La riscossione frazionata: definizione e approfondimenti

Che cos’è la “riscossione frazionata”? La nostra enciclopedia fiscale…

La riscossione frazionata è il sistema di pagamento del tributo in pendenza di giudizio.

Il tributo con i relativi interessi deve essere pagato:

  1. per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
  2. per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Ammontare Grado del giudizio
2/3 dopo la sentenza della Commissione Tributaria provinciale che respinge il ricorso
per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale e comunque non oltre 2/3 in caso di accoglimento parziale del ricorso da parte della Comm. Trib. Prov.
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria regionale al termine del giudizio di secondo grado

 

Resta fermo che gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

 

Riferimenti normativi:

  • 68 D.Lgs.n.546/92

 

Leggi l’approfondimento: Accertamento esecutivo e riscossione frazionata 

 

agosto 2010

 

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