I prestiti obbligazionari: trattamento tributario e contabile

I prestiti obbligazionari rappresentano una forma di finanziamento a medio e lungo termine destinata, congiuntamente al capitale di rischio, al finanziamento degli investimenti strutturali. La materia è regolata dall’art. 2410 e ss. del c.c. relativamente alle società per azioni e in accomandita per azioni, mentre per i “titoli di debito” emessi dalle società a responsabilità limitata, dall’art. 2483 del c.c.

I prestiti obbligazionari

I prestiti obbligazionari rappresentano una forma di finanziamento a medio e lungo termine destinata, congiuntamente al capitale di rischio, al finanziamento degli investimenti strutturali.

La materia è regolata dall’art. 2410 e ss. del c.c. relativamente alle società per azioni e in accomandita per azioni, mentre per i “titoli di debito” emessi dalle società a responsabilità limitata, dall’art. 2483 del c.c.

Aspetti preliminari dei prestiti obbligazionari

La recente del diritto societario, ha apportato novità anche in materia di prestiti obbligazionari.

La soluzione finanziaria obbligazionaria era in passato riservata alle società per azioni e in accomandita per azioni. Con la riforma del diritto societario, sia pure in una veste formale diversa e con precise prescrizioni e limitazioni, è stata estesa anche alla società a responsabilità limitata. Infatti l’art. 2483 del codice civile recita:

[1] Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

[2] I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

[3] La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

[4] Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Come si può notare il primo comma dell’art. 2483 stabilisce che la possibilità di ricorso al prestito obbligazionario deve essere prevista dall’atto costitutivo, secondo le regole di competenza ivi fissate.

Mentre il 2° comma, stabilisce che i sottoscrittori possono essere soltanto investitori professionali sottoposti a vigilanza – banche, assicurazioni, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento – escludendo quindi una sottoscrizione dei titoli di debito da parte di privati. L’atto costitutivo deve anche stabilire con quali maggioranze potrà essere deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario, con quali limiti e con quali modalità di rimborso.

Alla base della esclusione del “pubblico dei piccoli risparmiatori” c’è ovviamente una ragione prudenziale, che tiene in debito conto, la limitatezza del capitale sociale che i soci devono sottoscrivere in questa forma societaria.

A rafforzamento della solvibilità dei titoli di debito emessi nelle S.r.l. v’è la norma contenuta nel secondo periodo del comma 2° del 2483, che stabilisce la solidarietà passiva dell’investitore trasferente con la società emittente, nei confronti dell’acquirente dei titoli, ove quest’ultimo non sia un investitore professionale1 o un socio della società emittente.

Limiti all’emissione di prestiti obbligazionari

L’art. 2412, comma 1°, del c.c. stabilisce che la società per azioni o in accomandita per azioni, non può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con l’obbligo per i sindaci di attestare il rispetto di predetto limite.

Quindi posto pari a € 200.000 il capitale sociale, ad € 40.000 la riserva legale e ad € 1.000.000 le altre riserve disponibili l’importo massimo del prestito obbligazionario sarà pari a :

Limite di emissione = (200.000 + 40.000 + 1.000.000) x 2 = 2.480.000 Euro

 

Le S.p.A. quotate, possono sempre superare il limite di emissione, limitatamente alle obbligazioni che a loro volta sono quotate su mercati regolamentati. E’ inoltre possibile superare il predetto limite anche quando:

  1. le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali (banche, assicurazioni, SIM, società di gestione di fondi comuni di investimento );
  2. quando le obbligazioni in eccedenza sono garantite da ipoteca di 1° grado su immobili di proprietà della società, nel limite di 2/3 del valore degli immobili;
  3. quando esiste una specifica autorizzazione governativa al superamento.

 

Il trattamento tributario dei prestiti obbligazionari

Riguardo alla fiscalità dei proventi delle obbligazioni, va evidenziato che questi possono assumere la forma di:

1) interessi;

2) premi;

3) scarti di emissione.

Tabella di sintesi della fiscalità dei proventi obbligazionari
Soggetto emittente Trattamento fiscale
Società quotata Società commerciali tassati sull’importo lordo conseguito in sede di dichiarazione dei redditi
Persone fisiche o fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% applicate dalle banche e altri intermediari finanziari che intervengono nel pagamento degli interessi o nella negoziazione delle obbligazioni
Società non quotata qualunque soggetto Ritenuta fiscale (*) alla fonte del 12,50% per obbligazioni con durata non inferiore a 18 mesi
Ritenuta fiscale (*) alla fonte  del 27% per obbligazioni con durata inferiore a 18 mesi
* •                     a titolo d’acconto nei confronti delle società di capitali e  di persone, nonché imprenditori individuali, limitamente ai titoli che siamo “beni d’impresa”;

•                     a titolo d’imposta nei confronti delle persone fisiche non imprenditori ( e anche per gli imprenditori individuali che detegono le obbligazioni quali beni privati ) e dei soggetti esenti da IRES.

La procedura di emissione del prestito

L’emissione del prestito obbligazionario deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge o di statuto dall’organo amministrativo (art. 2410 del c.c.). In ogni caso l’emissione del prestito, deve risultare da atto notarile, iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2436 del c.c. Soltanto dopo questa formalità, si potrà dar corso all’esecuzione dell’emissione.

Il regolamento del prestito obbligazionario deve indicare:

  1. il numero e il valore nominale delle obbligazioni;
  2. le modalità di collocamento e il prezzo di emissione dei titoli;
  3. il tasso di interesse e le date di corresponsione delle cedole;
  4. le modalità di rimborso e il valore da rimborsare alla

Ricordiamo che, tranne le obbligazioni convertibili in azioni, per le quali è possibile esclusivamente un’emissione alla pari o sopra la pari, l’emissione potrà avvenire:

  • per un valore uguale al valore nominale ( tecnicamente si dice che le obbligazioni sono state emesse alla pari );
  • per un valore inferiore al valore nominale ( tecnicamente si dice che le obbligazioni sono state emesse sotto la pari );
  • per un valore superiore al valore nominale ( tecnicamente si dice che le obbligazioni sono state emesse sopra la pari );

Ricordiamo, inoltre, che i titoli a reddito fisso sono quotati in percentuale del valore nominale, per cui se ad esempio la quotazione di un’obbligazione è di 99,50, questa espressione si interpreta nel senso che la quotazione è pari al 99,50% del valore nominale.

Il collocamento dei titoli sotto la pari per obbligazioni da rimborsare alla pari o alla pari per obbligazioni da rimborsare sopra la pari, determina per il possessore un guadagno aggiuntivo che si definisce scarto di emissione.

Scritture contabili relative all’emissione di un prestito obbligazionario

Si supponga che la Alfa S.p.A. società quotata su un mercato regolamentato abbia emesso un prestito obbligazionario ordinario di 10.000.000 Euro, a 8 anni, diviso in 10.000 € di obbligazioni da 1 Euro ciascuna, al tasso del 7% con godimento 1/4- 1/10. Si supponga che l’emissione avvenga:

  1. alla pari ;
  2. sotto la pari, ad un prezzo di emissione di 95;
  3. sopra la pari, ad un prezzo di emissione di 102.

rilevazione dell’emissione alla pari

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/04/n SP A – C II

5)

Obbligazionisti

c/sottoscrizione

10.000.000,00
SP P – D 1) Prestiti Obbligazionari 10.000.000,00
Per rilevazione dell’emissione del prestito obbligazionario emesso alla pari

rilevazione dell’emissione sotto la pari al 98% del valore nominale

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/04/n SP A – C II

5)

Obbligazionisti

c/sottoscrizione

9.500.000,00
SP A – D) Disaggio di emissione 500.000,00
SP P – D 1) Prestiti obbligazionari 10.000.00,00
Per rilevazione dell’emissione del prestito obbligazionario emesso sotto la pari a 0,95 del valore nominale

rilevazione dell’emissione sopra la pari al 102% del valore nominale

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/04/n SP A – C II

5)

Obbligazionisti

c/sottoscrizione

10.200.000,00
SP P – D 1) Prestiti obbligazionari 10.000.000,00
SP P – E ) Aggio di emissione 200.000,00
Per rilevazione dell’emissione del prestito obbligazionario emesso sopra la pari a 1,02 del valore nominale

versamento delle obbligazioni sottoscritte a mezzo banca (caso alla pari)

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/04/n SP A – C IV

1)

Banca X c/c 10.000.000,00
SP A – C II

5)

Obbligazionisti

c/sottoscrizione

10.000.000,00
Per incasso credito verso obbligazionisti

rilevazione della pagamento della prima cedola di interessi

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
01/10/n CE – C 17) Interessi passivi su obbligazioni 350.000,00
SP P –  D 14) Obbligazionisti c/interessi 350.000,00
SP P –  D 14) Obbligazionisti c/interessi 350.000,00
SP A C IV 1) Banca c/c 350.000,00
Per rilevazione della pagamento della prima cedola di interessi

[( 10.000.000 x 3,5 x 183)/18300] = conteggio con tasso semestralizzato e con convenzione giorni effettivi / giorni effettivi.

rilevazione del rateo di interessi a fine esercizio

Data Op. BilCEE Sottoconti Dare Avere
31/12/n CE – C 17) Interessi passivi        su

obbligazioni

175.000,00
SP P – E) Ratei Passivi 175.000,00
Per rilevazione del rateo interessi = [(10.000.000 x 1,75 x 91) / 9100]

 

Nella prossima unità didattica approfondiremo il tema dell’ammortamento del disaggio su prestiti, del rimborso e delle peculiarità dei prestiti obbligazionari convertibili.

 

a cura di: Enrico Larocca

Luglio 2006

 

NOTE

1 In tal senso C. De Stefanis, G. Giovannardi e M. Scarafuggi in “Le società a responsabilità limitata “ ed. Maggioli Editore pag. 35

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