enciclopedia di diritto tributario: cos’è la società a ristretta base azionaria / società a ristretta base partecipativa?
Si chiama società a ristretta base azionaria quella compagine sociale composta da un numero ristretto di soci, legati spesso da rapporti di parentele.
Per le società di capitali, di norma, vige, ai fini tributari, la netta separazione tra la società e i singoli soci, così che l’imputazione degli utili avviene dietro formale deliberazione, che ne indica anche i limiti.
Tuttavia, gli uffici finanziari, nel corso di questi anni, non hanno mancato di rilevare che la separazione tra la posizione della società di capitali e quella dei soci non può impedire, quando risulti acclarata l’esistenza di maggiori utili in capo alla società, derivanti magari da ricavi non contabilizzati, e percepiti fuori bilancio, la rettifica in capo ai soci.
Nel caso di una società di capitali, pur non sussistendo – a differenza di quanto previsto per le società di persone – una presunzione legale di distribuzione dell’utile ai soci, l’appartenenza della società ad una stretta cerchia familiare può costituire, sul piano degli indizi, elemento di prova dell’avvenuta distribuzione degli utili in questione, tenuto conto della complicità, che normalmente avvince un gruppo così composto.
L’imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui nelle società di capitali in cui i partecipanti costituiscono un gruppo ristretto, spesso legato da vincoli più o meno stretti di solidarietà familiare, nella normalità dei casi, si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone, per i quali il principio dell’imputabilità dei profitti ai soci indipendentemente dalla loro effettiva percezione è sancito legislativamente.
Per l’imputazione ai soci, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.
Rimane salva la facoltà per il socio di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, per esempio, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
Di converso, la presunzione di distribuzione di utili ai soci non è sostenibile nei confronti di società caratterizzate da un azionariato diffuso, in presenza di interessi differenziati.
Giugno 2010
Redazione
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