Contratti alla francese per mutui e prestiti: sono illegali?

Tutti i piani di ammortamento dei mutui e dei prestiti stipulati da banche e società finanziarie prevedono sempre il rimborso del capitale e degli interessi attraverso il meccanismo di ammortamento c.d. alla “francese” che implica l’immediato ma progressivo rimborso prima degli interessi e poi del capitale…

Tutti i piani di ammortamento dei mutui e dei prestiti stipulati da banche e società finanziarie prevedono sempre il rimborso del capitale e degli interessi attraverso il meccanismo di ammortamento c.d. alla “francese” che implica l’immediato ma progressivo rimborso prima degli interessi e poi del capitale.

In pratica la rata che periodicamente maturerà a scadenza è composta da due parti:

  • il capitale da rimborsare che aumenta gradualmente fino alla scadenza del finanziamento;
  • la quota interessi che diminuisce invece progressivamente fino alla scadenza del medesimo.

Appare intuibile, ormai da sempre, che in pratica ogni “buona” banca e/o società finanziaria abilitata all’esercizio del credito si assicura da subito il profitto dell’operazione di prestito.

Una sentenza epocale in tema di contratti “alla francese”

Tuttavia il 29 ottobre 2008 il Tribunale di Bari (sezione distaccata di Rutigliano – giudice Pietro Mastronardi – sentenza riportata in Il Sole 24Ore del 8 novembre 2008 – Nicola Borzi) ha pronunciato una sentenza già definita da molti “epocale” poiché applicabile alla maggior parte dei contratti di mutuo stipulati in Italia.

In pratica sotto accusa è il meccanismo di calcolo dell’ammortamento alla francese che prevede l’utilizzo della formula dell’interesse composto che in tali piani di ammortamento comporta il calcolo di interessi su interessi.

Il caso specifico vedeva coinvolta una famiglia di imprenditori pugliesi che nell’aprile del 2001 portò in giudizio una banca di interesse nazionale a causa di due mutui stipulati uno a gennaio 1988 (ex lire 350 milioni, durata anni 10, rate semestrali, tasso fisso) e l’altro a maggio 1989 (ex lire un miliardo, durata anni 10, rate semestrali, tasso variabile).

Ma vediamo più nello specifico cos’è accaduto e quali i motivi alla base della decisione del giudice di merito.

La consulenza tecnica richiesta dal giudice ha dimostrato che la rata era stata calcolata con la formula dell’interesse composto non espressamente indicata dal contratto; ne derivava un incremento del costo effettivo dell’operazione di mutuo dovuto ad un tasso effettivo superiore a quello nominale determinando così un maggior costo proprio all’aumentare della durata dell’operazione di finanziamento.

Di fatto all’atto della stipula dei mutui i mutuatari erano solo a conoscenza del tasso nominale ma non di quello effettivo desumibile e calcolabile solo in base all’esame del piano di ammortamento; praticamente invece di un tasso pari al 13% sul mutuo da ex lire 350 milioni, i mutuatari corrispondevano un tasso effettivo annuale del 14,276%.

Il giudice accogliendo la richiesta dei mutuatari ha  sentenziato che il calcolo dell’interesse all’interno del piano di ammortamento deve rispettare il principio di trasparenza e deve essere eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice e non di quello composto utilizzato invece nell’ammortamento alla francese.

Talaltro il Codice Civile richiede che il calcolo dell’interesse venga effettuato giorno per giorno (artt. 820 – 821) e quanto a quello composto, esso può essere calcolato nei limiti dell’art. 1283 c.c. il quale prevede che il patto anatocistico – di capitalizzazione composta – sia successivo alla maturazione dell’interesse e mai precedente come invece accade nell’ammortamento alla francese.

Quindi, sulla scorta della sentenze recentemente pronunciata,  le banche che utilizzano nel contratto questo tipo di capitalizzazione violano non solo evidentemente l’art. 1283 c.c. per quanto appena detto ma anche l’art. 1284 c.c. il quale prevede, come conseguenza, che in caso di mancata determinazione e specificazione o in caso di incertezza – tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo – trovi applicazione il tasso legale semplice.

I mutuatari hanno così ottenuto l’annullamento parziale dei contratti di mutuo e i piani di ammortamento sono stati ricalcolati al tasso legale di volta in volta in vigore con eliminazione dell’anatocismo.

Appare logico pensare che la sentenza recentemente pronunciata rivoluziona la determinazione dei piani di ammortamento e quindi la determinazione delle condizioni contrattuali e dei costi effettivi dell’operazione ad oggi evidentemente maggiori rispetto a quanto dovuto e sancito dal giudice de quo.

Giuseppe Demauro

13 Dicembre 2008