Acquisizioni di partecipazioni per il recupero crediti bancari: risvolti fiscali

Per le banche è possibile recuperare i crediti incagliati tramite conversione in partecipazioni: i risvolti fiscali di tale operazione.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del 3 agosto 2010, si interroga e fornisce risposte su regime fiscale delle acquisizioni di partecipazioni per il recupero crediti bancari, vantaggiose per gli istituti di credito che recuperano i crediti attraverso l’assegnazione di partecipazioni e per le aziende in crisi economico-finanziaria, che così, riescono a dar vita a processi di risanamento aziendale.

Considerando gli istituti di credito che acquisiscono partecipazioni per il recupero crediti, si ricorda che il legislatore secondo l’art. 113 del Tuir, previo parere favorevole dell’Agenzia, concede la possibilità della disapplicazione dell’art. 87 del Tuir relativo al regime di participation exemption, con la conseguenza che, l’accoglimento dell’istanza porti all’identità ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite ai fini dell’applicazione degli artt. 101, comma 5, e 106 del Tuir.

La circolare evidenzia i profili contabili e fiscali delle operazioni di acquisizione e/o conversione dei crediti in partecipazione, sottolineando l’importanza del trasferimento del valore dei crediti alle azioni ricevute della cessione della partecipazione iscritta in bilancio del rimborso parziale del credito prima della conversione, dell’acquisizione da terzi del credito convertito, dell’avvio di procedure concorsuali nei confronti del debitore, dei profili procedurali e sostanziali dell’istanza di interpello necessaria per poter fruire del regime di favore di cui all’articolo 113 del Tuir, nonché il trattamento fiscale ordinario da applicarsi in tutti i casi in cui gli istituti di credito non intendano avvalersi del regime medesimo.

Il regime di favore presentato secondo l’art. 113 TUIR, si concretizza tramite la comunicazione scritta degli istituti di credito all’Amministrazione finanziaria dell’istanza di interpello.

L’interpello è, a differenza degli interpelli ordinari, letto come disapplicativa del regime participation exemption ex art. 87 del Tuir, mentre, al pari degli interpelli ordinari è preventivo:

  • la caratteristica propria della disapplicatività del regime pex si basa su alcuni elementi essenziali., come, facendo riferimento alla lett. a) dell’art. 113 TUIR, i motivi di convenienza della procedura stessa rispetto ad altre forme di recupero dei crediti, le modalità e i tempi previsti per il recupero dei crediti ed nel caso di partecipazioni dirette nella società debitrice si ricorda la necessità di precisare la relatività dell’azione dell’impresa debitrice agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio.
    Nell’ipotesi disciplinata dalla lett. b), l’istanza di interpello deve indicare gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, gli elementi sulla cui base è valutata la ragionevolezza delle prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo, la convenienza economica della conversione dei crediti rispetto a forme alternative di recupero degli stessi, le caratteristiche del piano di risanamento, predisposto da enti creditizi e finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà.
    Altro elemento fondamentale è la dichiarazione da parte degli istituti di credito istanti di non avvalersi dell’opzione per il consolidato e per la trasparenza nei confronti della società partecipata, per l’intero periodo di detenzione della partecipazione.
    Si precisa, a tal riguardo, che l’Agenzia delle Entrate non deve effettuare un’analisi nel merito dei contenuti dei piani di risanamento prospettati e dei relativi motivi di convenienza delle operazioni, procedendo, invece ad un parere successivo all’attività di controllo dei competenti organi di vigilanza;

  • il carattere preventivo è proprio dell’interpello nei casi di presentazione dell’istanza 120 giorni prima della scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è operata l’acquisizione di partecipazioni o la conversione dei crediti in partecipazione. Comunque, in base al principio di buona fede e collaborazione nel rapporto tra fisco e contribuente, e tenuto conto della data di pubblicazione della circolare, per le operazioni del 2009, l’Agenzia delle Entrate riconosce valido il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario entro cui le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2009 si considerano validamente presentate, considerando , dunque, non ammissibile, l’interpello presentato oltre il termine indicato anche se al momento della vendita della partecipazione.

Analizzando, adesso, le operazioni di acquisizione di partecipazioni per il recupero crediti, si sovviene alla precisazione che le stesse determinano lo stralcio del credito convertito dal bilancio bancario e, l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale della relativa partecipazione acquisita nella voce 40 dell’attivo tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

Si precisa di conseguenza che:

  • le suddette attività sono valutate al fair value secondo lo Ias 39, considerando che il valore di iscrizione della partecipazione riflette il prezzo di negoziazione in caso di transazione di mercato. Le eventuali plus o minusvalenze da valutazione vengono imputate a una riserva di valutazione del patrimonio netto; rientreranno nel conto economico solo in casi di perdite di valore a carattere;

  • la classificazione presentata, dal punto di vista fiscale, comporta che, per presunzione assoluta, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli strumenti finanziari, diversi da quelli detenuti per la negoziazione, costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85 del Tuir e quindi, rilevano, iscrivendole nella voce 40 dell’attivo dello stato patrimoniale da parte degli istituti di credito, come immobilizzazioni finanziarie ignorando le relative ed eventuali perdite di valore.
    Parimenti, in caso di realizzo delle partecipazioni in argomento, le eventuali plusvalenze da cessione, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir, saranno esenti. Così, in caso di minusvalenza da cessione, la stessa, ex articolo 87 del Tuir, sarà indeducibile dal reddito di impresa, mentre, in caso di realizzo delle partecipazioni, le eventuali plusvalenze da cessione, se sussistono i requisiti indicati dall’art. 87 del Tuir, saranno esenti.
    A tal riguardo, l’Agenzia osserva che gli enti potrebbero valutare come non conveniente effettuare le operazioni in esame, per la mancata deduzione sia delle relative svalutazioni nell’intero periodo di possesso della partecipazione in sede di dichiarazione dei redditi, sia delle minusvalenze eventualmente realizzate all’atto della cessione delle partecipazioni acquisite;

  • al fine di non disincentivare le operazioni in esame, l’introduzione dell’art. 113 TUIR, vuole evitare che che l’acquisizione delle partecipazioni, al fine di favorire il recupero dei propri crediti, possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore.
    Quindi si prevede che l’accoglimento dell’istanza consente agli enti creditizi di disapplicare il regime di cui all’articolo 87 del Tuir (participation exemption) e di equiparare, ai fini degli articoli 101, comma 5, e 106 del Tuir, le partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, precisando, a tal punto, che gli strumenti finanziari partecipativi possono essere equiparati alle azioni ai fini dell’applicazione dell’art. 113 del Tuir.
    La circolare in commento, evidenzia come l’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, consideri similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. A tal riguardo si ricorda la precisazione contenuta nella circolare 26/E del 16 giugno 2004, dove l’assimilazione sopra presentata, garantisce che la remunerazione possa essere sottoposta al regime fiscale degli utili da partecipazione, con la conseguenza che, quando la remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e gli SFP siano rappresentati da certificati o titoli e siano idonei alla circolazione presso il pubblico, gli stessi sono identificati alle azioni.
    Tuttavia, ogni singolo caso dovrà essere valutato dall’Agenzia entrate.

Dunque, una delle principali conseguenze dell’accoglimento dell’istanza di interpello è l’equiparazione, sotto un profilo fiscale, delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 106 e 101 del Tuir: nel caso in cui il credito sia stato sostituito in bilancio dall’iscrizione di una partecipazione non viene meno il regime fiscale originario, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate, rispettivamente, dagli artt. 101, comma 5, e 106 del Tuir.

La circolare dell’Agenzia dell’Entrate di cui si scrive, definisce che l’assimilazione, sotto il profilo fiscale, delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti determina notevoli conseguenze anche in fase di realizzo della partecipazione. Infatti, se da un lato, derogando al regime fiscale delle partecipazioni, le perdite di valore delle partecipazioni rilevano come svalutazioni fiscalmente deducibili ex articolo 106 del Tuir mentre gli apprezzamenti delle partecipazioni rilevano come ripristini di valore, imponibili, i plusvalori realizzati per effetto della cessione della partecipazione usufruiscono del regime pex. solo per la parte eccedente il valore nominale dei crediti estinti o convertiti, concludendo che la “disapplicazione” del regime di cui all’articolo 87 trova applicazione nei soli limiti del valore nominale dei crediti estinti.

L’Agenzia, dopo aver individuato il principio di carattere generale, fornisce chiarimenti sul valore fiscale da attribuire ai crediti al momento della loro conversione:

  • si precisa che il valore di prima iscrizione in bilancio della partecipazione potrebbe essere inferiore all’ultimo valore contabile e fiscale del credito sostituito nella conversione, in modo che il differenziale negativo non rileva come perdita su crediti ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del Tuir, ma concorre a determinare l’ammontare della svalutazione crediti fiscalmente deducibile, ex articolo 106 del Tuir, al termine del periodo di imposta in cui avviene l’acquisizione delle partecipazioni o la conversione dei crediti;

  • il differenziale negativo così individuato, ha natura di perdita ex articolo 101, comma 5, del Tuir, nei casi con riferimento a operazioni di conversione dei crediti attuative di “Accordi di ristrutturazione dei debiti” secondo l’articolo 182-bis della legge fallimentare: si ricordi, che la perdita diventa conoscibile dalla data in cui il decreto di omologa dell’accordo sia divenuto definitivo e non più suscettibile di impugnativa;

  • nel corso del periodo di possesso della partecipazione iscritta in bilancio, le perdite di valore rileveranno entro i limiti quantitativi annuali e con le modalità stabilite dalla richiamata norma, mentre se ricorrono i presupposti di una perdita su crediti, l’eventuale perdita di valore sarà deducibile ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del Tuir.

 

25 settembre 2010

Sonia Cascarano