Agevolazioni prima casa e abuso del diritto nella pianificazione familiare

Configurata l’ipotesi di abuso del diritto nell’ambito di una “pianificazione familiare”, operata per godere delle agevolazioni prima casa: per poterne beneficiare il contribuente aveva venduto, insieme alla moglie, il 10% di due altre abitazioni nello stesso comune ai propri figli al solo scopo di non apparire proprietari “esclusivi” delle stesse, e di non perdere l’opportunità di godere dell’agevolazione fiscale per “l’acquisto della prima casa”…

abuso del dirittoCon sentenza n. 118 del 7 aprile 2009 (ud. del 12 febbraio 2009) la Com. trib. prov. di Milano, Sez. XX – ha ritenuto configurata l’ipotesi di abuso del diritto nell’ambito di una pianificazione familiare, operata per godere delle agevolazioni prima casa.

Oggetto della  domanda  del contribuente al giudice è stato l’annullamento  dell’avviso  di  liquidazione  e irrogazione di sanzioni relativi alle imposte di  Registro,  ipotecarie,  e catastali per l’anno 2003.

Con detto avviso di liquidazione l’Agenzia delle  Entrate  negava  al  ricorrente  il  diritto  alle agevolazioni fiscali “prima  casa”  utilizzato  in  occasione  dell’acquisto di un immobile – registrato il 3 giugno 2003 – in quanto  per poterne beneficiare aveva venduto insieme alla moglie il 10%  di  due  altre abitazioni nello stesso comune ai propri figli.

Ciò al solo scopo di  non apparire  proprietari  “esclusivi”  delle   stesse,   e   di   non   perdere l’opportunità di godere  dell’agevolazione  fiscale  per  “l’acquisto  della prima casa” (nota II bis lettera  b)  della  Tariffa  allegata  al D.P.R. 131/1986 Imposta di Registro).

L’Agenzia, quindi, con l’atto impugnato ha ritenuto il comportamento dei coniugi una manovra elusiva per  poter  illegittimamente  risparmiare  sulle imposte dovute.

 

Le doglianze del ricorrente

Nel ricorso la parte ricorrente sostiene che la vendita  del  10%  delle due abitazioni non fu fatta per lo scopo di  risparmiare  sulle  imposte  di Registro, ipotecarie e catastali ma per recuperare liquidità per  il successivo acquisto. 

Comunque  a  tale  vendita,  alla  luce  della  normativa vigente, non sono applicabili le regole dell’elusione  fiscale  e,  quindi, l’inopponibilità all’Amministrazione Finanziaria in quanto l’operazione posta in essere non è  ricompresa tra le quelle indicate puntualmente nel terzo  comma  dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 ( la  norma  che più  precipuamente  tratta  del fenomeno dell’elusione fiscale).

Il contribuente richiede,  perciò,  in  via  principale  l’annullamento  dell’avviso  di liquidazione; in via subordinata  che  non  vengano  applicate  le  sanzioni avendo comunque agito nel rispetto della legge.

 

 

Motivi della decisione

Per i giudici meneghini la richiesta principale del ricorso non può trovare accoglimento.

Il Collegio “ non ha dubbi:  i  coniugi  vendettero  il  10%  dei  due appartamenti  in  A.  per  una  somma  poco  superiore  a  19.000  euro  per l’obiettivo principale di risparmiare imposte per oltre 30.000,00 euro.

La  vendita  non  fu  simulata,  non  fu  fittizia,  ma  rappresentò  il necessario  strumento  per  beneficiare  di  un’agevolazione   fiscale   che altrimenti non sarebbe spettata”.

I giudici milanesi giungono a tale convinzione  partendo, in  primis, dalla  quasi  contestualità  tra  la vendita  “elusiva”  e  l’acquisto  della  “prima  casa”,  ma  sopratutto per l’ irragionevole rinunzia alla piena proprietà di  due  case  per  soli  19.000 euro.

Per fare liquidità bastava vendere una quota  di  una  sola  proprietà senza necessità di frazionarne due.

“ Ma è evidente che essi intesero adeguarsi formalmente e  pedissequamente ai requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione fiscale:  tra  questi  vi era quello di non essere proprietari esclusivi  di  altri  immobili  nello stesso comune della nuova casa da acquistare.

Bisognava liberarsi, quindi, ad ogni costo di una quota  seppure  minima delle due case di …. e nella maniera meno costosa. Così fu fatto”.

 

Se è vero che l’operazione dei ricorrenti non può essere ritenuta elusiva ai sensi dell’art 37-bis D.P.R. n. 600/1973,

“ non si può e non si deve negare, però,  che  essi  hanno  utilizzato  un negozio giuridico  astrattamente  lecito  per  il  principale  obiettivo  di ottenere una agevolazione fiscale che altrimenti non avrebbero ottenuto. Essi hanno usato il diritto forzandone le regole, abusandone”.

Il Collegio  ritiene che che  non  si possano utilizzare gli strumenti giuridici leciti  offerti  dall’ordinamento per una causa diversa  da  quella  per  la  quale  lo  strumento  era  stato concepito e per  ottenere  dei  vantaggi  che  l’ordinamento  non  intendeva offrire o addirittura vietare.

In ogni suo campo il diritto va usato  attenendosi  ai  principi della buona fede e della tutela dell’affidamento.

Le convinzioni del Collegio non sono certo innovative: trovano  la loro origine, traggono la loro forza e conferma in numerose decisioni  della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea.

Dalle sentenze cass. nn. 20398/2005, 22932/2005  fino  a  recentissime decisioni dalla nostra Corte di Cassazione è stato affermato e ripetuto  con sempre   maggiore   convinzione   il   seguente   principio: 

“ è   immanente nell’ordinamento comunitario e in quello nostro interno una regola  generale non scritta che vieta l’abuso  del  diritto  in  ogni  suo  campo,  nonché l’elusione fiscale che ne è una applicazione in campo tributario”.

I giudici richiamano altresì la sentenza della Corte  di  Giustizia  europea  del  21  febbraio  2006 (HALIFAX) che ha affermato a chiare lettere che rappresentano abuso del  diritto tutte le operazioni  che  hanno  essenzialmente  lo  scopo  di  ottenere  un vantaggio fiscale.

E la Corte di Cassazione – sentenza Cass. n. 21221/2006 non è rimasta insensibile alla  interpretazione e al monito della sovraordinata Corte Europea, sottolineando  che  con  tale decisione per la prima volta è stata affermata con chiarezza l’esistenza  di una clausola generale arti abuso che  deve  essere  intesa  come  un  canone interpretativo del sistema fiscale in generale (imposte  dirette  e  imposte indirette), e che la nozione di abuso  prescinde  da  qualsiasi  riferimento alla natura fittizia o fraudolenta delle operazioni: la  caratteristica  del comportamento abusivo, a differenza delle ipotesi di  frode,  è  quello  del compiere operazioni reali, assolutamente conformi ai modelli legali.

Quindi il giudice nei procedimenti in cui si discuta se al  contribuente spettino i richiesti vantaggi fiscali deve valutare se le  operazioni  siano

state compiute per valide ragioni economiche proprie o  prevalentemente  per lo scopo di ricavarne un vantaggio fiscale.

Tali principi sono stati riaffermati e consolidati in altre sentenze del Supremo Collegio. Tra esse si segnalano la Cass. n. 19257/2008, Cass.  n.25374/2008.

Da ultimo le Sezioni Unite – sentenza cass. n. 30055/2008- hanno affermato che  il  divieto  dell’abuso del diritto è regola generale dettata non solo dal diritto  comunitario  ma, per le imposte dirette, anche da  principi  della  nostra  Costituzione  (in particolare dal primo e secondo comma dell’art. 53 ) che impongono a tutti i cittadini di partecipare alla spesa pubblica in base alla  propria  capacità contributiva  in   un   sistema   tributario   “informato   a   criteri   di progressività”.

Quindi è fin dall’entrata in vigore della nostra Costituzione che esiste un generale divieto di utilizzare i strumenti giuridici  anche  leciti  allo scopo di evadere o anche solo di aggirare l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva.

E quindi,

“va respinta la richiesta di chi, in base  ad  un invocato e spesso abusato principio di certezza del diritto,  voglia  vedere affermata la regola che non vi è elusione fiscale  se  non  vi  è  la  norma specifica che la preveda”.

Respinta  per  tutte  le  ragioni  dette  la  richiesta  principale  del contribuente, la Commissione ha accolto, invece, la  richiesta  subordinata relativa alle sanzioni.

L’operazione elusiva fu posta in essere nel 2003, prima del consolidarsi di  un’interpretazione  giurisprudenziale  chiara  sul  tema   dell’elusione fiscale, e ai sensi dell’art. 8  del  D.Lgs  n.  546/1992  “per  le  obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di  applicazione  delle disposizioni” sono state dichiarate non applicabili  le  sanzioni  irrogate.

 

 

Agevolazioni prima casa e abuso del diritto – Brevi riflessioni

La sentenza in rassegna deve far riflettere tutti, in particolare il legislatore, non essendo più procrastinabile un intervento legislativo.

Che la vendita di una quota del 10% fatta ai figli sia stata compiuta al solo scopo di perderne l’esclusività e poter godere dell’agevolazione per il nuovo acquisto non vi è dubbio.

Che vi sia stato un risparmio d’imposta è fuori discussione ma è pur vero che la vendita c’è stata e ciò comporta delle conseguenze sul piano pratico.

La pianificazione familiare operata, con il consenso di tutti, domani potrà essere rinegoziata, qualora i figli, anche senza il consenso dei genitori, vendessero la loro quota. In pratica, lo Stato incasserebbe una somma per quella vendita.

Ma la sentenza merita di essere segnalata perché se non è la prima è sicuramente una delle prime che parla di abuso del diritto nell’ambito familiare. Finora l’abuso del diritto era stato contestato nell’ambito dell’impresa.

Teniamo conto che tali tipi di scelte sono all’ordine del giorno nell’ambito familiare è giunta l’ora di porre dei principi fermi per i contribuenti, anche in virtù del principio di buona fede invocato.  

 

Francesco Buetto

31 agosto 2009