L’avviso di accertamento senza indicazione del responsabile è nullo

analisi di uno dei casi di nullità dell’avviso di accertamento

 

cartelle esattoriali agenzia entrate riscossioneGli avvisi di accertamento ICI che sono privi del nome del responsabile del procedimento sono nulli.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 12/4/10 depositata il 9 febbraio 2010 della Commissione tributaria di Treviso (sezione 4) da cui emerge che gli avvisi di accertamento devono tassativamente indicare l’Ufficio presso il quale avere informazioni, nonché riportare il nominativo del “responsabile del procedimento”, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

L’art. 7, c. 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento. Successivamente a detta previsione normativa contenuta nello Statuto del contribuente i giudici delle leggi hanno disposto la manifesta infondatezza della questione di legittimità in merito alla sollevata questione di legittimità dell’art. 7, comma 2, lettera a), legge n. 212/00, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione “devono essere tassativamente indicare, fra l’altro, il responsabile del procedimento”.

Sulla questione in esame si è pronunciato anche il legislatore il quale, uniformandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 377 del 2007, con l’art. 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto Milleproroghe) legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che a decorrere dal 1° giugno 2008 le cartelle esattoriali devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione, nonché quello di emissione e notificazione della cartella stessa.

Nella fattispecie in esame i contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ai fini ICI notificatigli da un comune del nord riferiti agli anni dal 2003 al 2007. I contribuenti, imprenditori agricoli professionali possessori di alcuni fabbricati censiti al catasto in cat. C/2 come magazzini e altri in cat. D/10, hanno eccepito che i fabbricati rurali, sebbene censiti al catasto fabbricati, sono esenti dall’ICI. Gli stessi contribuenti hanno eccepito, inoltre, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, che impongono in modo tassativo l’indicazione dell’ufficio presso il quale ottenere informazioni; del responsabile del procedimento; dell’organo presso il quale ottenere un riesame dell’atto in sede di autotutela; dell’organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere. L’ente locale, dal canto suo, ha sostenuto la legittimità degli atti di accertamento emessi.

I giudici della Commissione tributaria provinciale hanno accolto i ricorsi, ritenendo fondata l’eccezione riguardante la violazione del citato art. 7 della legge n. 212/2000.

Gli atti emessi dal comune in questione, infatti, erano privi di tutti gli elementi previsti dalla norma.

Gli avvisi di accertamento emessi, in aperta violazione del disposto dell’art. 7 dello Stauto del contribuente, non riportavano nemmeno il nominativo del “responsabile del procedimento” che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nell’Ordinanza n. 377 del 2007, ha

“lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena formazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della PA predicati dall’art. 97 della Costituzione”

preliminarmente preliminarmente che la cartella di cui trattasi è stata notificata entro i termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, hanno seguito il seguente iter logico-giuridico. Sul tema in esame la Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/07, nel non accogliere la questione di legittimità sollevata in merito al già citato art. 7, comma 2, legge n. 212 del 2000, ha sancito l’obbligatorietà dell’indicazione del responsabile del procedimento sugli atti emessi dai concessionari della riscossione. Il legislatore ha inteso recepire quanto espresso a più riprese dalla sentenza n. 377/07, prevedendo con l’art. 4-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che a partire dal 1° gennaio 2008 sulle cartelle è necessario indicare il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione, nonché quello di emissione e notificazione della cartella; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti non costituisce motivo di nullità per i ruoli consegnati prima del mese di giugno 2008.

Analogamente sul tema in esame, la giurisprudenza ha affermato a più riprese, uniformandosi ai dettami della Corte costituzionale, che la cartella esattoriale che non contiene l’indicazione del responsabile del procedimento è illegittima.

NOTE

1) Corte Cost. Ord. 9 novembre 2007, n. 377. La Corte ha affermato che la legge n. 212 del 2000 in materia di statuto del contribuente è vigente e va applicata, ribadendo l’obbligo imposto dei concessionari di indicare il nome del responsabile del procedimento amministrativo.

2) CTP di di Roma (Sez. 1) sent. n. 230/1/08 del 21 maggio 2008. I giudici tributari, uniformandosi alla sentenza. n. 377/2007 della Corte Cost, hanno affermato la nullità della cartella priva dell’indicazione del responsabile del procedimento. Cfr. CTR Lazio sez. I, 7 ottobre 2009, n 518.

17 MAGGIO 2010

Enzo Di Giacomo