Nelle more del giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 del dlgs 546/92 il decesso dell’originario liquidatore di una società in liquidazione richiede la nomina di un curatore speciale (1), ex articolo 78 del cc, da parte del giudice dell’ottemperanza, previa istanza da parte dell’ufficio o da parte di chiunque abbia interesse alla nomina. Tale importante principio è stato statuito dalla sentenza n. 374 del 6 novembre 2007 della Commissione Provinciale di Roma sez. 21 in sede di giudizio di ottemperanza.
Orbene, alla luce del decisum citato nel vigente processo tributario sono applicabili gli articoli 78 e 79 del c.p.c. tali articoli prevedono la nomina del curatore speciale da parte del presidente dell’organo giurisdizionale davanti al quale s’intende proporre la causa, nella fattispecie concreta, d’urgenza per la mancanza del rappresentante di una società dovuta al decesso del rappresentante stesso.
È evidente che trattasi di una competenza riflessa che si determina per relationem in funzione della competenza per la causa di merito.
La compatibilità degli articoli 78 e 79 del c.p.c. con l’impianto processuale delineato dal D.lg. 546/92 è stata riconosciuta in giurisprudenza (2) ed avallata dalla migliore dottrina (3) al fine di evitare una disparità tra le parti nel processo tributario ed in armonia al principio costituzionale d’effettività della tutela giurisdizionale. Legittimato alla nomina del curatore per le ipotesi previste dall’articolo 78 del c.p.c. è il Presidente della CT oppure il giudice dell’ottemperanza in sede di giudizio di ottemperanza. L’istanza di nomina deve essere notificata all’ufficio finanziario mentre il decreto di nomina deve essere comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. La nomina del curatore può essere chiesta da chi ha interesse ad esempio all’impugnazione di una sentenza effettuata da un altro soggetto. Il curatore speciale ha tutti i poteri già spettanti al rappresentante deceduto. Il curatore speciale resta in carica fino a quando non viene meno la situazione contingente che ha reso necessaria la nomina. Il provvedimento di nomina del curatore speciale ha natura di volontaria giurisdizione modificabile e revocabile a seguito d’istanza delle parti.
Carmela Lucariello
28 Novembre 2007
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Note
1) La circolare n. 211 del 3 settembre 1998 così recita: in merito all’individuazione del soggetto legittimato alla riscossione del credito di cui trattasi, si ritiene che esso sia da individuarsi nel liquidatore della cessata società, ciò alla luce degli obblighi e dei poteri attribuiti al liquidatore stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 2274 e 2276 del cod. civ. Qualora al momento dell’erogazione del credito Irpeg il liquidatore per cause diverse (ad esempio: morte, sopravvenuta incapacità, interdizione da pubblici uffici, ecc.) non possa adempiere ai doveri relativi alla qualità di liquidatore-rappresentante legale della società, trova applicazione il criterio espresso dalla Corte di cassazione con sentenza del 9 maggio 1985, n.. 2878, per il quale «il decesso dell’unico liquidatore di una società di capitali non comporta la reviviscenza dei poteri di rappresentanza degli amministratori… tornano applicabili le disposizioni dell’art. 78 del codice di procedura civile». Si ritiene che le disposizioni dell’art. 78 del c.p.c. siano applicabili anche nelle ipotesi in cui le predette cause di impedimento si siano verificate successivamente alla chiusura della liquidazione. Si osserva che il citato articolo 78 del c.p.c. dispone che «Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato…alla persona giuridica…un curatore speciale che la rappresenti o assista». Pertanto, tenuto conto che il successivo art. 79 del c.p.c. al secondo comma dispone che la nomina del curatore speciale può essere richiesta, «…da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse», al verificarsi di tale fattispecie il rimborso verrà erogato al curatore speciale nominato dall’Autorità Giudiziaria su istanza dei soci della società estinta.
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina “ipso facto” l’estinzione; tale effetto si verifica a seguito della definizione dei rapporti pendenti, mentre prima di tale momento la società conserva piena capacità processuale sia attiva che passiva e la esercita in un senso e nell’altro per il tramite del liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. (ex plurimis Cass. 17.3.1998, n. 2869).
(2) Vd. CT Regionale di Roma ordinanza presidenziale del 18 novembre 1999, in Finanza & fisco, n. 45/99, pag. 5120.
(3) Baglioni, Menchini, Miccinesi, Il nuovo processo tributario, 1997, pag. 9; Angelo Buscema, La nomina del curatore speciale di cui all’art. 78 del c.p.c. è applicabile nel nuovo processo tributario, in Finanza & fisco, n. 45/99, pag. 5117; Ricci, Principi di diritto processuale civile, Giappichelli 1995, pag. 41.
ALLEGATO:
FORMULARIO
ON.LE PRESIDENTE GENERALE DELLA CT DI………. SPETT. UFFICIO DI……….
ISTANZA DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE (articoli 78 e 79 del c.p.c.)
Ill. mo signor presidente
Il sottoscritto Dott., Rag., Avv. ………., in qualità di rappresentante, assistente e difensore in forza di mandato a margine del presente atto della con sede legale
in………. in persona del suo legale rappresentante………. domiciliato presso lo studio……….
CONSTATATO
che (riportare i fatti e le ragioni che giustificano la nomina del curatore speciale ai sensi dell’articolo 78 del c.p.c.)
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
si chiede alla SV di voler nominare un curatore speciale per la società………. al fine di permettere alla società stessa di stare in giudizio nella controversia citata.
Il difensore