Sospensione del termine per il ricorso per Cassazione avverso sentenza CTR – con Fac-simile

rientra nel potere dispositivo delle parti richiedere la sospensione, ma la necessità e l’opportunità della stessa deve essere valutata in concreto dalla Commissione tributaria Regionale che dovrà procedere ad una sommaria delibazione della domanda di revocazione allo scopo di accertare che non sia manifestamente infondata. Non è revocabile l’ordinanza motivata di sospensione ossia è da escludere il ripensamento da parte del giudice della revocazione…

 sentenza tributariaLa norma di cui all’articolo 398, quarto comma, del cpc deve ritenersi valevole anche per il processo tributario in virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 546/92 (1).

Rientra nel potere dispositivo delle parti richiedere la sospensione ma la necessità e l’opportunità della stessa deve essere valutata in concreto dalla Commissione tributaria Regionale la quale dovrà procedere ad una sommaria delibazione della domanda di revocazione allo scopo di accertare che non sia manifestamente infondata.

          Non è revocabile l’ordinanza motivata di sospensione ossia è da escludere il ripensamento da parte del giudice della revocazione.

          Essa non avendo carattere decisorio non è revocabile.

Naturalmente, l’ordinanza di sospensione (2) è da considerarsi non impugnabile neanche con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione poiché non ha contenuto decisorio.

Non è configurabile litispendenza in caso di contestuale pendenza, dinanzi al giudice tributario e alla Corte di Cassazione, rispettivamente della causa concernente la revocazione di una sentenza e di quella avente ad oggetto l’impugnazione della medesima in sede di legittimità (Cassazione sez. v sentenza n. 14714 del 21/11/2001).

          La richiesta di revocazione di una sentenza della CT Regionale, non interrompe i termini processuali, per cui anche in pendenza del giudizio di revocazione, la stessa sentenza non impugnata innanzi alla Corte di Cassazione diventa definitiva.

          La sentenza di revoca, di una pronuncia della CT Regionale, basata su motivi che si pongono fuori dai limiti di cui all’articolo 395 del Codice di procedura civile deve considerarsi illegittima e tale revoca, deve essere cassata dalla Corte di Cassazione con l’effetto di ritenere, in quanto non opposta, definitiva la sentenza revocata illegittimamente (sentenza n. 18027 del 9 settembre 2005 della sez. v della Corte di cassazione).

          Per consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent., 19-06-2007, n. 14267) la notificazione della citazione, per la revocazione di una sentenza di secondo grado, integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto deve essere verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di 60 giorni dalla notifica dell’istanza di revocazione, salvo che il giudice della stessa revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex articolo 398 comma quattro del cpc (Cass. civ. Sez. V, 06-11-2002, n. 15522).

          Il Parlamento il 26 maggio 2009 ha definitivamente approvato la riforma del processo civile nonché la delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili (Legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 140 S.O. n. 95/L del 19 giugno 2009).

          Tra le diverse modifiche operate, la più rilevante è sicuramente quella intervenuta nell’art. 327 c.p.c. relativa ai termini per proporre impugnazione (appello, ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.), i quali passano da un anno dalla pubblicazione della sentenza  a soli sei mesi. Viene ridotto il termine lungo annuale per l’esercizio dell’onere dell’impugnazione (e quindi per il passaggio in giudicato) ai sensi dell’art. 327.

La cosa riduce sensibilmente la frequentissima proroga della sospensione feriale dei termini, ed impedisce che l’applicazione di una seconda sospensione feriale quando la prima scadenza prorogata cada di nuovo nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre.

          Tale rilevante riduzione dei termini interessa altresì il processo tributario: l’art. 51 D.Lgs. n. 546/92, titolato “Termini d’impugnazione”, dopo aver stabilito che il termine per impugnare la sentenza notificata su istanza di parte è pari a sessanta giorni, fa salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del medesimo decreto, il quale – a sua volta – rinvia espressamente al contenuto dell’art. 327, comma 1, c.p.c. che, alla luce della riformulazione operanda, restringerà i termini per impugnare la sentenza non notificata.

          La L. n. 69/2009 ha ridotto il termine “lungo” di  impugnazione da un anno a sei mesi, per cui, in assenza di notifica della sentenza ad opera della controparte, il giudicato si formerà decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.

          Per quanto concerne il momento di decorrenza del nuovo termine “lungo” (sei mesi), occorre tener conto che la L. n. 69/2009, nelle disposizioni transitorie, specifica che le modifiche apportate dalla riforma “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (4/07/2009). Pertanto, occorre fare riferimento alla data in cui il  ricorrente  o  l’appellante  si siano costituiti in giudizio e non alla data di pubblicazione della sentenza .

          Ad esempio, per il ricorrente che costituisce il giorno successivo all’entrata in vigore della riforma,trova applicazione il termine di sei mesi, quale che sia il grado di giudizio in cui pende il processo.

 

 

NOTE

1) La norma di cui all’articolo 398, quarto comma, del cpc deve ritenersi valevole anche per il processo tributario giusta il richiamo operato dall’articolo 1, comma 2, del dlgs 546/92 (in tal senso Consolo-Glendi, commentario breve alle leggi del processo tributario Cedam 2005 pag. 584). Anche Baglione-Menchini-Miccinesi, il nuovo processo tributario, Giuffrè 2004 pag. 754, ritengono la norma citata al processo tributario, fermo restando che non è revocabile l’ordinanza motivata di sospensione ossia è da escludere il ripensamento da parte del giudice della revocazione.   

Anche per autori vari, memento pratico ipsoa 2004 pag. 354, la proposizione della revocazione non sospende il termine per impugnare in cassazione la sentenza della regionale. 

Gli stessi autori precisano quanto segue : -nel caso sia stata accordata la sospensione il termine per proporre ricorso in cassazione andrà a decorrere dalla data in cui viene comunicata l’ordinanza concernente l’eventuale estinzione del giudizio di revocazione: in mancanza di tale comunicazione il termine decorrerà dalla data dell’evento estintivo; -se invece il ricorso per cassazione viene presentato comunque cioè in pendenza di sospensione verrà considerato momentaneamente inoperante fino alla rimozione della causa di sospensione; terminata detta sospensione il giudizio intrapreso dinanzi alla Corte di Cassazione riprende il suo corso dietro presentazione di un sollecito alla trattazione della causa e senza bisogno di formale riassunzione .

 

2) Nunzio Santi di Paola, Contenzioso Tributario 2009 Maggioli 2009 pag. 1506 sottolinea che l’effetto della sospensione disposta cessa con la comunicazione della sentenza che statuisce sulla revocazione senza che sia necessario il passaggio in giudicato di tale pronuncia.   

 

Angelo Buscema

25 Settembre 2009

 

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ALLEGATO

 

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGISTRO GENERALE n. . . . . . . . . . . . . . . . .SEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL TERMINE DI IMPUGNATIVA IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

(articolo 398del c.p.c.)

 

Proposta da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente
a………. via………. CF………. (oppure dalla società………. con sede………. via………. CF………. nella persona del proprio legale rappresentante protempore) rappresentato e difeso
da………. e domiciliato nel suo studio sito in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via………. avverso (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto nonché le altri parti che hanno partecipato al processo di II grado)

                                                     CONSTATATO

che con sentenza n……….. del………. cod. on. ………. consesso ha accolto l’appello dell’ufficio;
che è pendente quindi il termine per  impugnare la predetta sentenza con ricorso per cassazione;

che è stato proposto ricorso in revocazione avverso la predetta sentenza

 

SI CHIEDE

 

ai sensi dell’articolo 398, quarto comma, del c.p.c. che sia sospeso il termine per impugnarla in cassazione  sino alla comunicazione della sentenza che si pronuncerà sulla revocazione  ricorrendo i presupposti della sospensione ovvero la non manifesta infondatezza della revocazione proposta avvero la predetta sentenza

Si allega:

– copia della sentenza della commissione tributaria regionale

– copia ricorso per revocazione  

 

Firma del difensore

 

(articolo 398 del c.p.c.)