Analizziamo i riflessi fiscali rilevanti per un’impresa committente che eroga somme per prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale.
Il presente documento intende analizzare i riflessi fiscali rilevanti per un’impresa committente che eroga somme per prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale.
Non rientrano, quindi, nell’oggetto della trattazione le somme erogate per prestazioni di lavoro dipendente e per prestazioni d’opera di tipo “manuale” (es. appalti).
Prestazioni d’opera intellettuale
Le prestazioni d’opera intellettuale, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento dell’attività, possono essere distinte in:
Tipo prestazione |
Caratteristiche |
Modalità di svolgimento |
Natura reddito |
Lavoro autonomo professionale |
· presenza di un’obbligazione a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio; · impiego di lavoro prevalentemente proprio; · prevalenza dell’obbligo di fare su quello di dare; · assenza di un vincolo di subordinazione con il committente |
Abituale e professionale |
Reddito di lavoro autonomo |
Lavoro autonomo occasionale |
Non abituale e non professionale |
Redditi diversi |
|
Collaborazioni coordinate (lavoro a progetto) |
· presenza di un progetto o di un programma; · continuità; · coordinamento con l’attività del committente; · inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale. |
Irrilevante |
Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente |
Collaborazioni coordinate di tipo occasionale (mini co.co.co.) |
· come per il lavoro a progetto · durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente; · compenso percepito dallo stesso committente e nello stesso anno solare non superiore a 5.000 euro |
Per l’esercizio in forma abituale e professionale di specifiche attività intellettuali è richiesta l’iscrizione nel relativo Ordine professionale (es. commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc).
La previdenza delle attività intellettuali
Il regime previdenziale, differente a seconda della qualificazione del rapporto di lavoro, incide sul rapporto economico con il committente.
Qualificazione |
Regime previdenziale |
||
Lavoro autonomo professionale |
Albo professionale |
Con cassa di previdenza |
– Contributo soggettivo – Contributo integrativo |
Senza cassa di previdenza |
– Contributo INPS gestione separata – Contributo integrativo |
||
Senza Albo professionale |
Contributo INPS gestione separata |
||
Lavoro autonomo occasionale |
Qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro vi è l’obbligo di iscrizione alla c.d gestione separata INPS |
||
Collaborazioni coordinate (lavoro a progetto) |
Obbligo di iscrizione alla c.d. gestione separata INPS |
||
Collaborazioni coordinate di tipo occasionale (mini co.co.co.) |
Precisazioni sulla previdenza delle attività intellettuali
Cassa di previdenza: il professionista, iscritto all’Albo, che esercita la libera professione, è obbligato ad iscriversi alla Cassa di appartenenza.
No Cassa di previdenza: nei soli casi previsti dai singoli ordinamenti, l’iscrizione alla Cassa è facoltativa se il professionista è iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza (es. avvocato che risulta essere anche dipendente/pensionato).
Contributo soggettivo: contributo che il professionista è obbligato a versare, annualmente, alla Cassa in percentuale sul reddito professionale. Non è previsto alcun addebito, per rivalsa, al cliente/committente.
Contributo integrativo: contributo che gli iscritti agli Albi sono tenuti a versare, annualmente alla Cassa, in misura pari ad una maggiorazione percentuale (attualmente del 2% o del 4%, a seconda di quanto previsto nei singoli ordinamenti) sui corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. Tale contributo è ripetibile nei confronti del cliente/committente, è soggetto ad IVA, non è soggetto a ritenuta IRPEF.
Contributo Gestione Separata INPS ex lege n.335/1995: le aliquote di contribuzione per l’anno 2004 sono le seguenti
- per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione indiretta o di reversibilità: 10%;
- per i soggetti titolari di pensione diretta: 15%;
- per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale:17,80% fino a 37.883,00 €, 18,80% sull’eccedenza e comunque fino al tetto massimo di 82.401 €.
L’onere contributo per l’iscrizione alla c.d. gestione separata INPS è ripartito tra il committente per i 2/3 dell’ammontare ed il lavoratore per 1/3 rimanente.
Contributo integrativo INPS gestione lavoratori autonomi senza Cassa: tale contributo può essere addebitato, nella misura del 4%, al cliente/committente, è soggetto ad IVA e a ritenuta IRPEF.
La fattura del professionista
La composizione della fattura tipo di un lavoratore autonomo professionista ed il relativo regime fiscale può essere sintetizzata nel modo seguente:
Voce fattura |
Contenuto |
I.V.A. |
Ritenuta IRPEF |
Onorario |
Corrispettivo da riconoscere al professionista in base all’incarico conferito |
SI |
SI |
Contributo INPS 4% |
Importo che il professionista, iscritto alla gestione speciale INPS, ha facoltà di addebitare al committente |
SI |
SI |
Contributo integrativo |
Importo che il professionista, se iscritto al relativo albo, è tenuto ad addebitare al committente |
SI |
NO |
Spese anticipate escluse |
Rimborso a piè di lista spettante al professionista che ha anticipato, in nome e per conto del committente, spese legate all’incarico, purché documentate |
NO |
NO |
Spese imponibili |
Rimborso, anche a forfait, di spese per le quali non ricorrono i requisiti per essere considerate escluse |
SI |
SI |
Precisazioni sulla fattura del professionista
Le spese sostenute in relazione all’esecuzione dell’incarico conferito al professionista possono essere:
- oneri e spese accessorie all’attività svolta, che in base all’art. 13 del DPR 633/72 sono imponibili ai fini IVA e soggette alla ritenuta IRPEF;
- rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè documentate, che in base all’art. 15 del DPR 633/72 sono escluse dalla base imponibile IVA ma soggette alla ritenuta IRPEF.
- Le spese non imponibili IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72 devono essere:
- rimborsi di anticipazioni consistenti in una mera partita finanziaria di giro; in questo caso non ricorre l’obbligo di fatturazione da parte del professionista, essendo sufficiente l’emissione di una nota di addebito fuori campo IVA; l’inserimento nella fattura è funzionale rispetto alla necessità di ottenerne il rimborso;
- spese sostenute in nome e per conto del mandante/cliente in virtù di un mandato con rappresentanza che può essere concluso anche in forma non scritta ma verbale;
- spese idoneamente documentate con fattura, ricevuta o altro documento intestati al committente che provvede a registrarli nella propria contabilità.
Esempio di fattura di un professionista iscritto all’Albo, con/senza Cassa di Previdenza
Fattura professionista iscritto all’Albo professionale con Cassa di Previdenza |
|
Fattura professionista iscritto all’Albo professionale senza Cassa di Previdenza |
|||
Onorario |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
Onorario |
|
Viaggio a/r Roma (a forfait) |
300,00 |
|
300,00 |
Viaggio a/r Roma (a forfait) |
|
Totale compensi |
1.800,00 |
|
Redazione