Decadenza del Consiglio di Amministrazione e clausola statutaria Simul Stabunt Simul Cadent

In tema di sostituzione degli amministratori nelle società per azioni, si fa sempre più strada l’applicazione all’interno degli statuti sociali della clausola statutaria definita “simul stabunt simul cadent” che individua quelle disposizioni statutarie in forza delle quali il venir meno della maggioranza, della minoranza o anche di uno solo dei componenti l’organo collegiale amministrativo comporta automaticamente la decadenza dell’intero organo con conseguente cessazione dall’incarico di tutti gli amministratori

La clausola simul stabunt simul cadent

decadenza consiglio di amministrazioneNell’ambito della disposizione sancita dall’art. 2386 c.c. in tema di sostituzione degli amministratori nelle società per azioni, si fa sempre più strada l’applicazione all’interno degli statuti sociali, in deroga al disposto normativo sopra citato, della clausola statutaria definita “simul stabunt simul cadent”.

La formula simul stabunt simul cadent individua quelle disposizioni statutarie in forza delle quali il venir meno della maggioranza, della minoranza o anche di uno solo dei componenti l’organo collegiale amministrativo comporta automaticamente la decadenza dell’intero organo con conseguente cessazione dall’incarico di tutti gli amministratori (1).

La ratio della clausola risiede nel fatto che laddove l’organo amministrativo di una società di capitali sia l’espressione delle diverse componenti della compagine sociale, nel senso che ciascuna di queste, in relazione all’entità della partecipazione detenuta, intende essere adeguatamente rappresentata nella gestione, sorge il problema di garantire la conservazione della composizione dell’organo stesso ed in particolare di garantire che l’equilibrio iniziale non venga compromesso per effetto del meccanismo della cooptazione sancito dall’art. 2386 comma 1 c.c., e cioè dell’obbligo posto a carico degli amministratori rimasti in carica di nominare nuovi consiglieri che sostituiscano i mancanti e restino in carica fino alla prossima assemblea.

Evidentemente l’interesse che tale clausola intende tutelare potrebbe essere quello della minoranza, di non perdere il proprio rappresentante nell’organo amministrativo, oppure quello della stessa maggioranza di non perdere assolutamente il controllo dell’organo stesso.

Si evidenzia che la clausola può tuttavia assumere un contenuto variabile nel senso che talora ci si può limitare a stabilire che solo se viene meno la maggioranza degli amministratori si ha decadenza dell’intero consiglio di amministrazione.

Spesso, invece, si è soliti precisare che il venir meno di uno solo degli amministratori comporta automaticamente la decadenza dell’intero consiglio.

In entrambi i casi come giustamente sottolineato dalla dottrina (2) si pone, nelle more della convocazione dell’assemblea e nel conferimento dell’incarico ai nuovi amministratori (che sono espressione dell’equilibrio iniziale), il dilemma di stabilire a chi spetti l’amministrazione.

Quest’ultima, infatti, potrebbe spettare agli amministratori rimasti in carica o, limitatamente all’ordinaria amministrazione, al collegio sindacale (ex art. 2386 ultimo comma c.c.).

Non mancano così alcune clausole che affrontano e cercano di risolvere nell’uno o nell’altro senso anche quest’ultimo problema.

L’atteggiamento della dottrina e della giurisprudenza più recente nei confronti delle clausole in esame è decisamente orientato ad una generale apertura.

Più in particolare è possibile considerare destituito di fondamento l’argomento che da sempre veniva addotto contro la legittimità della clausola, vale a dire il diritto dell’amministratore alla conservazione dell’incarico, salva revoca assembleare per giusta causa; ad oggi è ormai convinzione assolutamente dominante che lo statuto o, nel silenzio di questo, la delibera di nomina, possano prevedere la revocabilità ad nutum del singolo amministratore senza che lo stesso possa accampare diritti circa il risarcimento del danno.

Più controverso risulta invece il problema dell’ammissibilità di una disciplina transitoria riguardante i poteri degli amministratori decaduti per effetto della clausola, per la quale sembra prevalere l’opinione che ritiene direttamente applicabile anche nel silenzio dello statuto il disposto dell’art. 2386 ultimo comma c.c. con passaggio dell’amministrazione esclusivamente ordinaria al collegio sindacale.

E’ opportuno precisare che attualmente nessun dubbio aleggia sulla validità della clausola simul stabunt simul cadent dal momento che la recente riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 5/2003 con la riformulazione dell’art. 2386 4° comma c.c. ha riconosciuto la piena legittimità di tale fattispecie all’interno dell’ordinamento societario domestico.

 

L’art. 2386, 4° e 5° comma c.c. sanciscono che:

“se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica (….). Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”.

 

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel passato ha considerato la clausola simul stabunt simul cadent meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322  non contrastando con i principi generali in materia societaria, né con alcuna altra norma imperativa, né con l’ordine pubblico, né con il buon costume (3).

Altra questione affrontata dalla giurisprudenza è quella relativa al rapporto tra applicazione della clausola simul stabunt simul cadent e le richieste risarcitorie degli amministratori di conseguenza revocati.

Come conseguenza dell’applicazione della clausola in questione, per la decadenza degli amministratori non compete alcun diritto risarcitorio (4) poiché gli stessi accettando l’iniziale conferimento dell’incarico hanno manifestato la volontà di aderire alle clausole dello statuto sociale che disciplinano le condizioni di nomina e permanenza degli organi societari (5).

Più in particolare però la sentenza appena richiamata prevede che

“quando la clausola venga applicata sulla base di presupposti messi in atto quale mero pretesto per procurare un effetto estraneo alla finalità tipica del sistema statutario previsto, si qualifica come negozio indiretto (6) con la conseguenza che sorge un diritto risarcitorio in capo all’amministratore revocato senza giusta causa”.

Da ciò ne deriva che l’uso improprio e/o distorto della clausola simul stabunt simul cadent utilizzata evidentemente per finalità diverse da quelle proprie, faccia scaturire il diritto ad ottenere un risarcimento da parte dell’amministratore revocato senza giusta causa e quindi “strumentalmente” decaduto.

Si immagini all’utilizzo della clausola in questione per ottenere di fatto gli stessi effetti della revoca di un amministratore senza dover addurre alcuna giusta causa di recesso e quindi senza corrispondere alcun risarcimento del danno, aggirando quanto previsto dall’art. 2383 comma 3 c.c..

 

NOTE

(1) C. Conforti – Nomina e revoca degli amministratori di società – Giuffrè Editore, 2007

(2) Federico Tassinari – in atti del convegno “Le clausole statutarie in tema di assemblea, amministrazione e trasferimento di azioni e quote – Bologna 14 marzo 2008

(3) Trib. Milano, 26-04-1990 in Società, 1990, 1328; Cass. civ. Sez. I, 16-03-1990 n. 2197

(4) App. Milano 06-04-2001 in Società, 2002, 11, 1396

(5) Cfr. App. Milano 06-04-2001 in Società, 2002, 11, 1396 – “adesione, questa, che implica l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della regola simul stabunt simul cadent”. In tal senso Franzoni, Gli amministratori ed i sindaci, Utet, 2002, 462-463 – Ferrara, Corsi, gli imprenditori e le società, Giuffrè, 2001, 521.

(6) Attraverso il negozio indiretto le parti utilizzano un determinato schema negoziale per ottenere evidentemente un effetto diverso rispetto a quelli tipici del negozio utilizzato.

 

Demauro Giuseppe

27 Agosto 2009