Regime fiscale per i contribuenti minimi e marginali

Premessa

La Legge per la Finanziaria 2008, approvata definitivamente il 21.12.2007, tra le tante novità, ha introdotto, con l’art. 1 (commi 96 a 117), dal 1.1.2008, anche un nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali, che assorbe quasi tutti quelli attualmente esistenti, infatti, il co. 116 di tale articolo va ad abrogare sia il cd. regime dei contribuenti in franchigia IVA (art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972), sia il regime fiscale delle attività marginali (art. 14 della Legge 23.12.2000, n. 388, cioè il regime, condizionato dai limiti di studi di settore, che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo), sia il cd. regime contabile super-semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23.12.1996, n. 662), mentre come si ricorderà l’ex regime forfetario era già stato abolito in precedenza.

Infine, si dispone che il nuovo regime si applica a decorrere dal 1.1.2008.

L’Agenzia delle Entrate ha già diffuso la circolare n. 73/E del 21.12.2007 sul nuovo regime dei minimi.

Ambito soggettivo e requisiti

Possono accedere, nel nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali, soltanto le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, (quindi, sono escluse ad es. le società di persone, S.r.l., ecc.) che:

– nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000,00;

– non hanno effettuato cessioni all’esportazione e o, come specificato nel Decreto, attuativo (i cui contenuti sono stati anticipati dalla suddetta circolare n. 73/E del 21/12/2007), non hanno effettuato operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali  (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633/1972);

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori – di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 – anche assunti a progetto, e non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati – di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. n. 917/1986;

– nel triennio precedente non devono avere acquistato beni strumentali, anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000,00.

Per il valore dei beni strumentali occorre fare riferimento anche degli acquisti effettuati verso privati e di quelli utilizzati solo in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo che vanno considerati solo con un valore pari al 50% (circolare n. 73/E/2007).

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti che possiedono i suddetti requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32-bis del DPR n. 633/1972 (abrogato con decorrenza dal 1.1.2008).

Entrambi i suddetti soggetti possono dal 1.1.2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dovere fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la dichiarazione annuale).

I soggetti in regime di franchigia, che per operare avevano ricevuto un numero di partita Iva speciale, possono continuare ad usarlo, indipendentemente dal regime che intenderanno adottare, senza dovere richiedere un nuovo numero con il modello AA9.

In deroga alle disposizioni ordinarie sulle opzioni viene consentito ai contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il regime della franchigia di cui all’art. 32-bis, avevano optato per il regime ordinario, di applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.

Infine, i soggetti che avevano optato ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000, valido per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, o, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio (in tal senso la circolare n. 73/E/2997).

Momento di effettuazione delle operazioni

Le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali, ai fini del presente neo regime, si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili e, comunque, cioè in base ai criteri di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Inizio attività e scelta del nuovo regime

Per coloro che iniziano l’attività, la scelta del nuovo regime dei contribuenti minimi andrà esercitata nel modello di inizio attività (modello AA9 previsto per gli imprenditori individuali e per i professionisti), comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 73/E del 21/12/2007, ha precisato che i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al regime dei contribuenti minimi, se utilizzano l’attuale modello AA9/8, devono barrare nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti minori”. Mentre, dal 1.1.2008, non possono più essere selezionate, nel medesimo “quadro B”, le  caselle denominate “Contribuenti minimi in franchigia” e “Regime fiscale agevolato per le attività marginali”, poiché relative a norme abrogate.

I soggetti esclusi dal nuovo regime fiscale

Non possono, invece, accedere al neo regime dei contribuenti minimi:

– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA  (è il caso, ad es. dei produttori agricoli; degli agriturismo; delle agenzie di viaggio e turismo; dell’editoria; dei giochi e intrattenimenti; del commercio di beni mobili usati, oggetti di arte e antiquariato e da collezione; di vendita di sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di telefonia pubblica).

– i soggetti non residenti;

– i soggetti che in via esclusiva, o prevalente, cedono:

→ fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili  – di cui all’ art. 10, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972 -,

→ mezzi di trasporto nuovi – di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. n. 331/1993, convertito dalla Legge n. 427/1993 (si tratta di imbarcazioni con lunghezza superiore a 7,5 metri, veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 KW, aerei);

– gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, o in S.r.l. che si trovano in regime di trasparenza fiscale (di cui all’art. 116 del D.P.R. 917/1986).

Niente rivalsa per l’IVA sugli acquisti

Necessità porre attenzione anche sulla circostanza che i neo contribuenti minimi non potranno addebitare, ai propri clienti, l’IVA a titolo di rivalsa e, sulle operazioni ricevute dai propri fornitori, non potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti (anche intracomunitari e sulle importazioni).

Peraltro, tali contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, dovranno integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, per poi versarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa (circolare n. 73/E/2007).

In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al neo regime, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.

Rettifica della detrazione IVA

Inoltre, applicando il nuovo regime dei minimi occorre effettuare la rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2, del DPR n. 633/1972, rettifica, che, peraltro, si deve applicare anche se il contribuente passa, tramite la prevista opzione, al regime ordinario dell’IVA.

In tale eventualità, l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 19-bis2 la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.

Ai fini della rettifica si deve predisporre un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati (C.M. n. 328/E del 24.12.1997 e Circolare n. 73/E/2007).

A seguito della citata rettifica, il versamento andrà effettuato in un’unica soluzione, o in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi.

In particolare, la prima o unica rata dovrà essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’IVA dell’anno che precede quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi (quindi, per la prima volta sarà entro il 16.3.2008, o entro il 16.06.2008 con la maggiorazione del 0,40% per mese o frazione), mentre le successive rate andranno versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva del 20% (prevista quale unico carico fiscale per tale neo regime).

Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente transita, per legge o opzione, nel regime ordinario dell’Iva. In tal caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita al netto di tale rettifica.

Si applicano le stesse norme che sono previste in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, quindi le ordinarie scadenze previste per il modello Unico.

Il debito potrà essere estinto anche mediante la compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Il mancato versamento dell’unica rata, o di una singola rata, è punibile con la sanzione del 30% dell’importo non versato.

Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui verrà applicata l’IVA nei modi ordinari si dovrà tenere conto anche dell’IVA sulle operazioni con IVA ad esigibilità differita (ultimo co. dell’art. 6 del DPR n. 633/1972), per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

Per cui ad es. se la A.s.l. non abbia ancora pagato la fattura emessa con IVA ad esigibilità differita, occorre considerarla come pagata, con tutti i risvolti conseguenti ai fini del versamento dell’imposta.

L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, per l’ultimo anno in cui l’IVA veniva applicata nei modi ordinari potrà essere chiesta a rimborso (ai sensi dell’art. 30, co. 3, D.P.R. n. 633/1972) o può essere utilizzata in compensazione.

Determinazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva

Il reddito di impresa (determinato, eccezionalmente, con il principio di cassa) o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione.

In particolare, questi sona gli elementi da considerare per calcolare la base imponibile:

ENTRATE imprenditoriali o professionali (per entrambi: Determinazione del reddito in base al criterio di cassa) USCITE imprenditoriali o professionali (per entrambi: Determinazione del reddito in base al criterio di cassa)

* RICAVI O COMPENSI

* PLUSVALENZE

* SOPRAVVENIENZE ATTIVE

* COSTI O SPESE

* MINISVALENZE

* SOPRAVVENIENZE PASSIVE

* CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI (1)

(1) Nel Decreto attuativo verrà precisato che i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito (circolare n. 73/E del 21/12/2007).

Il Decreto attuativo (da emanare, ma anticipato dalla circolare n. 73/E) stabilisce che anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorra alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e che la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero corrispettivo di cessione.

Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime, giacché il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.

Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell’esercizio precedente le stesse assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime.

A tal fine il prossimo decreto attuativo andrà a precisare che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a quello dal quale decorre il presente regime.

Esclusione da IRAP

Uno dei possibili vantaggi del nuovo regime è anche quello che i  contribuenti minimi non sono considerati soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

Applicazione dell’imposta sostitutiva

Sul reddito, determinato in tal modo, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali in misura del 20%.

Nel caso di imprese familiari (art. 5, comma 4, del TUIR), l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è, comunque, dovuta soltanto dall’imprenditore.

Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Tuttavia, precisa, ulteriormente, l’Agenzia delle Entrate, nel Decreto attuativo sarà previsto, che il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Viceversa, il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Secondo i primi pareri di Dottrina (e la circolare n. 73/E del 21/12/2007 pare che vada nella stessa direzione), i contribuenti aderenti al neo regime dei minimi non saranno soggetti a ritenute (qualora ne avessero i requisiti nel regime ordinario), basandosi sulla tesi, che poiché la tassazione avviene con una imposta sostitutiva, i sostituti d’imposta, nel pagare il compenso ai professionisti, non dovranno trattenere e versare la ritenuta d’acconto; peraltro, si ricorda che l’adempimento della ritenuta alla fonte sui redditi professionali (ai fini della tassazione ordinaria), viene disciplinato per i citati sostituti dal D.P.R. n. 600/1973.

Norme di natura transitoria

I componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R. che consentono o dispongono il rinvio (ad es. ricorre il caso per le spese di rappresentanza), partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di  € 5.000. Mentre, nel caso di importo non eccedente il predetto ammontare di € 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio.

Viceversa, nel caso di importo negativo della somma algebrica, questo va integralmente defalcato dalla formazione del reddito dell’anno (cioè, la somma algebrica negativa è integralmente deducibile dal reddito) che precede quello in cui si applica il neo regime.

Le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il neo regime e quelle si dovessero generare durante l’esercizio del neo regime (dei contribuenti minimi e marginali) possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal T.U.I.R. (quindi, le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime vanno computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi).

Esonero da adempimenti

Ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rimane solo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Tuttavia, ai fini reddituali, deve essere presentata annualmente la dichiarazione dei redditi.

Viceversa, ai fini dell’IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’I.V.A. e da tutti gli altri obblighi previsti.

Ulteriore semplificazione, è quella che per tali contribuenti minimi vengono esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale relativa agli elenchi clienti e fornitori (art. 8-bis, comma 4-bis, del DPR n. 322/1998).

Obblighi ed adempimenti che rimangono

Restano i seguenti obblighi ed adempimenti:

– obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

– obbligo di certificazione dei corrispettivi (quindi, ad es. rimane anche l’obbligo di emissione degli scontrini fiscali per i dettaglianti), mentre sulle fatture emesse ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972 si deve annotare che si tratta di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008” (come precisato dalla circolare n. 73/E/2007);

– obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,

– obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (art. 50, comma 6, del D.L. 30.8.1993, n. 331

Nuovo regime dei contribuenti minimi: Opzione per l’applicazione del regime ordinario IVA

Il nuovo regime dei contribuenti minimi sarà di tipo naturale, per cui coloro che rientrano nel regime dei contribuenti minimi avranno la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione, valida per almeno un triennio, andrà comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, per cui non vi è in seguito la necessita di rinnovare l’opzione.

L’opzione, infatti, può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando ad esempio l’IVA ai proprio cessionari o committenti, o esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta.

In deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta 2008, viene prevista la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009; in tal caso, essendo i contribuenti minimi esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, la revoca va comunicata presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il modello VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale Iva (in tal senso la circolare n. 73/E/2007).

Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo effettuato nell’anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Cessazione del neo regime dei contribuenti minimi e marginali

Il regime dei contribuenti minimi cessa, comunque, la sua applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra elencate o si verifica una fattispecie ostativa.

La possibilità di avvalersi del regime viene meno, anche quando si verifica uno dei seguenti eventi:

– causa di un mutamento dell’attività, il contribuente rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

– trasferisce la propria residenza all’estero;

a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

– acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l’esercizio in forma associata di arti o professioni.

Il particolare regime cessa di avere applicazione dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite dei 30 mila euro annui.

In tal caso é dovuta l’IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 27 del DPR n. 633/1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi.

In tale eventualità è possibile avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50% comporta l’obbligo di dovere applicare il regime ordinario per i successivi tre anni.

Il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

In particolare, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano la soglia di 45.000 euro.

Passaggio da un regime fiscale all’altro (ai fini delle imposte sui redditi)

La norma fissa anche le regole per il passaggio tra i distinti regimi fiscali, in particolare, nell’ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime dei contribuenti minimi e marginali a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, viene stabilito che i ricavi, i compensi e le spese sostenute i quali, in base alle regole del neo regime dei minimi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se siano fiscalmente di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al neo regime dei contribuenti minimi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, andranno tassati nei periodi di imposta successivi appena si verifica il relativo presupposto.

Per analogia, tali regole valgono anche per il caso inverso di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello nuovo dei minimi e marginali.

Esclusione dalla disciplina degli studi di settore

I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione della disciplina degli studi di settore e dei parametri (circolare n. 73/E/2007).

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, ove compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP.

In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni, le previste misure delle sanzioni, per dichiarazione infedele, sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Decorrenza del nuovo regime dei minimi e marginali

Le novità si applicano a decorrere dal 01.01.2008.

Tuttavia, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verranno dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del nuovo regime (peraltro, anticipate dalla circolare n. 73/E/2007).

Infine, si prevede che ai fini del calcolo dell’acconto dell’IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle particolari disposizioni previsto per il regime dei minimi.

A tal fine, nell’ipotesi di imprese familiari, l’acconto IRPEF è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa familiare.

Prime considerazioni

Il nuovo regime dei minimi ha il pregio di eliminare l’IRAP per i piccoli contribuenti, siano imprese o professionisti, che vi accedono.

Riguardo l’IVA, invece, non si dovrebbero registrare vantaggi o svantaggi particolari, considerato che tale imposta non dovrà più essere pagata all’Erario, ma non dovrà più neppure essere riscossa dai propri clienti, tranne per casi particolari, come nel caso di imprese con aliquote IVA sulle vendite più basse rispetto a quelle sugli acquisti, che possono determinare il verificarsi di rimborsi IVA non più spettanti ove si decidesse di permanere nel nuovo regime dei contribuenti minimi.

Riguardo l’IRPEF, occorre pure attentamente valutare le singole posizioni dei contribuenti per decidere se optare per il regime ordinario.

Tuttavia, la non applicazione dell’accertamento da studi di settore e da parametri potrebbe fare propendere per la permanenza nel nuovo regime, per tutti coloro che ne avranno i requisiti.

Insomma, il nuovo regime appare assai interessante (si pensi anche alla possibilità di non dovere aggiornare le scritture contabili, ma solo di conservare le fatture di acquisto e di certificare i corrispettivi).

I professionisti (soggetti che esercitano arti o professioni) devono, pure, tenere, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del DPR n. 600/1973, uno o più conti correnti bancari o postali nei quali fare confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dall’attività, con i medesimi vincoli dei soggetti ordinari (non possono essere riscossi in contanti gli incassi, oltre 1000 euro, o 500 euro dal 1.7.2008, o 100 euro dal 1.7.2009)

Regime a rischio: Prima di sceglierlo bisogna avere assoluta sicurezza sul fatturato.

In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000 euro, è dovuta l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Poi occorre mettere in atto tutti gli adempimenti contabili ribaditi nella circolare n. 73/E del 21/12/2007.

Prospetto di riepilogo del nuovo regime dei minimi e marginali (imprese individuali e professionisti)
– Determinazione del reddito con il principio di cassa anche per gli imprenditori:

– Imposta sostitutiva dell’IRPEF ed addizionali del 20%;

– Occorre presentare annualmente la dichiarazione dei redditi;

– Esonero ai fini IVA (non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa, ma non possono neppure detrarre l’IVA sugli acquisti);

– Esonero ai fini IRAP;

– Esonero dagli adempimenti contabili;

– Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;

– Esonero dall’invio elenchi clienti – fornitori;

– Rimane l’obbligo di certificare i corrispettivi;

– obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;

– obbligo di versare l’IVA sugli acquisti intracomunitari e di presentare il modello INTRASTAT;

– Per i professionisti, obbligo di utilizzare un c/c bancario o postale.

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31 dicembre 2007

Vincenzo D’Ando’