Somme corrisposte per prestazioni d’opera intellettuale: i profili fiscali

Analizziamo i riflessi fiscali rilevanti per un’impresa committente che eroga somme per prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale.

trattamento fiscale prestazioni d'opera intellettualeIl presente documento intende analizzare i riflessi fiscali rilevanti per un’impresa committente che eroga somme per prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale.

Non rientrano, quindi, nell’oggetto della trattazione le somme erogate per prestazioni di lavoro dipendente e per prestazioni d’opera di tipo “manuale” (es. appalti).

 

Prestazioni d’opera intellettuale

Le prestazioni d’opera intellettuale, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento dell’attività, possono essere distinte in:

 

Tipo prestazione

Caratteristiche

Modalità di svolgimento

Natura reddito

Lavoro autonomo professionale

· presenza di un’obbligazione a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio;

· impiego di lavoro prevalentemente proprio;

· prevalenza dell’obbligo di fare su quello di dare;

· assenza di un vincolo di subordinazione con il committente

Abituale e professionale

Reddito di lavoro autonomo

Lavoro autonomo occasionale

Non abituale e non professionale

Redditi diversi

Collaborazioni coordinate (lavoro a progetto)

· presenza di un progetto o di un programma;

· continuità;

· coordinamento con l’attività del committente;

· inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

Irrilevante

Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente

Collaborazioni coordinate di tipo occasionale (mini co.co.co.)

· come per il lavoro a progetto

· durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente;

· compenso percepito dallo stesso committente e nello stesso anno solare non superiore a 5.000 euro

 

Per l’esercizio in forma abituale e professionale di specifiche attività intellettuali è richiesta l’iscrizione nel relativo Ordine professionale (es. commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc).

 

 

La previdenza delle attività intellettuali

Il regime previdenziale, differente a seconda della qualificazione del rapporto di lavoro, incide sul rapporto economico con il committente.

 

Qualificazione

Regime previdenziale

Lavoro autonomo professionale

Albo professionale

Con cassa di previdenza

– Contributo soggettivo

– Contributo integrativo

Senza cassa di previdenza

– Contributo INPS gestione separata

– Contributo integrativo

Senza Albo professionale

Contributo INPS gestione separata

Lavoro autonomo occasionale

Qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro vi è l’obbligo di iscrizione alla c.d gestione separata INPS

Collaborazioni coordinate (lavoro a progetto)

Obbligo di iscrizione alla c.d. gestione separata INPS

Collaborazioni coordinate di tipo occasionale (mini co.co.co.)

 

 

 

Precisazioni sulla previdenza delle attività intellettuali

Cassa di previdenza: il professionista, iscritto all’Albo, che esercita la libera professione, è obbligato ad iscriversi alla Cassa di appartenenza.

No Cassa di previdenza: nei soli casi previsti dai singoli ordinamenti, l’iscrizione alla Cassa è facoltativa se il professionista è iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza (es. avvocato che risulta essere anche dipendente/pensionato).

Contributo soggettivo: contributo che il professionista è obbligato a versare, annualmente, alla Cassa in percentuale sul reddito professionale. Non è previsto alcun addebito, per rivalsa, al cliente/committente.

Contributo integrativo: contributo che gli iscritti agli Albi sono tenuti a versare, annualmente alla Cassa, in misura pari ad una maggiorazione percentuale (attualmente del 2% o del 4%, a seconda di quanto previsto nei singoli ordinamenti) sui corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. Tale contributo è ripetibile nei confronti del cliente/committente, è soggetto ad IVA, non è soggetto a ritenuta IRPEF.

Contributo Gestione Separata INPS ex lege n.335/1995: le aliquote di contribuzione per l’anno 2004 sono le seguenti

  • per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione indiretta o di reversibilità: 10%;
  • per i soggetti titolari di pensione diretta: 15%;
  • per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale:17,80% fino a 37.883,00 €, 18,80% sull’eccedenza e comunque fino al tetto massimo di 82.401 €.

 

L’onere contributo per l’iscrizione alla c.d. gestione separata INPS è ripartito tra il committente per i 2/3 dell’ammontare ed il lavoratore per 1/3 rimanente.

Contributo integrativo INPS gestione lavoratori autonomi senza Cassa: tale contributo può essere addebitato, nella misura del 4%, al cliente/committente, è soggetto ad IVA e a ritenuta IRPEF.

 

La fattura del professionista

La composizione della fattura tipo di un lavoratore autonomo professionista ed il relativo regime fiscale può essere sintetizzata nel modo seguente:

 

Voce fattura

Contenuto

I.V.A.

Ritenuta IRPEF

Onorario

Corrispettivo da riconoscere al professionista in base all’incarico conferito

SI

SI

Contributo INPS 4%

Importo che il professionista, iscritto alla gestione speciale INPS, ha facoltà di addebitare al committente

SI

SI

Contributo integrativo

Importo che il professionista, se iscritto al relativo albo, è tenuto ad addebitare al committente

SI

NO

Spese anticipate escluse

Rimborso a piè di lista spettante al professionista che ha anticipato, in nome e per conto del committente, spese legate all’incarico, purché documentate

NO

NO

Spese imponibili

Rimborso, anche a forfait, di spese per le quali non ricorrono i requisiti per essere considerate escluse

SI

SI

 

 

Precisazioni sulla fattura del professionista

prestazioni d'opera intellettualeLe spese sostenute in relazione all’esecuzione dell’incarico conferito al professionista possono essere:

  • oneri e spese accessorie all’attività svolta, che in base all’art. 13 del DPR 633/72 sono imponibili ai fini IVA e soggette alla ritenuta IRPEF;
  • rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè documentate, che in base all’art. 15 del DPR 633/72 sono escluse dalla base imponibile IVA ma soggette alla ritenuta IRPEF.
  • Le spese non imponibili IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72 devono essere:
    • rimborsi di anticipazioni consistenti in una mera partita finanziaria di giro; in questo caso non ricorre l’obbligo di fatturazione da parte del professionista, essendo sufficiente l’emissione di una nota di addebito fuori campo IVA; l’inserimento nella fattura è funzionale rispetto alla necessità di ottenerne il rimborso;
    • spese sostenute in nome e per conto del mandante/cliente in virtù di un mandato con rappresentanza che può essere concluso anche in forma non scritta ma verbale;
    • spese idoneamente documentate con fattura, ricevuta o altro documento intestati al committente che provvede a registrarli nella propria contabilità.

 

Esempio di fattura di un professionista iscritto all’Albo, con/senza Cassa di Previdenza

 

Fattura professionista iscritto all’Albo professionale con Cassa di Previdenza

 

Fattura professionista iscritto all’Albo professionale senza Cassa di Previdenza

Onorario

 1.500,00

 

 1.500,00

Onorario

Viaggio a/r Roma (a forfait)

    300,00

 

    300,00

Viaggio a/r Roma (a forfait)

Totale compensi

 1.800,00

 

 

 

 

Redazione