I patti di famiglia: aspetti civilistici e riflessi finanziari

Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 55/2006 che ha apportato modifiche al Codice Civile in materia di “patto di famiglia”, introducendo un nuovo capo normativo, il Capo V-bis, all’interno del libro II, titolo IV Codice Civile ed in particolare i nuovi articoli da 768-bis a 768-octies c.c.
La riforma fa seguito alla raccomandazione della Commissione Europea n. 94/1069/Ce con la quale si invitavano gli Stati membri ad adottare le necessarie misure per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle stesse e il mantenimento dell’occupazione.

La riforma dei patti di famiglia e la sua ratio

Il nuovo art. 768-bis dispone che il “patto di famiglia” è il contratto, concluso per atto pubblico, con cui, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Dal 16 marzo 2006 pertanto è possibile stipulare accordi diretti a regolamentare la successione dell’azienda o di pacchetti di partecipazioni al capitale di società da parte, rispettivamente, dell’imprenditore o di chi ne è titolare, mediante l’assegnazione solo ad alcuni discendenti della propria azienda o del proprio pacchetto di controllo di società, in deroga al principio di divieto dei patti successori di cui all’art. 458 del Codice civile.

La legge punta così a favorire il passaggio generazionale delle aziende familiari con il minor sacrificio possibile dei familiari che non partecipano all’attività aziendale, “compensando” pertanto questi ultimi in denaro o in natura.

Prima della riforma, vigeva il principio in base al quale veniva riconosciuto al solo testamento il carattere di atto unilaterale revocabile.

 

 

I presupposti

La legge prevede che il contratto debba essere stipulato per atto pubblico, davanti ad un notaio, e devono partecipare al patto il coniuge e tutti i legittimari, individuati in base alle norme sulla successione, cioè i figli legittimi e naturali o, se premorti, i figli dei figli, o in assenza di discendenti, i genitori e i nonni dell’imprenditore.

Facilmente si evince che affinché si stipuli un patto di famiglia è necessario:

  1. che il disponente sia un titolare di impresa o pacchetto di partecipazioni;
  2. che il/i beneficiario/beneficiari dell’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni siano qualificabili come discendenti.

 

Pertanto, al fine di riequilibrare le posizioni dei diversi legittimari partecipanti all’atto, gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma, o l’attribuzione di beni in natura, il corrispondente valore delle quote previste dagli articoli 536 e ss. del Codice Civile, corrispondente cioè al valore delle quote ereditarie riservate ai legittimari

Un esempio potrebbe chiarire gli aspetti della nuova norma:

Il Sig. Bianchi, proprietario al 100% del capitale della società Alfa spa, vedovo, con due figli, intende trasferire l’azienda con un patto di famiglia, al figlio Mario, ritenuto più idoneo alla guida dell’impresa, con l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere al fratello Giovanni, non interessato all’azienda, una somma corrispondente alla metà di quanto ricevuto.

Il Sig. Bianchi nomina un perito con il compito di stabilire l’esatto valore dell’azienda e dalla perizia risulta che il valore dell’azienda è di € 2 Milioni.

Mario riceve pertanto il 100% delle partecipazioni nella Alfa Spa per un valore di € 2 Milioni ed è obbligato dal patto di famiglia a corrispondere al fratello Giovanni la somma in denaro di € 1 Milione o, in alternativa, assegnargli beni in natura (provenienti dal patrimonio aziendale o personale) per la stesso importo.

 

 

I dubbi interpretativi

Attualmente è in corso un dibattito in dottrina circa la mancanza di necessari approfondimenti interpretativi che il legislatore avrebbe potuto fornire, in virtù dell’intreccio delle nuove norme con quanto già disciplinato dalle disposizioni sul contratto e sulla successione.

In particolare, il nuovo art. 768-quinquies dispone che il patto di famiglia possa essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e ss. del Codice Civile (ovvero per i vizi del consenso: errore, violenza e dolo) e tale rinvio sembra, in dottrina, alquanto scontato e inutile, in quanto nessuno avrebbe dubitato circa l’applicazione delle norme sui vizi della formazione del contratto, anche al patto di famiglia.

Inoltre, non si capisce come mai ai sensi del successivo articolo 768-sexies, costituisca motivo di impugnazione del patto, ai sensi dell’art. 768-quinquies, la mancata compensazione dei legittimari non partecipanti al patto stesso, come se il realizzarsi di tale fattispecie (appunto la mancata compensazione) costituisca un vizio del consenso.  

Si sollevano dubbi sul breve periodo di prescrizione concesso per l’azione di annullamento del patto (un anno) che genererebbe ulteriori conflitti familiari.

Altro dubbio interpretativo riguarda l’esclusione dalla collazione o riduzione dei beni ricevuti dai beneficiari dell’azienda o delle quote, nel caso in cui le disposizioni previste nel patto a favore di tali beneficiari, eccedano i limiti della quota disponibile, e pertanto ci si chiede se siano applicabili o meno le disposizioni previste dall’art. 737 e art. 554 del Codice Civile.

Le interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali ci aiuteranno in futuro ad individuare l’esatta portata della norma negli aspetti più specifici.

Vi è comunque un senso comune di favorevole apprezzamento alla nuova norma, nel senso che il passo compiuto dal legislatore sia nella giusta direzione, verso un moderno sistema di successione generazionale delle imprese.

 

 

L’aspetto finanziario del patto di famiglia

Con il patto di famiglia può accadere che chi riceve l’azienda non abbia risorse finanziarie tali da poter “compensare” i legittimari non destinatari, facendo sorgere in capo al beneficiario un fabbisogno finanziario a volte di notevole entità.

Continuando con il nostro esempio, risulta chiaro che Mario necessita di una somma di € 1 Milione per poter compensare il fratello Giovanni non beneficiario dell’azienda.

Le soluzioni a cui Mario potrà accedere sono diverse. La più immediata, è alienare qualche cespite aziendale e con il ricavato della vendita liquidare quanto dovuto al fratello.

Ove però ciò non fosse possibile, Mario, dovrà rivolgersi alla propria banca per chiedere un mutuo. Per questo tipo di operazione la banca richiederà delle idonee garanzie, sia reali che di reddito, al fine di ridurre al minimo il proprio rischio.

 

 

Si presenteranno, pertanto, possibili ipotesi di finanziamento:

  1. la banca finanzia Mario, persona fisica, e gli concede un mutuo di € 1Milone garantito da iscrizione di ipoteca sui suoi beni personali o da pegno sulle quote di partecipazione nella Alfa Spa. In entrambi i casi Mario liquiderà quanto dovuto al fratello Giovanni e rimborserà le rate del mutuo (se non possiede altri redditi) con i dividendi percepiti dalla Alfa Spa e/o con i compensi derivanti dall’attività di amministratore della stessa società (se previsti).
  2. la banca concede un mutuo di € 1Milone alla società Alfa Spa, di cui Mario ne è unico socio e amministratore, con iscrizione di ipoteca sui beni aziendali. In questo caso verrà liquidata la quota al fratello Giovanni ed il rimborso delle rate del mutuo saranno garantite dai normali flussi aziendali.

 

La situazione si complica nell’eventualità in cui non sia possibile indebitare l’azienda ricevuta in donazione perché ad esempio la compagine societaria è varia per cui il disponente non risulta essere proprietario del 100% delle partecipazioni nella stessa.

Supponiamo che il Sig. Bianchi fosse titolare all’80% della Alfa Spa.

In questa situazione potrebbe essere difficoltoso per Mario convincere i soci per richiedere un mutuo in banca al fine di soddisfare esigenze legate ai suoi obblighi derivanti dal patto di famiglia.

In questo caso una soluzione potrebbe essere una operazione di leveraged buy out.

Questo tipo di operazione, solitamente, si verifica quando dei soggetti, siano essi persone fisiche o società, intendono acquisire un’azienda, riducendo al minimo l’esborso finanziario, e facendo leva sulle capacità patrimoniali e finanziarie dell’azienda da acquisire.

Utilizzando la tecnica del “cash merger” i potenziali acquirenti costituiscono una società che farà ricorso all’indebitamento bancario al fine di acquisire l’azienda che interessa (target).

Una volta acquisita l’azienda,  la società “acquirente” si fonderà nell’azienda “target”. In questo modo, il debito iniziale della società “acquirente” viene di fatto trasferito alla società acquistata che lo rimborserà con i normali flussi aziendali.

Continuando con il nostro esempio, l’operazione potrebbe strutturarsi in questo modo:

Mario costituisce una nuova società (Mario srl) di cui è unico socio, e vende a quest’ultima il 50% delle sue quote al prezzo complessivo di € 1 Milione. La Mario Srl, per pagare l’acquisto delle quote, si indebita verso il sistema bancario per lo stesso importo dando in pegno le partecipazioni di Mario nella Alfa spa.

Successivamente le due aziende deliberano un’operazione di fusione per incorporazione della Mario Srl nella Alfa Spa.

In questo modo il debito bancario risulta a carico della Alfa Spa e sarà rimborsato dai flussi aziendali, e Mario, con il netto ricavo della vendita delle sue partecipazioni, potrà liquidare il fratello Giovanni.

 

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aprile 2006  

A cura di Redazione