Assegnazione di partecipazione societaria ai soci di Srl a ristretta base proprietaria

Come noto, in base alle disposizioni previste dall’art.116 del DPR 917/86 (nella formulazione introdotto dal D.Lgs. 344/2003) con riferimento alle Srl a ristretta base proprietaria, l’opzione per la trasparenza non può essere esercitata laddove la Società trasparente possieda a sua volta una partecipazione in una Società rien- trante nella partecipation exemption di cui all’art.87 dello stesso DPR.

Al fine, quindi, di ovviare a tale inconveniente – e realizzare i presupposti per l’accesso all’istituto della tra- sparenza – può essere valutata la possibilità di assegnare ai Soci la partecipazione detenuta dalla Società tra- sparente, integrando con ciò il requisito di soggetto privo di partecipazioni societarie, requisito richiesto per l’accesso all’istituto della trasparenza di cui al citato art.116.
E’ dunque utile ponderare compiutamente la fattibilità di tale scelta, dando appresso resoconto dei riflessi operativi di carattere fiscale derivanti dall’assegnazione di partecipazioni societarie ai Soci persone fisiche.

Nozione di assegnazione e risvolti fiscali

gestione fiscale assegnazione beni ai sociL’assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di attività patrimoniali (capitale circolante o immobilizzazioni) che comporti la riduzione del capitale o delle riserve di capitale ovvero la distribuzione di utili o di riserve di utili.

L’assegnazione è esperibile in tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile nonché da quelle contenute nel DPR 917/86 e quindi anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall’art. 47, comma 3, del predetto DPR (modificato per effetto del D.Lgs. 344/2003).

Si tratta, quindi, di verificare i riflessi tributari sia in capo alla Società assegnante che ai Soci beneficiari nonché di stabilire il trattamento IVA applicabile alla fattispecie che interessa, vale a dire quella dell’assegnazione di partecipazione societaria.

Effetti nei confronti dei soci assegnatari

Innanzitutto, l’assegnazione deve essere attuata in modo da salvaguardare il rispetto della percentuale di partecipazione dei Soci al capitale della Società assegnante.

Per altro, nei confronti dei Soci assegnatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 3, del DPR 917/86 nella versione modificata dal D.Lgs. 344/2003 (cosiddetto “Nuovo TUIR”) secondo cui, nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile come utili da partecipazione è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data della consegna o spedizione dei beni mobili assegnati o della stipula dell’atto, se trattasi di assegnazione di beni immobili [data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’art.109 del Nuovo TUIR].

In ogni caso, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle Società soggette ad IRES a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale. Tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Ciò stante, tenuto conto che l’assegnazione di partecipazioni ai soci, come visto, viene a configurarsi come utile ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci medesimi, alla restituzione di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili, è necessario analizzare separatamente le seguenti ipotesi:

  • assegnazione mediante distribuzione di utili o riserve di utili;
  • assegnazione mediante restituzione di riserve di capitale.

Assegnazione mediante distribuzione di utili o riserve di utili

Ove l’assegnazione sia attuata da una società di capitale nell’ambito di una attribuzione di utili o di riserve di utili, si precisa che detta attribuzione rileva fiscalmente per il socio percettore per un importo pari al valore normale del bene assegnato, determinato secondo i criteri dell’art.9, comma 4, del Nuovo TUIR, secondo cui il valore normale delle azioni non negoziate in mercati regolamentati e delle quote è determinato in proporzio ne al valore del patrimonio netto della società, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti.

Il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l’art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili. Il valore periziato deve essere riferito all’intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l’assegnazione è stata deliberata. La perizia asseverata deve essere conservata a cura della società fino al termine di decadenza dell’esercizio dell’azione di accertamento.

In pratica, l’assegnazione di partecipazioni effettuata tramite riduzione di componenti del Patrimonio netto costituenti utili o riserve di utili, l’assegnazione stessa:

  • concorre a formare il reddito dei Soci beneficiari limitatamente al 40% dell’ammontare ove trattasi dell’assegnazione derivi da partecipazioni “qualificate” (art.47, comma 1, del Nuovo TUIR), vale a dire di partecipazioni in Società non quotate con percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%;
  • sconta il prelievo della ritenuta “secca” del 12,5% in caso di partecipazioni “non qualificate” (Cfr. l’art.27, comma 1, del DPR 600/73 nella formulazione novata dal citato Lgs. 344/2003). In tal caso, configurandosi l’assegnazione come distribuzione di utili in natura, si applica il regime fiscale di cui all’art.27, comma 2, del DPR 600/73 e ciò comporta che il socio assegnatario dovrà versare alla Società l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta che deve essere effettuata.

 

Resta inteso che della tassazione delle partecipazioni all’atto della loro assegnazione dovrà tenersi conto in sede di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla loro eventuale successiva cessione., così da scongiurare la duplicazione di imposta, una prima volta come utile societario e una seconda come capital gain.

A questo riguardo, infatti, l’art.68, comma 6, del Nuovo TUIR prevede che la plusvalenza (o minusvalenza) deve essere determinata sottraendo dal “corrispettivo percepito” ovvero dalla “somma o il valore dei beni rimborsati” il “costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione”.

Pertanto, il valore finale da assumere a tal fine si identifica con il corrispettivo effettivamente percepito nel periodo d’imposta a seguito della cessione delle partecipazioni comprendendo, invece, nel costo di acquisto (valore iniziale) il valore assoggettato a tassazione come utile su partecipazione.

Assegnazione mediante restituzione di riserve di capitale

La restituzione di riserve di capitale ai soci è disciplinata dal comma 5 dell’art.47 del Nuovo TUIR in base al quale non costituiscono utili i beni ricevuti dai soci dei soggetti IRES a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale.

Va tuttavia ricordato che una particolare presunzione di legge è prevista dal comma 1 del citato art.47, laddove è stabilito che «indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta».

In base ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.26/E del 16/6/2004, detta presunzione non opera con riferimento alle riserve civilisticamente indisponibili come la riserva legale.

Resta inteso che il valore normale dei beni assegnati tramite distribuzione di riserve di capitale riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio. Nell’ipotesi in cui il valore normale del bene assegnato dovesse essere d’importo superiore al costo fiscalmente riconosciuto della predetta partecipazione, la differenza deve essere assoggettata a tassazione all’atto dell’assegnazione del bene.

Effetti dell’assegnazione nei confronti della Società assegnante.

L’assegnazione della partecipazione ai Soci si riflette anche sugli adempimenti riguardanti la Società di capitali assegnante.

Infatti, stante il disposto dell’art.86, comma 1, lettera c) e comma 3, del Nuovo TUIR, l’assegnazione di beni diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa determina plusvalenza sulla base della differenza tra il valore normale del bene e il valore di carico dello stesso.

Va inoltre osservato che, per effetto del disposto dell’art.87 del Nuovo TUIR, la plusvalenza sulla partecipazione assegnata al Socio – determinata facendo riferimento al valore normale – beneficia della partecipation exemption al pari delle plusvalenze conseguite mediante cessione a titolo oneroso e quindi non dà luogo a variazioni delle risultante civilistiche di bilancio (posto che l’assegnazione di beni ai Soci non genera risvolti economici ma soltanto decrementi del Patrimonio Netto).

 

Riflessi IVA e del tributo di registro dell’assegnazione di partecipazioni ai Soci

Le assegnazioni aventi ad oggetto quote di partecipazione in Società configurano come operazioni esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede tale regime per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni, o ad altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali.

L’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione (sottoscrizione del fissato bollato o iscrizione a libro Soci) stante l’esonero al riguardo stabilito dall’art.22, comma 1, punto 6), del DPR 633/72.

Per effetto delle previsioni di cui all’art.4, lettera d), punto 1 della Tariffa parte I annessa al DPR 131/86 l’assegnazione ai Soci sconta l’imposta di registro in misura fissa (Euro 129,11). Per inciso, va ricordato che le operazioni esenti relative alle partecipazioni societarie sono da assimilare alle operazioni soggette ad IVA agli effetti  dell’alternatività  IVA/Imposta  di  registro,  alternatività  –  appunto  –  che  fa  scattare  la  debenza dell’imposta di registro in misura fissa (art.40 del citato DPR 131).

Questione dell’esuberanza del capitale sociale

Un ultimo importante aspetto da approfondire riguarda la gestione dell’assegnazione laddove essa venga attuata mediante riduzione del capitale sociale.

In tale eventualità, occorre fare i conti con le disposizioni dell’art.2445 commi 2 e 3 del C.C. concernenti le condizioni per dichiarare esuberante il capitale (indicazione delle ragioni da parte dell’Assemblea, attuazione soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese senza che nessun creditore abbia fatto opposizione).

 

Leggi anche: Alle società a responsabilità limitata a base ristretta conviene optare per la trasparenza fiscale? 

 

di Giovanni Mocci 

Novembre 2004

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