Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi

 

 

 

Le novità in materia di tassazione di dividendi e redditi di natura finanziaria dal Correttivo IRES.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4 del 18.1.2006, ha spiegato le novità in materia di tassazione di dividendi e capital gain introdotte dal D.Lgs. n. 247/2005 (Correttivo IRES).

In particolare, la Circolare si è soffermata sul trattamento fiscale riservato a partecipazioni e strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti e utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni e titoli emessi da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

 

 

Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto la Circolare n. 4 del 18/01/2006 che verte sul D.Lgs. n. 247 del 18.11.2005 il quale ha corretto ed integrato le norme contenute nel D.Lgs. n. 344 del 12.12.2003 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di natura finanziaria.

Il D.Lgs. n. 247/2005, correttivo, contiene norme di natura:

– interpretativa e di coordinamento che hanno efficacia già dal 1.1.2004;

– procedimentale che riguardano l’attività dei sostituti d’imposta che hanno effetto dal 2.12.2005;

– innovativa che entrano in vigore dal 1.1.2006.

Le principali variazioni hanno riguardato il settore dei titoli esteri similari alle azioni e il diverso regime di tassazione per le operazioni di cessione di partecipazioni in società non residenti con sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Redditi di capitale

Con la modifica effettuata alla norma (art. 44 del T.U.I.R), le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti si considerano similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Se manca la dichiarazione di parte (o altra documentazione prodotta dall’emittente), l’indeducibilità delle remunerazioni delle azioni e degli strumenti finanziari esteri può essere dimostrata attraverso la presenza di norme vigenti nello Stato estero di residenza dell’emittente che dispongono in modo chiaro tale situazione di non deducibilità.

La suddetta documentazione deve essere richiesta dal sostituto d’imposta che interviene nella riscossione degli utili e delle remunerazioni di fonte estera ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50%.

Parimenti, il sostituto richiede la documentazione anche per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non relative all’impresa, dove applica la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 12,50% sull’imponibile ridotto al 40%, con conseguente obbligo dichiarativo e scomputo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Tale regime si applica solo se i dividendi provengono da una società che non risiede in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata.

Assimilazione agli utili delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

La stessa disciplina, riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere, si applica alle associazioni in partecipazione in cui l’associante è non residente.

Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata

Ai sensi dell’art. 47, co. 4, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, se sono distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, sono interamente tassati.

Fanno eccezione a ciò gli utili che siano stati imputati al socio ai sensi del co.1 dell’art. 167 e dell’art. 168 o se sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all’esercizio del diritto di interpello.

In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata elencati nella cosiddetta “black list” di cui all’art. 167 del TUIR ed individuati nel D.M. 21.11.2001.

Su tale versante il D.Lgs. correttivo ha chiarito che la norma si riferisce alle sole remunerazioni “corrisposte” direttamente dalle società residenti nei cosiddetti “paradisi fiscali” e non anche alle remunerazioni in ogni caso “provenienti” dalle predette società poiché, ad esempio, distribuiti attraverso altra società, anello intermedio della catena partecipativa, situata in uno Stato non incluso nella “black list”.

Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata

Con la modifica al co. 4 dell’articolo 27 del D.P.R n. 600/1973, è stata disposta l’applicazione della ritenuta (12,50%) a titolo di acconto per le remunerazioni derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari non qualificati in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, i dividendi e le remunerazioni equiparate concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura integrale (pari al 100%).

Mentre, invece, sugli utili e remunerazioni di partecipazioni e strumenti finanziari non qualificati in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, si continua ad applicare la ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50% da applicare sull’intero ammontare corrisposto.

 

Remunerazioni* corrisposte da società estere non black list

Remunerazioni di tipo non qualificato*

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sul 100%, al netto delle ritenute applicate all’estero

Remunerazioni di tipo qualificato

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto sul 40%, al netto delle ritenute applicate all’estero

 

 

Remunerazioni* corrisposte da società estere black list (a fiscalità privilegiata)

 

Remunerazioni di tipo non qualificato erogate da società i cui titoli sono negoziati

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sul 100%, al netto delle ritenute applicate all’estero

 

Remunerazioni di tipo non qualificato erogate da società i cui titoli non sono negoziati, senza interpello favorevole

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto sul 100%, al netto delle ritenute applicate all’estero

 

Remunerazioni di tipo non qualificato erogate da società i cui titoli non sono negoziati, con interpello favorevole

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sul 100%, al netto delle ritenute applicate all’estero

 

Remunerazioni di tipo qualificato senza interpello favorevole

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto sul 100%, al netto delle ritenute applicate all’estero

 

Remunerazioni di tipo qualificato con interpello favorevole

 

Ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto sul 40%, al netto delle ritenute applicate all’estero

 

N.B.. Remunerazioni relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza si prescinde dalla circostanza che i titoli dell’associante siano o meno negoziati.

 

Estesa la qualifica di sostituto d’imposta agli imprenditori individuali e società di persone

A seguito delle modifiche normative (al co. 1 dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973) sono divenuti sostituti d’imposta (e devono, quindi, effettuare le ritenute) anche gli imprenditori individuali e le società di persone e soggetti equiparati, anche in contabilità c.d. “semplificata”, nel momento in cui corrispondono una remunerazione agli associati persone fisiche per i contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, co. 9, lett. b), del TUIR, con le caratteristiche per essere inquadrati come “non qualificati”.

Distribuzione di utili di fonte italiana durante la ripartizione di riserve di capitale

Ai sensi del co. 5 dell’art. 47 del TUIR non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all’IRES a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

L’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile.

Con le modifiche nel co. 1-bis del suddetto art. 27 è stato previsto che le particolari modalità di applicazione della ritenuta alla fonte previste con riferimento agli utili distribuiti in occasione di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società o ente si applicano pure ai fini della determinazione della base imponibile dell’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio in occasione della ripartizione di riserve di capitale e degli altri fondi di cui all’art. 47, co. 5, del TUIR.

E’ perciò possibile applicare la ritenuta alla fonte soltanto sulla parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

La ritenuta va effettuata soltanto per gli utili di fonte italiana attribuiti alle persone fisiche residenti, se la partecipazione non è qualificata e non è relativa ad un’impresa commerciale.

La nuova disposizione si applica ai proventi percepiti dal 2.12.2005.

Distribuzione di utili di fonte estera durante la ripartizione di riserve di capitale e di recesso, esclusione, riscatto e riduzione di capitale sociale

La suddetta modifica normativa ha effetto anche qualora gli utili distribuiti siano percepiti da parte di persone fisiche residenti che partecipano in società ed enti non residenti.

In tal caso, come per gli utili di fonte italiana, il sostituto d’imposta applica la ritenuta sull’intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti da società non residenti soltanto qualora i soci non comunichino il costo fiscale delle loro partecipazioni.

Redditi diversi di natura finanziaria

Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze.

L’eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40%, è riportata in deduzione dell’ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.

In deroga a ciò, concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Quindi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti in detti Paesi o territori concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito del socio residente.

 

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari1, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza2, non qualificati, emessi o stipulati con soggetti residenti.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza3, non qualificati, emessi o stipulati con soggetti non residenti non black list.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, non qualificati, emessi da società estere black list i cui titoli sono quotati

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, non qualificati, emessi da società estere black list i cui titoli non sono quotati, con interpello favorevole.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza3, non qualificati, stipulati con società estere black list con interpello favorevole.

 

1 Gli strumenti finanziari qualora siano rappresentativi di quote di patrimonio devono considerarsi al pari delle partecipazioni qualificate o non qualificate a seconda dell’entità della quota patrimoniale rappresentata:

– sono assimilati alle partecipazioni qualificate gli strumenti che rappresentano complessivamente una partecipazione al patrimonio superiore al 5% o al 25%, rispettivamente, secondo che si tratti o meno di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati;

– sono assimilati alle partecipazioni non qualificate gli strumenti finanziari che rappresentano una partecipazione al patrimonio non superiore alle predette percentuali.

Per presunzione legislativa sono, invece, sempre assimilabili alle partecipazioni qualificate gli strumenti finanziari che non rappresentano una partecipazione al patrimonio.

 

2 I contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza sono qualificati o meno a seconda che il valore dell’apporto di capitale sia superiore o meno al 5% o al 25% del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, secondo che si tratti di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

 

3 Deve trattarsi di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e contratti le cui remunerazioni sono indeducibili dal reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in partecipazione con società estere – black list e non black list – che non soddisfino la condizione dell’indeducibilità in capo all’associante si applica la tassazione integrale indipendentemente dalla circostanza che i titoli della società estera siano o meno negoziati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e contratti, qualificati, emessi o stipulati con società residenti.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti1, qualificati, emessi o stipulati con società estere non black list.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti1, qualificate, emessi o stipulati con società estere black list, con interpello favorevole

 

1 Deve trattarsi di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e contratti le cui remunerazioni sono indeducibili dal reddito del soggetto emittente.

 

Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, emessi o stipulati con società estere black list, qualificati, senza interpello favorevole.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli o strumenti finanziari, non qualificati, emessi da società estere black list i cui titoli non siano quotati, senza interpello favorevole.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, qualificati e non qualificati, stipulati con società estere, black list e non black list, le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.

 

Modifiche in materia di imposte sostitutive sulle plusvalenze

E’ stato oggetto di modifiche anche il D.Lgs. n. 461/1997 riguardo le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.

Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate sono indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e sulle stesse si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Tale imposta deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi

(cosiddetto “regime dichiarativo” disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997).

Il Decreto correttivo ha precisato che l’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, che nonostante siano non qualificati, siano emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Analoghe modifiche sono state apportate alla disciplina dei regimi opzionali a quello dichiarativo.

Infatti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione relativamente a tali redditi.

In particolare, i regimi alternativi rispetto a quello ordinario della dichiarazione dei redditi sono: il regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997) e il regime del risparmio gestito (art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997).

Entrambi i regimi, amministrato e gestito, non prevedono la possibilità di includere le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le quali rimangono soggette in via esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi con imputazione delle stesse alla formazione del reddito complessivo.

Pertanto, l’opzione per tali regimi non può essere esercitata.

Dal 1.1.2006, l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito non produce effetto qualora siano conferite partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salva la dimostrazione, al momento del conferimento dei titoli, di un interpello positivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria che accerti il rispetto dei requisiti previsti.

 

 

gennaio  2006

 

 

a cura Vincenzo D’Andò