.c.. Da quanto precede ne consegue che è nulla la notificazione nelle mani del portiere se la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dal codice di procedura civile(3).

NOTE

  1. Cass. 11 luglio 2009, n. 13510. La notifica dell’avviso di accertamento è inficiata da nullità se effettuata nell’abitazione dove è rimasto ad abitare il coniuge separato anche se quest’ultima ha accettato il plico e si presentata come coniuge. Nel caso di specie la notifica dell’accertamento era stata eseguita presso il vecchio indirizzo e ricevuta da persona che non risultava più convivente con il ricorrente.
  2. Cass, SS.UU. 30 aprile 2005; 30 maggio 2005, n. 11332.
  3. Cfr. Cass 24 maggio 2005, n. 10924. La notificazione mediante consegna al portiere è nulla, se non sia preceduta dalla ricerca (con esito negativo, del quale si deve dare atto nella relazione) di familiare o addetta alla casa. Cfr. Cass 20 giugno 1999, n. 5706;11 maggio 1998, n. 4739.

 

27 settembre 2010

Enzo Di Giacomo

 

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