Tasse con il modello F24 pagabili con addebito sul conto corrente dell’intermediario

Tutto o quasi “on line”.

E’ questa l’intenzione del Fisco che sta diventando sempre più telematico.

Anche per fare pagare le tasse, preferisce i dati in via telematica, proseguendo nel famoso progetto “carta zero” che, in realtà, non è così.

Per i contribuenti e gli intermediari, infatti, il progetto “carta zero” rischia di diventare un paradosso, per la ragione che, sia per le dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Irap, dell’Iva e del modello 770, sia per i versamenti “on line”, è aumentata la produzione dei documenti su carta, necessaria per dimostrare che cosa è stato presentato in via telematica e per attestare gli invii.

La nuova modalità di pagamento è stata prevista a partire dal 3 luglio 2007.

Da questa data gli intermediari abilitati possono presentare in via telematica tramite il servizio Entratel, in nome e per conto dei loro assistiti, i pagamenti dei contribuenti con il modello F24 con addebito unico sul conto corrente bancario o postale dell’intermediario.

I contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, potranno quindi dare i soldi in contanti, un assegno o un altro mezzo di pagamento, all’intermediario, commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro o altro intermediario abilitato, che eseguirà i pagamenti con addebito sul proprio conto corrente.

 

Il nuovo pagamento “on line” dal 3 luglio 2007

modello f24La nuova modalità di pagamento è prevista da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 151/L alla Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007.

Il provvedimento consente agli intermediari abilitati al servizio Entratel di presentare “on line” i modelli F24 per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

In una nota dell’agenzia delle Entrate del 28 giugno 2007, si legge che la nuova modalità di svolgimento del servizio degli intermediari abilitati a Entratel si aggiunge alle attuali procedure dei versamenti in via telematica, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007.

In questo modo, per l’agenzia delle Entrate si dà l’opportunità a tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, di usare il servizio di presentazione telematica dei modelli F24 offerto dagli intermediari abilitati senza bisogno di comunicare agli intermediari stessi gli estremi dei propri conti correnti bancari o postali.

 

Il “passaggio” dei soldi all’intermediario

La modalità di pagamento introdotta dal 3 luglio 2007, con il “passaggio” delle somme dal contribuente all’intermediario, presenta dei lati positivi, perché evita ai contribuenti di fornire agli intermediari gli estremi dei propri conti correnti bancari o postali, come attualmente succede quando gli intermediari eseguono il versamento dei contribuenti con il modello F24 cumulativo tramite Entratel.

Allo stesso tempo, però, ci potrebbe essere il rischio di ripetere i casi di alcuni consulenti, magari “abusivi”, nel senso che non sono nemmeno abilitati all’esercizio della professione, che si sono presi i soldi dei contribuenti senza poi versarli all’erario.

Nel passato è successo anche a personaggi dello spettacolo, quali Mara Venier, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, per citarne solo alcuni, che, dopo avere consegnato i soldi per pagare le tasse al loro consulente di fiducia, a distanza di anni si sono visti recapitare le cartelle del Fisco, con sanzioni e interessi, perché le tasse non erano state pagate.

Insomma, chi dà i soldi al proprio intermediario significa che ripone in lui la massima fiducia, anche perché il contribuente è sempre l’unico responsabile nei confronti dell’erario per il mancato pagamento delle tasse.

Insomma, la nuova modalità di pagamento presenta dei rischi che non vanno sottovalutati. Né dai contribuenti e nemmeno dall’amministrazione finanziaria, perché la procedura potrebbe prestarsi a usi troppo disinvolti.

Non va dimenticata infine la preghiera del “Padre Nostro”, nel punto in cui si chiede al Signore “non ci indurre in tentazione…”. E i soldi, purtroppo, sono una brutta tentazione, per (quasi) tutti.

 

Chi sono gli intermediari

responsabilità del contribuente e del commercialista

L’articolo 1 del provvedimento del 21 giugno 2007 stabilisce che i pagamenti telematici dei contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, con addebito unico sul conto dell’intermediario, possono essere effettuati dagli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.

Si tratta esattamente dei soggetti abilitati al servizio telematico Entratel per l’invio delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, e cioè:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per la presentazione dei modelli F24 sono considerati intermediari abilitabili al servizio telematico Entratel le società di servizi del Caf dipendenti.

 

I versamenti con addebito sul conto dell’intermediario

L’articolo 3 del provvedimento del 21 giugno 2007 stabilisce che, per applicare la nuova modalità di pagamento, gli intermediari devono necessariamente acquisire dai contribuenti una specifica autorizzazione a presentare telematicamente i modelli F24 con addebito sui conti correnti degli intermediari stessi.

Le autorizzazioni e le eventuali revoche sono conservate e custodite per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio o della revoca della singola autorizzazione. Gli intermediari, usando il servizio Entratel, potranno presentare in via telematica i modelli F24 in nome e per conto dei loro clienti, disponendo un solo ordine di pagamento a valere sul proprio conto corrente bancario o postale.

A dimostrazione dei versamenti effettuati, gli intermediari devono consegnare ai contribuenti le ricevute che attestano l’esito dell’invio del file che contiene i modelli F24 presentati “on line”, le ricevute che “provano” l’avvenuto pagamento, nonché qualsiasi altro documento relativo alle operazioni eseguite che è reso disponibile da parte dell’agenzia delle Entrate.

 

Responsabile per il Fisco è sempre il contribuente

E’ inoltre disposto che gli intermediari si impegnano a tenere indenne l’agenzia delle Entrate:

  • da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento all’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, o all’obbligo di astenersi dalla presentazione telematica di modelli F24 dopo la revoca dell’autorizzazione;
  • da qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione delle norme di pagamento, nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi.

Rimane fermo che unico responsabile per l’eventuale mancato pagamento delle somme dovute è sempre il contribuente.

 

Gli altri canali telematici

Come si è detto, la nuova modalità di pagamento in vigore dal 3 luglio 2007, con il passaggio delle somme dal contribuente all’intermediario, si aggiunge alle altre modalità di pagamento “on line” già esistenti, quali il modello F24 on line, l’F24 cumulativo, oltre ai servizi di remote/home banking offerti da banche e Poste italiane.

L’obbligo di eseguire i versamenti con il modello F24 in via telematica è scattato il 1° ottobre 2006 per i soggetti Ires (articolo 37, comma 49, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Dal 1° ottobre 2006 sono stati infatti obbligati ad eseguire i versamenti con il modello F24 “on line” le società per azioni, società a responsabilità limitata, e gli altri soggetti all’imposta sul reddito delle società (soggetti Ires).

Dal 1° gennaio 2007, l’obbligo di eseguire i versamenti con il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche, è stato esteso a tutti i contribuenti titolari di partita Iva. A stabilirlo è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006.

I contribuenti, che devono eseguire il versamento con il modello F24 “on line”, possono farlo:

a) direttamente,
  1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) seguendo gli stessi criteri e modalità usati per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
  2. ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate; al riguardo, si segnala che il servizio di remote/home banking offerto da alcuni istituti di credito è più tempestivo in ordine al rilascio dei modelli F24 su carta al contribuente o all’intermediario;
b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel;
  1. che aderiscono alla specifica convenzione con l’agenzia delle Entrate e che usano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione servizi del sito Web di Entratel;
  2. che si avvalgono dei predetti servizi di remote/home banking.

E’ anche possibile eseguire i versamenti con modalità telematiche tramite terzi, anche se non intermediari abilitati, che si avvalgono dei servizi telematici di banche o posta.

 

L’F24 on line diretto

I contribuenti in possesso del “Pincode”, cioè abilitati al servizio telematico, possono eseguire tutti i pagamenti con l’F24 on line.

Per i contribuenti titolari di partita Iva che eseguono i versamenti con il modello F24 “on line” valgono le stesse regole e modalità stabilite per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni annuali.

I contribuenti abilitati a Entratel effettuano l’invio telematico del modello F24 tramite l’applicazione “Entratel – servizio telematico”. I contribuenti che hanno presentato la domanda per inviare “on line” le proprie dichiarazioni e sono stati abilitati ad Entratel devono usare le chiavi per il calcolo dei codici di autenticazione di cui sono titolari.

I pagamenti on line possono essere effettuati da tutte le persone fisiche e le società che sono titolari di un conto corrente bancario o postale sul quale l’Amministrazione è autorizzata ad addebitare le somme dovute.

Con il pagamento F24 on line le persone fisiche possono eseguire i versamenti dei tributi, contributi e premi propri o dovute da persone defunte, minori e tutelate.

I soggetti collettivi, società di persone e di capitali comprese, possono eseguire i versamenti dei tributi, contributi e premi, relativi al soggetto collettivo. Possono fruire del servizio telematico di pagamento dell’F24 on line anche le persone fisiche non obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

 

Il modello F24 cumulativo per gli intermediari

Il modello F24 cumulativo è il servizio di pagamento, riservato agli intermediari abilitati a Entratel, che consente ai professionisti, alle associazioni di categoria e ai Caf di effettuare i versamenti on line delle imposte dei loro assistiti con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi.

L’uso del servizio F24 cumulativo è subordinato alla sottoscrizione online, da parte degli intermediari, di un’apposita convenzione.

Questa convenzione prevede che l’intermediario, per usare la speciale procedura di pagamento, deve essere autorizzato dal proprio cliente tramite la fornitura delle coordinate bancarie.

 

Come funziona l’F24 cumulativo

L’intermediario, in occasione delle singole scadenze di pagamento, deve compilare i modelli F24 dei propri assistiti inserendo tutti i versamenti di imposte, contributi ed eventuali tributi locali.

Successivamente deve selezionare i singoli modelli F24 compilati e inserirli nel flusso F24 cumulativo, corredando ogni delega di pagamento con le coordinate bancarie di ciascun singolo contribuente. Infine, collegandosi al servizio Entratel, deve provvedere all’invio del flusso sottoscritto elettronicamente.

Il sistema, a questo punto, fornirà “on line” le ricevute di accettazione delle richieste di pagamento e, a seguito delle relative comunicazioni da parte degli istituti di credito, l’esito degli addebiti.

Gli intermediari aderenti alla predetta convenzione per il pagamento degli F24 telematici possono inviare, entro e non oltre il quintultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito (cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca da parte dell’agenzia delle Entrate), file contenenti richieste di annullamento di pagamenti F24 erroneamente inviati.

 

Il Fisco spiega i vantaggi del modello “F24 cumulativo”

Per l’agenzia delle Entrate il pagamento delle imposte e dei contributi tramite gli intermediari abilitati con il modello “F24 cumulativo” presenta i seguenti vantaggi.

Sicuro: il servizio opera in un ambiente protetto come Entratel dove possono accedere soltanto l’agenzia delle Entrate e gli utenti abilitati. Inoltre, la convenzione prevede che l’intermediario per poter utilizzare la nuova procedura deve essere autorizzato dal proprio cliente tramite la fornitura delle coordinate bancarie.

Facile: il programma assiste gli intermediari durante tutte le fasi delle operazioni, segnalando eventuali errori o incongruenze. Il servizio non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente e non è previsto l’utilizzo di carte di credito o bancomat. Si tratta, in pratica di una normale operazione di home banking.

Garantito: il sistema fornisce ad entrambi i soggetti interessati le ricevute per la verifica delle operazioni.

Facoltativo: al servizio si accede per adesione.

Economico: i versamenti saranno addebitati sui conti correnti dei clienti alla data della scadenza delle imposte. Il servizio consente l’archiviazione e la visualizzazione di tutti i versamenti effettuati.

Semplice: i dati relativi allo stesso soggetto vengono automaticamente associati, compreso l’abbinamento, nell’F24 cumulativo, fra singolo modello F24 e dati bancari.

Comodo: il cliente se fino ad oggi doveva effettuare i versamenti personalmente con il modello F24 cartaceo, grazie all’F24 cumulativo, deve semplicemente delegare il pagamento al proprio consulente.

Veloce: con il modello F24 cumulativo tutte le operazioni vengono effettuate on line con riduzione dei tempi di contabilizzazione delle somme e l’eliminazione delle file agli sportelli.

Corretto: il rapporto diretto fra agenzia delle Entrate e intermediari consentirà l’eliminazione di inutili passaggi dei modelli F24 fra più enti (banche o posta) e la conseguente riduzione di errori dovuti alla trasmissione dei dati contabili.

 

Le novità dell’F24 non riguardano le accise

L’obbligo di eseguire i versamenti fiscali e previdenziali, con il modello F24, esclusivamente mediante modalità telematiche, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, non riguarda i versamenti delle accise.

Al riguardo, l’agenzia delle Dogane, con un comunicato stampa del 28 settembre 2006, ha precisato che l’obbligo per i titolari di partita Iva di eseguire i versamenti fiscali e previdenziali, con l’F24, esclusivamente mediante modalità telematiche,

<<non trova applicazione per il versamento dei tributi di cui al Testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995, che sono disciplinati da disposizioni normative diverse dal decreto legislativo n. 241/1997). La legge n. 388/2000 ha consentito che gli stessi potessero usufruire del versamento unitario (modello F24 accise) che, tuttavia, non costituisce l’unica modalità di pagamento>>.

Nello stesso comunicato, l’agenzia delle Dogane avverte che

<<gli utenti che effettuano i versamenti dei tributi di cui sopra con  modello F24 accise, possono utilizzare le modalità telematiche di versamento>>.

 

Gli esclusi dal modello F24 on line

Possono continuare a fare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti della riscossione:

·        i contribuenti non titolari di partita Iva;

·        i contribuenti, già titolari di partita Iva, che cessano l’attività, in relazione agli ultimi versamenti di tributi, contributi e premi, anche se inerenti l’attività cessata;

·        gli imprenditori individuali che danno in affitto l’unica azienda posseduta;

·        gli eredi di contribuenti titolari di partita Iva, per i versamenti relativi all’attività del de cuius;

·        i produttori agricoli esonerati dagli obblighi Iva, a norma dell’articolo 34, comma 6, del decreto Iva, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;

·        i contribuenti in regime di franchigia Iva, di cui all’articolo 32-bis del decreto Iva, Dpr 633/72;

·        i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendono eseguire il versamento senza ulteriori integrazioni;

·        i contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione;

·        i contribuenti che effettuano i versamenti con i modelli precompilati Inps;

·        i contribuenti che eseguono il versamento delle accise con il modello “F24 accise”;

·        i contribuenti impossibilitati a usare conti correnti; può essere il caso dei contribuenti obbligati al versamento telematico ai quali è inibita la possibilità di accedere a un proprio conto corrente bancario o postale; per i versamenti con l’F24, essi possono usare il modello F24 cartaceo, o possono rivolgersi a un intermediario che aderisce ai servizi di remote/home banking (CBI). In questi casi, la nuova modalità di pagamento “on line” introdotta dal 3 luglio 2007, con il passaggio delle somme dal contribuente all’intermediario, può essere una delle soluzioni preferite dai contribuenti impossibilitati ad usare un proprio conto corrente bancario o postale.

Come si è detto, rimane fermo che anche i contribuenti esonerati dall’obbligo dell’F24 telematico, possono eseguire i pagamenti con modalità telematiche, applicando le stesse regole previste per i titolari di partita Iva.

 

Dott. Tonino Morina, Esperto fiscale del Sole24Ore, professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze –

Luglio 2007