Lavoro nero: non si applica il favor rei

Come si comporta la giurisprudenza nel valutare le sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari (Francesco Buetto)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 356 del 13 gennaio 2010, hanno ritenuto che ricorre l’applicazione della disposizione di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 472/1997 nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, non si verta dell’irrogazione di sanzioni non tributarie ancorché emesse dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il dettato normativo

L’art. 36-bis, del D.L.n.223/2006, inserito dalla legge di conversione, n.248/2006, al comma 7, lettere a) e b), ha modificato, dal 12 agosto 2006, rispettivamente, i commi 3 e 5 dell’art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n.73, adeguandosi così al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 12 aprile 2005, n.144 che aveva dichiarato incostituzionale l’art.3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nel quale è stata constatata la violazione.

Pertanto, in particolare, la sanzione prevista dal citato comma 3 per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più fissata in misura proporzionale (“… dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”), ma quantificata in un una somma che varia “… da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

 

 

Nel processo al datore di lavoro nero non si applica il principio giuridico del favor rei

Il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione

Con la sentenza n. 356 del 13 gennaio 2010 (ud. del 15 dicembre 2009) la Corte di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto non applicabile il favor rei, poiché

“in materia di illecito amministrativo, vige il principio generale tempus regit actum”.

Gli Ermellini rilevano che

nel processo al datore di lavoro nero non si applica il principio giuridico del favor rei” la Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 14 maggio 2008), invero, ha fondato la sua declaratoria di incostituzionalità, per riscontrato contrasto con l’art. 102, comma 2, e con la 6^ disposizione transitoria della Costituzione, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, perché letto dal diritto vivente – quale espresso nell’interpretazione di queste sezioni unite ordinanza 27 marzo 2008 n. 7931, la quale ricorda le pronunce n. 2888 del 2006 (secondo cui “l’oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento all’organo (Agenzia delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinente a tributi, come fatto palese dall’impiego del termine comunque”) e n. 13902 del 2007; cui adde: 11 febbraio 2008 n. 3144) come attributivo anche delle controversie aventi ad oggetto il provvedimento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, irrogativo della sanzione amministrativa per la violazione prevista dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, alla cognizione del giudice tributario in esclusivo riferimento alla natura fiscale dell’organo cui il legislatore (comma 4) aveva demandato l’emissione di quel provvedimento – unicamente sulla natura (certamente, siccome posta a tutela dell’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro) non tributaria della violazione ascritta al M., affermando che quella devoluzione si risolve “nella creazione di un nuovo giudice speciale”.

Secondo la Corte delle leggi, infatti, “l’identità della natura” (ovviamente tributaria, quanto al giudice tributario) “delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce… una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita revisione dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un nuovo giudice speciale”.

La stessa Corte Costituzionale, successivamente (ordinanza 15 luglio 2003 n. 245), in conformità alle precedenti sue ordinanze n. 140 del 2002 e n. 501 del 2002, ha ribadito, specificamente “in materia di sanzioni amministrative pecuniarie”, che:

 

  • “non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole” perché rientra “nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina”;

 

 

 

  • “il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie, trovando fondamento nell’innegabile peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie, non si presta a essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate né tantomeno a essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola”;

 

 

 

  • la “differenza di trattamento di violazioni analoghe commesse in tempi diversi” costituisce “la semplice conseguenza”, “sul piano applicativo”, del “principio di stretta legalità” (quindi non di quello tempus regit actum, indicato dalla Commissione Tributaria Regionale) che “sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

 

 

Dagli esposti principi discende l’inapplicabilità, ai fini della individuazione del parametro legale di riferimento:

1) della norma (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, c. 3, secondo cui “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”) che il ricorrente ritiene violata, perche la stessa si applica soltanto alle sanzioni propriamente tributarie e non anche a quelle non aventi tale natura e, di conseguenza, in carenza di qualsivoglia diversa previsione normativa di applicazione anche alle infrazioni commesse in precedenza;

2) della modifica (“l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”; “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”) apportata all’art. 3, c. 3, cit. D.L., dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, (convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248).

 

13 febbraio 2010

Francesco Buetto