Che cos’è la “riscossione frazionata”? La nostra enciclopedia fiscale…
La riscossione frazionata è il sistema di pagamento del tributo in pendenza di giudizio.
Il tributo con i relativi interessi deve essere pagato:
- per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Ammontare | Grado del giudizio |
2/3 | dopo la sentenza della Commissione Tributaria provinciale che respinge il ricorso |
per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale e comunque non oltre 2/3 | in caso di accoglimento parziale del ricorso da parte della Comm. Trib. Prov. |
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria regionale | al termine del giudizio di secondo grado |
Resta fermo che gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Riferimenti normativi:
- 68 D.Lgs.n.546/92
Leggi l’approfondimento: Accertamento esecutivo e riscossione frazionata
agosto 2010