Risarcimento a seguito di transazione giudiziale: esclusa la tassazione separata

Non tutti i premi ricevuti dal promotore finanziario a seguito di transazione non fruiscono del regime di tassazione separata.

La risoluzione ministeriale 23 giugno 2008, numero 258/E, tratta come sopravvenienze attive tassabili in base all’art. 88 del TUIR, e quindi ad aliquota ordinaria, le somme corrisposte quando non abbiano la natura di risarcimento per la perdita di redditi relativi a più anni.

Caso sottoposto dal contribuente

Un promotore finanziario aveva svolta la propria attività in favore di una Società finanziaria in forza di un contratto di agenzia, a tempo indeterminato con esclusiva e senza rappresentanza.

A decorrere dall’anno 2002, la Società mandante aveva istituito un piano decennale di accantonamento a favore dei collaboratori in base a al quale le somme accantonate dovevano essere erogate nel mese di gennaio del decimo anno successivo a quello del primo accantonamento.

Tuttavia, dopo tre anni di contratto, nel corso del 2005, la Società aveva proposto ai suoi promotori finanziari un nuovo contratto d’agenzia, che:

  1. eliminava il piano decennale precedente;
  2. prevedeva una “transazione”, che comportava il riconoscimento di un determinato importo in sostituzione dei premi già accantonati.

Il promotore finanziario aveva in primo tempo sottoscritto la transazione ma, allo stesso tempo, decideva di non firmare il nuovo contratto di agenzia; di conseguenza la ditta mandante si rifiutava di versare la somma a titolo di risarcimento ritenendo quest’ultimo indissolubilmente legato e condizionato alla sottoscrizione del predetto nuovo contratto di agenzia.

Nell’impossibilità di raggiungere un accordo sul punto, le parti sono addivenute ad una causa civile, il quale, con sentenza del Giudice ha intimato la Società mandante di versare al promotore finanziario una somma forfetaria dovuta a titolo di risarcimento.

Pertanto, in sede di esposizione del quesito, ci si è posto il problema di identificare il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’IRPEF, all’emolumento in questione.

Soluzione interpretativa prospettata

L’interpellante è dell’avviso che la somma sia soggetta al regime della tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera i), del DPR 917/86 (TUIR).

Ai sensi di tale disposizione, l’imposta personale sui redditi si applica separatamente sulle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

La tassazione separata, si ricorda, può essere ottenuta anche dagli imprenditori individuali, su opzione da esercitare in dichiarazione.

Il parere dell’Amministrazione finanziaria

Natura del reddito prodotto dal promotore finanziario

In via preliminare la risoluzione ministeriale in commento, specifica la natura del reddito prodotto dai promotori finanziari che si inquadra nel reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del Tuir, approvato con DPR n. 917/1986, così come modificato dal D.lgs.n. 344/2003.

Infatti, la suddetta norma ricomprende tra i titolari di reddito d’impresa coloro che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 del codice civile, ancorché non organizzate in forma d’impresa.

In particolare, il citato art. 2195, al comma 1, numero 5), prevede che sono commerciali anche le attività di servizio connesse a quelle indicate nei precedenti punti, tra le quali sono menzionate anche le attività bancarie ed assicurative. L’attività esercitata dal promotore finanziario, in quanto ausiliaria di quella bancaria, è senz’altro produttiva di reddito d’impresa.

Pertanto si rendono applicabili le norme previste dall’art. 55 e seguenti del Tuir, tra le quali l’art. 56 che, per la determinazione del reddito relativo all’impresa esercitata dalle persone fisiche e dalle società di persone, fa rinvio alle disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires.

Criterio di competenza delle somme ricevute in via <transattiva>

Definita la natura del reddito conseguito si poneva il problema di delineare l’esercizio di competenza per la tassazione ai fini dell’imposta personale.

Il comma 1 dell’art. 109 del Tuir (“Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”) – precisa l’Agenzia delle entrate – fissa il principio di competenza statuendo che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, di regola, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.

Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, l’art. 109, comma 2 del Tuir stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Tuttavia, la stessa norma precisa che i ricavi di cui, nell’esercizio di competenza, non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si verificheranno, cioè nell’esercizio in cui tali componenti positivi saranno certi nell’an e nel quantum.

Pertanto, – argomenta la risoluzione ministeriale n. 258/E dello scorso giugno – appare evidente che il ricavo, perché possa partecipare alla formazione del reddito d’impresa, deve essere connotato da due ulteriori elementi: certezza della sua esistenza (l’an) e determinabilità del suo ammontare (il quantum).

Quindi, una volta stabilito l’esercizio di competenza di un componente di reddito, secondo i modi prescritti al comma 2 dell’art. 109 del Tuir, occorre verificare che esso sia certo e oggettivamente determinabile, e in caso contrario occorre attendere l’esercizio in cui entrambe tali condizioni saranno verificate.

In base a questa norma, qualora il contratto avente durata originaria decennale fosse approdato alla conclusione programmata, la competenza si sarebbe manifestata, rispetto alle somme ad esso collegate, solo dopo il decorso dei dieci anni, a condizione che il rapporto di agenzia fosse ancora in essere. Tali somme sarebbero state tassate come sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, comma 1, del Tuir.

Il richiamato art. 88 stabilisce che

“Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Nella fattispecie in esame, peraltro, il contratto non è arrivato alla scadenza naturale per cause imputabili alla ditta mandante (1).

L’avveramento della condizione, da ricollegarsi all’iniziativa della Banca, è stato riconosciuto dal Tribunale, che ha accertato il diritto del promotore alle somme maturate.

Conclusioni dell’Agenzia delle entrate

In definitiva, conclude l’Amministrazione finanziaria, il diritto alla percezione delle somme stesse deve essere considerato certo e determinabile solo nel periodo d’imposta in cui è intervenuta la sentenza e, pertanto, il componente positivo di reddito deve essere rilevato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta.

Il componente attivo in discorso va qualificato sempre come sopravvenienza attiva, nonostante la vicenda correlata alla corresponsione delle somme incentivanti si chiuda in anticipo rispetto alla previsione del piano.

L’agenzia delle entrate censura pertanto la soluzione interpretativa proposta dal promotore finanziario in base alla quale le somme in discorso avrebbero natura risarcitoria, in quanto destinate a compensare dei minori redditi percepiti negli anni interessati dal contratto decennale a causa dei relativi accantonamenti.

D’altra parte, la stessa sentenza del Tribunale, ha affermato l’efficacia della transazione anche nei confronti dell’istante, che le somme accantonate nel piano decennale conservavano la originaria natura di incentivi, integrativi del sistema di provvigioni standard.

L’Agenzia quindi, ritiene che le somme corrisposte al promotore finanziario in via transattiva debbano concorrere come sopravvenienze attive al reddito relativo al periodo d’imposta in cui il diritto alla corresponsione delle stesse acquista carattere di certezza, non beneficiando del regime della tassazione separata.

Note di commento alla posizione ministeriale

In termini generali, l’art. 6 DPR n. 917/86, stabilisce che

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” .

In base a questa regola generale, le somme percepite per la perdita di un reddito (ad eccezione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte), pur non rientrando in una specifica categoria di reddito, sono assimilabili allo stesso topo di reddito che sono destinate a reintegrare e quindi, in quanto produttive di ricchezza equivalente, devono seguire la medesima disciplina fiscale

L’interpretazione ministeriale si occupa di un tema estremamente delicato concernente la tassabilità delle somme corrisposte in via transattiva a seguito di provvedimento del Giudice.

Nella fattispecie esaminata dalla risoluzione n. 258/E del 23 giugno c.a. si è in presenza di una transazione giudiziale che ha comportato l’anticipazione di un reddito (d’impresa) comunque maturato; in tale ottica, se il contratto decennale fosse giunto alla sua naturale scadenza, il reddito percepito avrebbe concorso a formare il reddito complessivo imponibile nell’esercizio di conseguimento, senza applicazione di tassazione separata.

In conformità a quanto espresso dalla stampa specializzata (2), il testo della risposta ministeriale appare condivisibile.

La soluzione fornita dall’interpellante, che considera applicabile il regime di tassazione separata alle somme corrisposte anche in via transattiva, crediamo possa essere percorribile quando il risarcimento liquidato in unica soluzione si rileva compensativo di:

  • danni consistenti nella perdita di redditi ovvero
  • mancati futuri profitti attesi.

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Attilio Romano

20 Agosto 2008


NOTE

(1) Al riguardo, occorre sottolineare che la relativa obbligazione era condizionata, e pertanto trova applicazione l’art. 1359 del codice civile, il quale stabilisce che “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”.

(2) M. PIAZZA, Non tutti i premi tassati a parte, “Il Sole 24 Ore” martedì 24 giugno 2008.