Le società a ristretta base azionaria: definizione e approfondimenti

enciclopedia di diritto tributario: cos’è la società a ristretta base azionaria / società a ristretta base partecipativa?

società a ristretta baseSi chiama società a ristretta base azionaria quella compagine sociale composta da un numero ristretto di soci, legati spesso da rapporti di parentele.

Per le società di capitali, di norma, vige, ai fini tributari, la netta separazione tra la società e i singoli soci, così che l’imputazione degli utili avviene dietro formale deliberazione, che ne indica anche i limiti.

Tuttavia, gli uffici finanziari, nel corso di questi anni, non hanno mancato di rilevare che la separazione tra la posizione della società di capitali e quella dei soci non può impedire, quando risulti acclarata l’esistenza di maggiori utili in capo alla società, derivanti magari da ricavi non contabilizzati, e percepiti fuori bilancio, la rettifica in capo ai soci.

Nel caso di una società di capitali, pur non sussistendo – a differenza di quanto previsto per le società di persone – una presunzione legale di distribuzione dell’utile  ai  soci,  l’appartenenza  della  società  ad  una  stretta  cerchia    familiare può costituire, sul  piano  degli  indizi,  elemento  di  prova  dell’avvenuta distribuzione degli utili in questione, tenuto conto  della  complicità,  che normalmente avvince un gruppo così composto.

L’imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui nelle società di capitali  in   cui   i   partecipanti   costituiscono    un  gruppo  ristretto,  spesso  legato da   vincoli   più   o   meno   stretti   di solidarietà familiare, nella normalità   dei   casi, si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone, per i quali il principio dell’imputabilità dei profitti ai soci indipendentemente dalla loro effettiva percezione è sancito legislativamente.

Per l’imputazione ai soci, il fatto noto  non  è  costituito  dalla  sussistenza  dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal  vincolo di  solidarietà   e  di reciproco controllo dei soci.

Rimane salva la facoltà per il socio di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, per esempio, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.

Di converso, la presunzione di distribuzione di utili ai soci non è sostenibile nei confronti di società caratterizzate da  un  azionariato  diffuso,  in  presenza  di interessi differenziati.

 

Giugno 2010

Redazione

 

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