Agenti di commercio: mancato accantonamento nella contabilità dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia

L’azienda preponente (società, ditta, ecc.) svolgente l’attività di agenzia di commercio non può dedurre fiscalmente l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia non accantonata nel propria contabilità (conto economico) qualora sia derivante dall’avvenuto esercizio del diritto di rivalsa previsto dall’accordo collettivo, il quale accordo consente, sostanzialmente, a tale azienda (preponente) di non pagare all’agente cessato (che viene sostituito nel suo incarico da un nuovo agente) una parte della suddetta indennità per l’esercizio di tale rivalsa.

 Si tratta del chiarimento contenuto nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 168 del 25/11/2005.

 

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

il rapporto di agenzia per agenti e rappresentanti e l'indennità di fine rapportoIn pratica, il quesito è stato posto da una società esercente l’attività di assicurazione che effettua accantonamenti in bilancio per indennità di cessazione del rapporto di agenzia inferiori alla misura prevista dagli accordi previsti in materia.

Ciò grazie al “diritto di rivalsa” previsto contrattualmente dall’articolo 37 dell’Accordo, il quale viene esercitato nei confronti dell’agente subentrante.

Pertanto, la società imputa al conto economico esclusivamente le quote di indennità di cessazione del rapporto che restano a suo carico. A parere dell’Agenzia delle Entrate solo tali quote possono, per la società che ha effettuato l’accantonamento, essere considerate come “maturate” nell’esercizio.

In effetti, gli importi, per i quali può  essere esercitato il diritto di rivalsa non essendo considerati costi (neppure dal lato civilistico) non possono essere dedotti, neppure in via extracontabile.

Ciò poiché con tale rivalsa il costo non viene sostenuto dalla preponente  ma viene traslato all’agente che subentra al posto del precedente.

 

Il caso

La società che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate é autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, attività  svolta prevalentemente mediante una rete di agenti.

I rapporti tra gli agenti, iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, e la Società sono regolati dall’Accordo nazionale agenti.

Tale accordo prevede che agli agenti spetta, in caso di risoluzione del contratto, un’indennità, ai sensi degli artt. 1751 e 1753 del codice civile” e “regolata agli artt. da 24 a 33 del vigente accordo nazionale”.

Se all’agente cessato subentra un nuovo agente, alla compagnia di assicurazione, ai sensi dell’articolo 37 dell’Accordo, é riconosciuto

“il diritto di rivalsa…per le indennità dovute all’agente cessato o ai suoi eredi“.

 

Poiché gli oneri da sostenere per le indennità di cessazione da corrispondere agli agenti cessati e le prospettive di esercitare il diritto di rivalsa, sostanzialmente, si bilanciano, la società, in sede di redazione del bilancio, non effettua un accantonamento a fronte delle erogazioni future delle predette indennità di cessazione, che saranno rilevate, invece, nel loro ammontare effettivo

“al momento della cessazione del rapporto di agenzia e dell’eventuale esercizio del diritto di rivalsa”.

 

 

La deducibilità consentita per l’accantonamento

La misura contrattuale (accordi) dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrispondente al costo che effettivamente rimane a carico della società, costituisce, ai sensi dell’articolo 105 del TUIR (si veda la risoluzione n. 59/E del 2004) la misura massima deducibile fiscalmente e, pertanto, non é suscettibile di fruire delle deduzioni extracontabili, in applicazione di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), dello stesso TUIR.

Mentre, invece, la deduzione extracontabile (si veda anche la circolare 27/E del 31 maggio 2005) é ammessa esclusivamente in applicazione di norme fiscali con finalità sovvenzionali, come, ad esempio, quelle relative agli ammortamenti anticipati e per le norme che dettano modalità forfetarie di determinazione dei componenti negativi di reddito.

Accantonamenti deducibili ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del TUIR

Gli accantonamenti deducibili extra contabilmente (per gli altre tipologie si veda la C.M. n. 27/2005),  ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del TUIR sono:

  1. accantonamenti per rischi su crediti e svalutazione crediti (articolo 106);
  2. accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate, deducibili fiscalmente nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici ed alle decisioni delle commissioni tributarie (articolo 99, comma 2);
  3. accantonamenti su spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili, deducibili nei limiti del 5% del costo dei relativi cespiti (articolo 107, comma 1);
  4. accantonamenti su spese per il ripristino o la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, deducibili nei limiti del 5% per cento del costo dei medesimi beni (articolo 107, comma 2);
  5. accantonamenti per oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio, deducibili nei limiti rispettivamente del 30% e del 70% degli impegni assunti nell’esercizio (articolo 107, comma 3).

 

 

I precedenti chiarimenti

Secondo la citata circolare n. 59/2004 la deduzione degli accantonamenti per la cessazione del rapporto di agenzia, in analogia con gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto del personale dipendente, va operata, nei singoli esercizi, secondo il criterio di competenza.

Mentre riguardo l’effettiva erogazione dell’indennità, nell’ipotesi in cui nell’esercizio si verifica la cessazione di uno o più rapporti di agenzia, si deve confrontare, con riferimento a ciascun rapporto cessato, l’indennità effettivamente liquidata con quella dedotta nei precedenti esercizi, con la conseguenza che, se l’indennità liquidata risulta maggiore di quella accantonata, la differenza viene dedotta dal reddito.

Viceversa, nel caso in cui l’indennità liquidata risulta minore di quella accantonata, la differenza genera una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione.

Infine,  qualora gli accantonamenti degli esercizi precedenti non siano stati dedotti fiscalmente, giacché ripresi a tassazione con una variazione in aumento in sede di dichiarazione, l’intera indennità effettivamente liquidata viene fiscalmente dedotta attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. a), del TUIR.

 

Leggi anche: Agenti di commercio e imprese mandanti: l’indennità per cessazione dei rapporti di agenzia

 

novembre 2005 

 Vincenzo D’Andò