Regole della rateazione degli avvisi bonari e della rateazione col Fisco in generale

Il cd. Collegato alla Finanziaria 2008 – D.L.  n.  159/2007, conv. in L. n. 222 del 29 novembre 2007 – e la Finanziaria 2008 hanno apportato modifiche al sistema di comunicazione degli esiti della liquidazione della dichiarazione, hanno introdotto la possibilità di rateizzazione degli avvisi bonari ed hanno modificato le regole per la rateizzazione in generale.

Facciamo il punto della situazione.

Il cd. Collegato alla Finanziaria 2008

L’art. 39, comma 8-bis, del  D.L.  n.  159/2007, conv. in L. n.222 del 29 novembre 2007,  ha modificato  l’art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito  nella  L.  2 dicembre  2005,  n. 248,  prevedendo che l’avviso bonario venga inviato agli intermediari solo se  ciò  è  previsto  nell’incarico  di  trasmissione telematica della dichiarazione. Diversamente, l’avviso sarà inviato mediante raccomandata al contribuente.

In sostanza, si cambiano ancora una volta le regole, ritornando al regime vigente  prima delle modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2007.

Naturalmente viene meno la disposizione che permetteva all’Agenzia  delle  Entrate,  dietro istanza  motivata  dell’intermediario,  di derogare all’obbligo di invio diretto dell’avviso bonario, nei casi in cui fossero state   riconosciute   difficoltà   da   parte   dell’intermediario   stesso nell’espletamento dell’attività in questione.

Inoltre, qualora sull’intermediario gravi l’onere di ricevere – su incarico del  contribuente – l’avviso bonario in via telematica, il contribuente ha sempre 90  giorni, dalla data di trasmissione dell’avviso all’intermediario, per regolarizzare  la  propria  posizione,  beneficiando delle sanzioni ridotte ad un terzo, ai  sensi  dell’art. 2,  comma  2,  del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

La Finanziaria 2008 – art. 1, comma 145 -, ha introdotto dopo l’art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, l’art. 3-bis, prevedendo la rateazione anche per gli avvisi bonari.

In particolare, è stato disposto che le somme dovute per la liquidazione e per il controllo formale della dichiarazione, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tuttavia, l’art.36, co. 3, del D.L. n. 248 del 31.12.2007 è intervenuto sulla Finanziaria 2008, modificando il numero delle rate concedibili per gli importi superiori a 5 mila €, prevedendo adesso un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, mentre possono essere rateizzate in 20 rate trimestrali gli importi superiori a 50 mila €.

Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Per le somme non superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della rateazione è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Le disposizioni sopra indicate trovano applicazione anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, valgono invece le disposizioni che prevedono la presentazione dell’istanza e la valutazione da parte dell’ufficio della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione prevista non è successivamente ammessa la possibilità di accedere alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del citato D.P.R.n.602/73.

Tali disposizioni relative alla rateazione degli avvisi bonari si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute per la liquidazione della dichiarazione;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute per il controllo formale;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’art.17 del T.U. n. 917/86, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’art. 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005.

LA RATEAZIONE: LE NUOVE REGOLE DELLA FINANZIARIA 2008

La Finanziaria 2008 – art. 1, comma 149 -, in ordine alla rateazione di cui all’art.19 del D.P.R.n.602/73, è intervenuta per innalzare il tetto massimo per poter usufruire della rateazione, senza fideiussione (da 25.822,84 euro a 50 mila euro).

Inoltre, in alternativa alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria, nell’ipotesi di importo iscritto a ruolo superiore a 50 mila euro, il credito può essere garantito dall’iscrizione ipotecaria, salva la possibilità per l’ufficio di autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.

A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del T.U. n. 131/86.

Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.

Come è noto, l’art. 19, comma 1, del D.P.R. n.602/73, modificato per effetto dell’art.7 del D.Lgs.26 febbraio 1999 n.46, consente ai contribuenti che versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (1), di richiedere agli uffici finanziari il pagamento rateale del debito risultante dalla cartella di pagamento, nel tentativo di estinguere l’obbligazione derivante dalle somme iscritte a ruolo.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

In pratica, i contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possono richiedere, con istanza in bollo, all’ufficio finanziario che ha emesso il ruolo :

·        una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili, o in alternativa;

·        la sospensione della riscossione per 12 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili.

Si evidenzia, tuttavia, che l’art. 36, co. 4, del D.L. n. 248 del 31.12.2007 ha soppresso le modalità e i termini di dilazione sopra visti, disponendo la ripartizione fino ad un massimo di 48 rate mensili.

Francesco Buetto

11 Gennaio 2008

NOTE

(1) La circolare n.184/E del 6 settembre 1999 ha rimesso all’ufficio, relativamente alle somme non superiori a cinquanta milioni di vecchie lire, la valutazione discrezionale, di volta in volta, dell’esistenza dell’obiettiva difficoltà in capo al contribuente. Con la successiva circolare n.15/E del 26 gennaio 2000 l’Amministrazione finanziaria, nel fornire ulteriori indicazione, ha richiesto che il contribuente si trovi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione; ma capace di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle proprie condizioni patrimoniali.