Cessione di quote di SRL: asaminiamone gli aspetti generali, le precisazioni del CNDCEC, le norme antiriciclaggio, il documento informatico, la registrazione dell’atto, la costituzione di usufrutto e pegno sulle partecipazioni, i controlli dell’intermediario, clausole limitative, di prelazione e diritti particolari dei soci, l’interpretazione dell’Agenzia, controllo e registrazione del documento informatico…
Il trasferimento di quote di SRL: aspetti generali
A partire dal 2008, nell’esercizio della loro funzione di intermediari per il deposito degli atti presso il registro delle imprese, i professionisti contabili (commercialisti) si sono visti attribuire una nuova competenza in materia di trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, intervenendo nella procedura di iscrizione dei relativi atti.
Le problematiche illustrate sono state oggetto di numerosi interventi da parte degli Enti interessati, tra i quali possono essere rammentati i seguenti:
- circolare CNDCEC n. 5/IR del 18.9.2008;
- circolare CNDCEC n. 6/IR DEL 22.10.2008;
- circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17.10.2008.
Nel presente contributo si cercherà di porre in luce gli aspetti salienti della nuova disciplina, alternativa rispetto a quella ordinaria stabilita dal codice civile.
Le innovazioni introdotte nel 2008
Le nuove possibilità in materia di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sono state introdotte dall’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008, n. 133, ove è stabilito che i relativi atti possono essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare riguardante la sottoscrizione dei documenti informatici, con successivo deposito entro 30 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. 24.11.2000, n. 340.
Tale modalità si pone come alternativa rispetto a quella ordinaria, stabilita dall’art. 2470, secondo comma, del codice civile.
L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avviene, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo, rilasciato dal suddetto intermediario, da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.
La vigenza della disposizione in esame decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione (ossia dal 22.8.2008).
Le precisazioni del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto in materia con due pronunce:
- la circolare CNDCEC n. 5/IR del 18.9.2008;
- la circolare CNDCEC n. 6/IR DEL 22.10.2008.
Secondo quanto è stato rilevato nella prima delle due circolari, la nuova procedura non si sostituisce a quella ordinaria – ex art. 2470, c.c. -, nell’ambito della quale il deposito dell’atto di trasferimento presso il registro delle imprese dev’essere effettuato dal notaio, ma si affianca ad essa.
Relativamente alla nozione di «intermediario», come proposta dalla L. n. 340/2000, è altresì posto in evidenza che la stessa (con la conseguente competenza all’iscrizione degli atti in parola), per effetto di quanto disposto dall’art. 78, primo comma, del D.Lgs. 28.6.2005, n. 139, è limitata agli iscritti nella sezione A («commercialisti») dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’intermediario, così definito, viene ad assumere nella nuova procedura una funzione centrale e un ruolo di «certificatore».
Norme antiriciclaggio per i commercialisti
Secondo la circolare n. 5/IR, la verifica dell’identità delle parti del contratto costituisce – alla luce della normativa antiriciclaggio – un preciso obbligo posto a carico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tale adempimento è in particolare richiesto, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, anche nell’ipotesi del mero invio telematico, se il trasferimento delle partecipazioni di S.r.l. comporta la movimentazione di somme di denaro di importo pari o superiore a quindicimila euro, nonché in tutti i casi in cui l’operazione ha un valore non determinato o non determinabile.
Il documento informatico
Ai fini del deposito presso il registro delle imprese, l’atto di trasferimento delle partecipazioni deve assumere le caratteristiche del documento informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente sia dal dante che dall’avente causa del trasferimento, ambedue i quali devono essere muniti di firma digitale.
La garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento può essere fornita da un formato particolare del documento, che – in attesa dei necessari approfondimenti tecnici da parte degli Organismi preposti, era individuato nel formato PDF/A, standard riconosciuto a livello internazionale per l’archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (ISO 19005-1:2005) o – in alternativa – nel formato TIFF. Tale soluzione è apparsa in perfetta sintonia con le indicazioni operative fornite da Unioncamere nella propria circolare prot. n. 14288 PS/odl del 22.9.2008.
La circolare esclude altresì la possibilità di procedure di digitalizzazione «di secondo grado», mediante la scansione e successiva sottoscrizione digitale di un atto cartaceo firmato manualmente, venendosi in tale ipotesi a creare una semplice copia digitale dell’atto, mentre il regolamento del registro delle imprese impone – ai fini della registrazione – la presentazione dell’atto in originale o in copia autentica.
Il documento informatico deve altresì contenere la «marcatura temporale», necessaria per attribuire allo stesso una data certa. L’apposizione della sottoscrizione digitale e della marca temporale ad opera dell’ultimo contraente determina la data dell’atto che dovrà essere riportata nel modello S6, da utilizzarsi per l’invio telematico del documento informatico all’ufficio del registro delle imprese attraverso il programma «Fedra Plus».
Ai fini dell’iscrivibilità dell’atto, occorre inoltre la sua previa registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e in tale prospettiva alla richiesta di deposito presso il registro delle imprese dev’essere allegato il documento informatico non modificabile (file in formato PDF/A) risultante dalla scansione della copia cartacea dell’atto di trasferimento rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, con gli estremi della registrazione dell’atto (data e numero della registrazione) e la quietanza relativa alle imposte versate.
La registrazione dell’atto
La salvaguardia della disciplina tributaria ordinariamente applicabile (ai fini delle imposte di registro e di bollo) è intesa, secondo i commercialisti, a garantire che la nuova procedura non determini un minore gettito erariale. Con specifico riguardo all’imposta di registro, ciò comporta la permanenza dell’obbligo di registrazione in termine fisso – a cura delle parti – dell’atto di trasferimento sottoscritto digitalmente (entro 20 giorni dalla data di formazione, quale risultante dalla marcatura temporale apposta dall’ultima delle parti contraenti), con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 168,00 euro (1).
Seppure il commercialista non risulti ordinariamente «titolato» a chiedere la registrazione, la circolare auspica che le parti contraenti conferiscano all’intermediario l’incarico di provvedere per loro conto alla richiesta di registrazione.
Relativamente all’imposta di bollo, è precisato nella circolare che gli atti di cessione di partecipazioni redatti nella forma di scrittura privata autenticata sono soggetti all’imposta nella misura di 15,00 euro (ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, punto 3), della Tariffa – parte I, dell’imposta di bollo, annessa al D.P.R. n. 642/1972).
Sempre secondo la prima circolare, che interveniva anteriormente alle prime indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta di registrazione dev’essere accompagnata anche dalla presentazione all’ufficio fiscale del modello F23 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
A ogni modo, la soluzione proposta dal CNDCEC appare coerente con quanto successivamente chiarito dall’Amministrazione, relativamente ai seguenti punti:
- se la richiesta di registrazione è presentata dal commercialista, al modello 69 va allegata la procura speciale;
- l’ufficio compie i relativi controlli e restituisce una copia in formato cartaceo dell’atto di trasferimento con l’annotazione della data e del numero della registrazione e la quietanza delle somme riscosse;
tale copia cartacea dev’essere trasformata in documento informatico non modificabile (file in formato PDF/A) e allegata – unitamente all’atto di trasferimento in formato digitale – alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese che il commercialista effettua in via telematica avvalendosi del programma Fedra Plus.
La circolare n. 6/IR
Ulteriori considerazioni sono state fatte dal CNDCEC nella successiva circolare n. 6/IR, con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della nuova procedura e ai controlli spettanti agli intermediari.
Secondo quanto è stato rilevato, nell’ambito della disciplina dei trasferimenti in esame assume rilievo il concetto di partecipazione, che circoscrive l’insieme dei diritti connessi alla posizione giuridica di socio, piuttosto che quello di quota, rappresentativo invece della parte del capitale sociale che al socio è attribuita.
Ciò premesso, il CNDEC ha espresso il convincimento che con il termine «trasferimento» debbano intendersi non solamente gli atti di compravendita delle partecipazioni di S.r.l., ma anche quelli relativi alla permuta e al conferimento delle stesse.
Come evidenziato dalla dottrina, anteriormente all’iscrizione si acquista la quota come bene economico, ma non si acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali che vengono acquisiti solamente con la successiva annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Pertanto:
- all’acquisto della quota corrisponde l’acquisizione del bene economico;
- all’annotazione del trasferimento nel libro soci è fatto corrispondere l’acquisto dei diritti collegati al possesso della partecipazione.
Per quanto attiene alla forma dell’atto di trasferimento, il requisito procedimentale della sottoscrizione autenticata è ritenuto indispensabile ai soli fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, a sua volta rilevante ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’atto medesimo.
La pubblicità prevista dal secondo comma dell’art. 2470 del codice non ha quindi natura costitutiva (bensì dichiarativa), poiché il relativo adempimento non è presupposto necessario ai fini del perfezionamento dell’atto di trasferimento e quindi non incide sull’acquisto della titolarità della partecipazione.
Costituzione di usufrutto e pegno sulle partecipazioni
Secondo il CNDCEC, la costituzione di usufrutto e pegno sulle quote deve rispettare le formalità previste dall’art. 2470 c.c., e potrebbe pertanto essere assoggettata alla nuova procedura.
Tale considerazione è supportata dalla testuale formulazione delle nuove disposizioni, che fanno riferimento all’atto di trasferimento delle partecipazioni, e non della sola proprietà. È inoltre osservato che l’intermediario, abilitato a redigere l’atto e a depositare il titolo da cui deriva il trasferimento del diritto di proprietà, dovrebbe poter svolgere le stesse formalità con riguardo alla costituzione di diritti reali minori, quali l’usufrutto e il pegno di quote.
I controlli dell’intermediario
Nell’ambito della verifica degli aspetti economici e giuridici connessi al trasferimento delle partecipazioni, i commercialisti sono tenuti ad effettuare i seguenti controlli:
- verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;
- verifica della legittimazione a disporre della partecipazione oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;
- verifica della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico.
Nel caso del trasferimento di quote in presenza di un regime di comunione legale inoltre, giacché sorge l’obbligo di informare il coniuge, il professionista deve informare il disponente che, qualora ponga in essere l’atto senza il consenso di questo, potrebbe essere obbligato su sua istanza a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto medesimo, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, ad indennizzare la comunione ai sensi dell’art. 184, terzo comma, del codice.
Nel caso dell’acquisto della quota da parte del coniuge in regime di comunione dei beni, inoltre, gli amministratori saranno obbligati a iscrivere entrambi i coniugi nel libro dei soci.
Clausole limitative, di prelazione e diritti particolari dei soci
Il diritto del socio di procedere al trasferimento della partecipazione può essere escluso o limitato attraverso l’inserimento di clausole statutarie:
- che contengono previsioni con cui si esclude la trasferibilità delle quote;
- con cui si subordina il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi;
- che pongono condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte.
Ad esse devono aggiungersi le clausole di prelazione, il cui inserimento nell’atto costitutivo trova legittimazione nel disposto del primo comma dell’art. 2469 c.c..
In particolare in presenza di clausole di prelazione, il commercialista deve accertarsi che il socio cedente abbia preventivamente offerto le partecipazioni agli altri soci indicandone il prezzo di vendita, il cessionario e le modalità di pagamento, al fine di consentire loro il legittimo esercizio della prelazione nell’acquisto.
È altresì raccomandata una particolare attenzione alle clausole relative ai particolari diritti amministrativi o patrimoniali spettanti ai soci ex art. 2468, terzo comma, c.c., e all’esclusione dei soci (art. 2473-bis c.c.), nonché alla circostanza che il capitale sociale corrispondente alla partecipazione trasferita sia stato o meno interamente liberato e che la sua liberazione potrebbe avere luogo mediante apporto di opere o servizi (art. 2464, sesto comma, c.c.) (2).
Occorre inoltre tener conto dei patti parasociali, i quali rappresentano un accordo volto ad indirizzare l’azione dei soci rispetto a vicende inerenti all’organizzazione o alla struttura della compagine societaria, che esplica effetti solamente tra i sottoscrittori (senza compromettere il trasferimento delle partecipazioni, né il procedimento volto all’annotazione nel libro dei soci).
L’inadempiente (ossia il sottoscrittore che abbia proceduto al trasferimento) è comunque tenuto al risarcimento del danno nei confronti degli altri sottoscrittori. In tale contesto, sul commercialista incombe un semplice obbligo di «informativa» (conseguente all’incarico conferitogli).
L’interpretazione dell’Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia con la propria circolare n. 58/E del 17.10.2008, nella quale è stato precisato che la volontà del legislatore era di estendere il trattamento fiscale dei trasferimenti di partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al predetto art. 2470, secondo comma, c.c., agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale, i quali sono quindi soggetti a registrazione in termine fisso a norma dell’art. 11 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR).
Sotto il profilo degli adempimenti, in attesa della predisposizione di un’apposita procedura telematica, è stata richiesta la presentazione dell’atto sottoscritto digitalmente (su supporto informatico: CD, DVD, etc. e unitamente alla copia cartacea) a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, contestualmente al modello di richiesta di registrazione (Mod. 69).
Il documento, ai fini dell’individuazione del termine per la richiesta di registrazione, dev’essere munito di marcatura temporale al momento dell’apposizione, a cura delle parti, dell’ultima firma digitale. È a tal fine ritenuto auspicabile che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale.
Alla richiesta di registrazione, le parti devono unire la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro, nella misura fissa di 168 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento, e dell’imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo, secondo le disposizioni vigenti.
Il codice tributo da indicare nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di registro è il 109T; il codice negozio, per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, da riportare nel Mod. 69, è invece il 1114.
L’obbligo della registrazione grava sulle parti contraenti, le quali possono avvalersi degli intermediari abilitati o di altri soggetti dotati di procura speciale conferita a norma dell’art. 63, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973.
Il controllo e la registrazione del documento informatico
Secondo il codice dell’amministrazione digitale (art. 4, secondo comma, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82), ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni per via telematica se formato ed inviato nel rispetto della normativa vigente.
L’art. 20 del codice stabilisce i principi relativi alla validità e rilevanza del documento informatico, alla riconducibilità a chi sottoscrive la firma digitale, all’integrità e immodificabilità del contenuto.
A tale riguardo, l’ufficio fiscale deve controllare, in sede di registrazione (mediante apposite applicazioni informatiche), che:
- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;
- la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.
Alla verifica da parte dell’ufficio fiscale segue l’attestazione della conformità del documento in tutte le componenti ai sensi dell’art. 23, comma 2- bis, del predetto codice dell’amministrazione digitale, procedendo quindi alla liquidazione e alla registrazione dell’atto, apponendo sui supporti cartacei gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse, oltre che i contrassegni attestanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.
Al contribuente dev’essere restituito uno degli esemplari autenticati dell’atto, mentre l’altro esemplare e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico devono essere archiviati presso l’ufficio.
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Fabio Carrirolo
6 Dicembre 2008
(1) La registrazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza vincolo territoriale.
(2) Nel contesto delle società a responsabilità limitata, a fronte degli apporti di opere o servizi possono essere emesse – con determinate garanzie – delle quote societarie (art. 2464, c.c.): al contrario di quanto accade per le S.p.a., dunque, si tratta di conferimenti considerati tipici dall’ordinamento, dato che ne è prevista l’iscrizione nell’attivo patrimoniale della società conferitaria a fronte di un corrispondente aumento del capitale sociale.
In particolare, l’art. 2464 prevede:
– al secondo comma, che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (e pertanto anche le opere e i servizi, nonché, ad esempio, il know – how, i diritti, etc.);
– al sesto comma, che il conferimento può avvenire mediante la prestazione di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria, che valgono a garantire gli obblighi assunti dal socio aventi a oggetto la prestazione di opere o servizi a favore della società.