Consulenza ed assistenza assicurativa sono esenti da IVA

La consulenza e l’assistenza assicurativa rientrano nel novero della più ampia categoria delle intermediazioni assicurative e, pertanto, come queste, sono operazioni esenti da Iva. a cura di Alessandro Borgoglio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 267/E del 30 ottobre 2009, ha stabilito che la consulenza e l’assistenza assicurativa rientrano nel novero della più ampia categoria delle intermediazioni assicurative e, pertanto, come queste, sono operazioni  esenti da Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha approfondito la questione del trattamento tributario, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, da riservare alle attività di consulenza e assistenza in campo assicurativo, stabilendo che esse sono operazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto.

L’interessante chiarimento ha suscitato un notevole interesse (1) in quanto permetterà agli operatori del settore di emettere le fatture per dette consulenze in esenzione d’imposta.

Quadro normativo

Come noto, in materia di imposta sul valore aggiunto, la disposizione che ne prevede la disciplina delle varie esenzioni è contenuta nell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, che elenca tassativamente i casi individuati dalla norma.

In particolare, per quel che qui interessa, il comma 1, numero 2) del succitato articolo 10, reca

“le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”, mentre il successivo numero 9) riporta “le prestazioni di mandato, mediazione e  intermediazione  relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) …”.

Da quanto sopra esposto appare evidente che le operazioni di assicurazione e di intermediazione assicurativa siano certamente esenti dall’imposta, ma non altrettanto chiaro risulta, invece, il trattamento da applicare a tutte quelle prestazioni di consulenza ed assistenza che, di fatto, sono di “ausilio” alle operazioni di assicurazione in senso stretto.

Di qui, la necessità di un broker assicurativo di ottenere gli opportuni chiarimenti sul tema, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, attraverso la proposizione di apposito interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 21 luglio 2002, numero 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

La questione posta dal contribuente

La società che ha avanzato l’interpello, in qualità di broker assicurativo, assiste i propri clienti nella scelta dei migliori prodotti assicurativi disponibili sul mercato per il soddisfacimento delle specifiche esigenze manifestate; si occupa inoltre della gestione dei sinistri e del recupero dei danni, agendo in nome e per conto del cliente medesimo.

A fronte di tale attività, la società percepisce un compenso dai clienti, che viene determinato forfetariamente in funzione dell’impegno richiesto.

L’istante ha domandato, quindi, all’Agenzia delle Entrate, di conoscere il corretto trattamento tributario, in relazione all’Iva, da applicare alle predette operazioni, ovvero se esse siano soggette ad imposta al 20%, al pari di generiche prestazioni di servizi, oppure se siano esenti, potendosi considerare come un’intermediazione in campo assicurativo.

La soluzione prospettata dal contribuente ha fatto riferimento alla precedente risoluzione numero 343/E del 4 agosto 2008, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’esenzione alle attività di consulenza in materia di investimenti finanziari. La società istante ha prospettato, allora, la possibilità di un’estensione, per analogia, anche all’attività di consulenza assicurativa.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione Finanziaria ha dapprima chiarito che l’esenzione prevista ai numeri 2) e 9) del comma 1, articolo 10, del D.P.R. 633/1972, è stata stabilita con il recepimento nell’ordinamento nazionale della disposizione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che – riproponendo la disposizione contenuta nell’articolo 13, parte B, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. “sesta direttiva”) – ha previsto l’esenzione da IVA delle “operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.

Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha costantemente ribadito che le previsioni di esenzione

“costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro e che devono essere inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA”

(cfr., tra le altre, le sentenze: 8 marzo 2001, C-240/99, punto 23; 3 marzo 2005, C-472/03, punto 25; 21 giugno 2007, C-453/05, punto 22; 3 aprile 2008, C-124/07, punto 15).

Per questo motivo si renderebbe necessario verificare se in ambito europeo esistano già delle disposizione specifiche sul tema dell’esenzione da Iva delle consulenze assicurative.

L’Amministrazione Finanziaria  ha rinvenuto tale normativa europea nell’articolo 2, n. 3 della direttiva 2002/92/CE – concernente proprio la disciplina dell’intermediazione assicurativa – che definisce l’intermediazione assicurativa come

“le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”.

Tale definizione di fonte comunitaria è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In particolare, l’articolo 106 del decreto n. 209 stabilisce che

“L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

Alla luce della definizione sopra riportata, stante appunto la previsione dell’esenzione da Iva delle intermediazioni assicurative, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 9), del D.P.R. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento, ha stabilito che detta esenzione si applica, non soltanto a

“tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, ecc.” (2),

ma anche “alla consulenza e assistenza finalizzata all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi; alla collaborazione nella gestione o nell’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati”.

Rientrando in quest’ambito anche le operazioni indicate dal contribuente istante – analisi e successiva copertura dei rischi e collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni – anch’esse devono essere trattate come operazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto.

Alessandro Borgoglio

14 Novembre 2009


NOTE

(1) F. Ricca, “Fisco leggero per i broker” in “ItaliaOggi” del 31.10.2009, pagina 26.

(2) Cfr. risoluzione del 16 luglio 1998, n. 77/E.