In linea generale, il datore di lavoro ha l’obbligo del servizio di mensa aziendale per i dipendenti se deriva da un obbligo contrattuale collettivo o aziendale. Tuttavia, il datore di lavoro, nel proprio interesse, può decidere di proporre e istituire tale servizio, per motivi di interesse aziendale…
In linea generale, il datore di lavoro ha l’obbligo del servizio di mensa aziendale per i dipendenti se deriva da un obbligo contrattuale collettivo o aziendale.
Tuttavia, il datore di lavoro, nel proprio interesse, può decidere di proporre e istituire tale servizio, per motivi di interesse aziendale (ad esempio per evitare che il dipendente debba spostarsi durante la pausa pranzo per raggiungere la propria abitazione o il ristorante vicino la sede di lavoro).
Ciò per evitare possibili ritardi di rientro al lavoro.
Diverse ipotesi di servizio mensa
Le principali forme di servizio di mensa aziendale sono:
- somministrazione diretta di vitto da parte del datore di lavoro (ad esempio il pasto consumato dai camerieri di un ristorante);
- somministrazione di vitto all’interno dei propri locali, attraverso la somministrazione di pasti direttamente preparati dall’azienda o acquistati già confezionati da terzi;
- somministrazione di vitto all’interno dei propri locali con gestione affidata a terzi, a seguito di un contratto di appalto con una società di ristorazione specializzata;
- somministrazione di vitto presso una società di ristorazione collettiva, a seguito di un contratto di appalto;
- convenzione stipulata dal datore di lavoro con un generico ristorante;
- fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti;
- prestazioni sostitutive di mensa (Buoni pasto);
- indennità sostitutive di mensa. Cioè, la contrattazione collettiva o aziendale potrebbe prevedere che al dipendente spetti, periodicamente, una somma di denaro a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
Le ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, si possono definire “Servizio di mensa in senso stretto” in quanto i locali in cui viene resa la prestazione di somministrazione sono qualificabili appunto come mense aziendali (a prescindere che i locali in cui si svolge il servizio di mensa siano interni od esterni a quelli aziendali o che i pasti siano preparati o confezionati direttamente dall’azienda o da terzi in base ad un contratto di appalto);
Le ipotesi di cui ai punti 5, e 6, sono equiparate alle somministrazioni di vitto in mense aziendali “Servizio assimilato a quello di mensa”.
L’ipotesi di cui al punto 7 (Servizio sostitutivo di mensa), avviene mediante la consegna al dipendente di appositi Buoni pasto (detti Ticket Restaurant), che sono dei documenti di legittimazione che permettono di accedere alle prestazioni di vitto presso determinati pubblici esercizi. In tal caso il datore di lavoro stipula il contratto solo con la società emittente i buoni e non con l’esercizio pubblico.
La società emittente i buoni, attraverso appositi contratti stipulati con pubblici esercizi, si impegna a garantire il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del proprio cliente.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che: il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che reputa più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell’attività svolta e che sia possibile prevedere anche più sistemi contemporaneamente, con esclusione per lo stesso dipendente della possibilità di usufruire contemporaneamente a più di uno dei trattamenti indicati (altrimenti, la parte eccedente ad uno di quelli indicati, costituirebbe reddito per il dipendente), o di cumulare più prestazioni sostitutive fino al limite non imponibile.
Ti suggeriamo anche L’IVA nei servizi di mensa aziendale fruiti tramite buoni pasto
a cura Antonino Pernice