Tassazione delle somme riscosse a titolo di risarcimento

di Antonino Russo

Pubblicato il 28 novembre 2022

Nelle controversie che hanno ad oggetto la corretta qualificazione tributaria delle somme risarcitorie l’aspetto centrale è senza dubbio rappresentato dalla prova della natura che deve essere attribuita all’erogazione.
In linea di massima è onere del contribuente dimostrare la causa dell’erogazione e, più nel dettaglio, che la stessa faccia riferimento a voci di risarcimento esenti da tassazione.

La qualificazione tributaria delle somme risarcitorie

Tassazione delle somme riscosse a titolo di risarcimento per mancata percezione del reddito

imposizione risarcimento danno esistenzialeNel contenzioso avente ad oggetto la corretta qualificazione tributaria delle somme risarcitorie, un punto di riferimento può essere assunto dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 155/E/2002 ove è stato precisato il principio generale secondo cui, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno (lucro cessante), le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.

Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il c.d. danno emergente), e abbia quindi la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.

Va ricordato, in termini generali, che ad avviso della prevalente dottrina[1], il reddito deve rappresentare una entità economica incrementativa, effettiva, tangibile, riproducibile e stabile.

Tali requisiti discendono direttamente dal principio di capacità contributiva di cui all’ art. 53 Costituzione e dal principio di riserva di legge di cui all’ art. 23 Costituzione, i quali assurgono al tempo stesso a parametri normativi ed a limiti nella indiv