In un precedente articolo, avevamo già trattato del tema "Risarcimento del danno: imposte sui redditi e IVA". Nell'articolo di oggi analizziamo di nuovo la questione del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento, e in particolare l'applicazione o meno dell'IVA, in base alle più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Aspetti generali sulla tassazione di somme a titolo di risarcimento
La prassi ufficiale dell’amministrazione finanziaria (risoluzione n. 356/E del 7.12.2007) ha precisato che le “erogazioni” di natura risarcitoria assumono rilevanza reddituale (e quindi sono tassabili) se effettivamente vanno a sostituire dei redditi non conseguiti, reintegrando – per l’appunto – il “danno” consistente nella loro mancata percezione (art. 6 TUIR).
È insomma tassato il “lucro cessante”, che si riflette sul reddito del soggetto.
Invece il “danno emergente” (cioè la reintegrazione economica di un danno subìto al patrimonio) non è soggetto ad imposizione.
Al di là del nomen, però, è necessario che la natura risarcitoria venga accertata in concreto.
In particolare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 6754 del 19.3.2010, ha disconosciuto la clausola contenuta in un verbale di conciliazione (che esplicitamente confermava la natura risarcitoria dell’importo riconosciuto), cassando con rinvio la sentenza di merito e richiedendo alla CTR, a prescindere dalla qualificazione della clausola operata dalle parti, di ricostruire la volontà dei contraenti secondo le regole sull’interpretazione dei contratti (art. 1362, c.c.).
Affermata quindi in linea di principio la rilevanza dei “risarcimenti” ai fini delle imposte sui redditi (perlomeno per la parte riferibile al lucro cessante), rimane da verificare quale sia il loro eventuale trattamento IVA.
Danno emergente o lucro cessante?
Il danno patrimoniale viene distinto in danno emergente e lucro cessante, ipotesi che ricevono un differente trattamento fiscale.
Danno emergente
Il concetto di danno emergente si riferisce a ogni diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento.
Si tratta, in generale, di una perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato:
- mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore,
- spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione,
- temporanea impossibilità di godere del bene,
- danni provocati alla persona o ai beni del creditore.
Lucro cessante
È invece lucro cessante il mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe dovuto conseguire se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione.
Trattamento fiscale del risarcimento: un caso di giurisprudenza
In coerenza con quanto affermato sopra (danno emergente non tassabile; lucro cessante tassabile), la risoluzione n. 106/E del 22.4.2009 ha fatto leva sulla giurisprudenza di legittimità 1, secondo la quale le indennità sono soggette a imposizione soltanto se dirette a reintegrare la mancata percezione di “redditi”, e non se intendono riparare pregiudizi di altra specie.
Il relazione a