Unioni civili e convivenze: l’INPS illustra gli obblighi per artigiani e commercianti

la nuova disciplina sulle unioni civili e le convivenze di fatto ha prodotto degli effetti sugli adempimenti posti a carico degli imprenditori (se uno dei soggetti interessati all’unione o alla convivenza è impreditore): in questo articolo analizziamo le diverse casistiche di obbligo contributivo INPS e relativi risvolti previdenziali che possono nascere dalle nuove forme di unione o convivenza

Regolamentati i diritti e gli obblighi previdenziali per unioni civili e convivenze nelle imprese familiari e nelle società personali. Con circolare n. 66 del 31.3.2017, l’Istituto di Previdenza esamina in dettaglio le conseguenze che la nuova disciplina sulle unioni civili e le convivenze di fatto ha sugli adempimenti posti a carico degli imprenditori. In particolare, si precisa che l’estensione dei diritti e degli obblighi è completa per i soggetti uniti civilmente, mentre invece la stessa non riguarda i soggetti conviventi.

AMBITO NORMATIVO

Lo scorso anno, il Parlamento ha approvato la L. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà, dal nome della sua relatrice) disciplinante le unioni civili e le convivenze, realizzando quella che alcuni osservatori hanno definito come la più radicale riforma del diritto di famiglia italiano dal 1975. In un unico articolo composto di 69 commi.

L’intervento normativo disciplina da un lato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e dall’altro le convivenze di fatto che possono essere indifferentemente omosessuali o eterosessuali.

A fronte delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, la Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’Istituto di Previdenza ha diramato le prime istruzioni in merito all’incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico delle imprese familiari o delle società personali.

LE UNIONI CIVILI

DEFINIZIONE

Il testo della legge n. 76/2016 indica espressamente che qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa che contenga la parola “coniuge” deve intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, c. 4, da “… due persone maggiorenni dello stesso sesso … mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni…”.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei soci. E’ l’art. 1, cc. 13 e 20, legge n. 76/2016, che individua l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome.

In particolare è previsto che in materia di Unioni civili “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”.

L’istruzione di prassi ministeriale precisa che, nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’art. 2, c. 2, n. 1, della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai “familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l’art. 2 c. 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui “il coniuge”.

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