La rivendita di beni acquistati senza il diritto alla detrazione Iva

Nel corso della normale vita di un’impresa (o di un professionista), si verificano operazioni di vendita in cui l’IVA va applicata con modalità differenti da quelle seguite ordinariamente per le cessioni caratteristiche dell’attività. In questo scritto mi propongo di illustrare alcune delle ipotesi più frequenti.

Rivendita di beni acquistati senza detrazione 

Nel corso della normale vita di un’impresa (o di un professionista), si verificano operazioni di vendita in cui l’Iva va applicata con modalità differenti da quelle seguite ordinariamente per le cessioni caratteristiche dell’attività.

In questo scritto mi propongo di illustrare alcune delle ipotesi più frequenti.

 

Rivendita dei beni acquistati con Iva totalmente indetraibile

            In tal caso, l’operazione di vendita sarà esente da imposta in base al disposto dell’articolo 10 comma 27 quinquies del Decreto Iva, ma solo nel contemporaneo ricorso delle seguenti due condizioni:

  1. l’operazione originaria (di acquisto) è stata assoggettata ad Iva;
  2. che l’imposta non sia stata totalmente detratta per effetto:
    1. del pro rata di detraibilità pari allo 0%;
    2. dell’applicazione dell’articolo 19 bis1 relativo all’indetraibilità dell’imposta sull’acquisto di un elenco tassativo di beni o servizi;
    3. dell’applicazione del meccanismo di rettifica della detrazione di cui all’articolo 19 bis2.

            Sulla base della norma appena esposta:

  • l’applicazione di un pro rata di detraibilità superiore allo 0% non permetterà che la cessione venga effettuata in regime di esenzione, per cui la successiva cessione sarà assoggettata ad Iva, con una inevitabile duplicazione di imposta;
  • analogamente, nel caso in cui il contribuente non abbia detratto l’Iva sull’acquisto per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36 bis (dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti), sulla eventuale rivendita sarà costretto ad applicare l’ Iva, in quanto tale ipotesi non è richiamata dell’articolo 10 comma 27 quinquies suesposto.

 

Rivendita di beni acquistati in esenzione da Iva in base al disposto dell’articolo 10 comma 27 quinquies del Decreto Iva

            In tal caso, la cessione sarà soggetta al cosiddetto “regime del margine” (di cui al D.L. n. 41/95), che prevede l’applicazione dell’Iva solo se il prezzo di vendita sia superiore a quello di acquisto; inoltre, l’Iva non dovrà essere calcolata sulla differenza positiva, ma scorporata da essa, e non andrà separatamente indicata in fattura, ma inglobata nel prezzo totale.

Esemplificando, se si è acquistato in esenzione un bene per € 1.000, e lo si rivende per € 1.200, l’Iva sarà pari a € (200 – 166,67=) 33,33

È il caso di aggiungere che tale regime non è obbligatorio, e che quindi il cedente sarà libero di applicare l’Iva nei modi ordinari. Nell’esempio precedente, l’Iva sarà calcolata su 1.200 (= 240) e sarà indicata separatamente in fattura.

 

Cessione di beni acquistati con il regime del “margine”

            Anche in questo caso si renderà applicabile il cosiddetto “regime del margine” (di cui al D.L. n. 41/95), con le stesse modalità viste al precedente paragrafo.

 

Rivendita di un bene acquistato da un privato

Anche in questo caso si renderà applicabile il cosiddetto “regime del margine” (di cui al D.L. n. 41/95), con le stesse modalità viste al precedente paragrafo.

È il caso di precisare che il regime del margine non si applica ai beni immobili usati. In caso dunque di rivendita di un immobile acquistato da un privato, poiché all’atto dell’acquisto non si è applicata l’Iva (in mancanza del presupposto soggettivo), la rivendita è soggetta ad Iva (in questo senso la RM n. 194/02), a meno che non si tratti di immobile a destinazione abitativa, per la cui cessione la legge prevede espressamente l’esenzione.

 

Rivendita di un veicolo la cui Iva è stata detratta in parte

In questo caso all’atto della rivendita occorrerà assoggettare ad Iva la parte di base imponibile corrispondente alla percentuale di detrazione effettuata; come illustrato quando si è trattato dell’ipotesi di vendita di bene acquistato senza la totale detrazione dell’Iva, il regime dell’esenzione si potrà applicare solo nel caso in cui l’Iva non sia stata detratta neppure in parte.

 

Rivendita di un autovettura acquistata con base imponibile ridotta

            Il caso è quello tipico dei rivenditori di auto usate, in cui cioè si sia acquistata un’autovettura da un soggetto che l’aveva a suo tempo acquistata detraendo parzialmente l’Iva (vd. paragrafo precedente). All’atto della rivendita, la cessione sarà soggetta al cosiddetto “regime del margine” (di cui al D.L. n. 41/95), già illustrato, per le cui regole si fa rinvio.

 

Rivendita di un telefono cellulare

            Poiché l’imposta sull’acquisto di un telefono cellulare (avvenuto dopo il 13/5/1991) è detraibile nella misura del 50% (art. 19 bis1 comma 1 lettera g), all’atto della rivendita occorrerà assoggettare ad Iva soltanto il 50% del corrispettivo richiesto; ciò in base al disposto dell’articolo 13 comma 3 del Decreto Iva.

 

 Danilo Sciuto

settembre 2004