Il nuovo modello IVA TR per i crediti infrannuali

a grande richiesta dei nostri lettori, una panoramica del nuovo modello IVA TR per la richiesta dei crediti trimestrali IVA: nell’articolo offriamo una panoramica dei dati da fornire per richiedere l’utilizzo del credito IVA infrannuale

SpesometroCon il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 124040 del 4 luglio 2017, è stato rilasciato il nuovo modello IVA TR con relative istruzioni e specifiche tecniche aggiornate, che deve essere utilizzato a partire dai dati del secondo trimestre 2017, in quanto sostituisce quello precedente approvato con provvedimento del 21 marzo 2016.

Specificamente lo stesso risulta adeguato per accogliere le modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale di entità superiore a € 5.000,00 annui.

In precedenza, invece, per il credito Iva emergente su base trimestrale, il visto di conformità risultava necessario solamente per la richiesta a rimborso di un importo superiore a € 30.000,00.

Ai fini procedurali, pertanto, al rigo TD7 è necessario specificare l’entità del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di € 700.000,00 stabilito dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, elevato, per effetto dell’art. 35, comma 6-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solamente dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge, tenendo in considerazione che:

  • il superamento del limite di € 5.000,00 annui, è riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta;

  • comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;

  • coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (entità elevata a € 50.000,00 per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere:

– l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

o, in alternativa:

  • la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo;

sull’istanza da cui emerge il credito;

  • la somma degli importi indicati nei righi TD6-ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso e TD7-ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, non deve risultare superiore all’imposta a credito risultante al rigo TC7-ammontare l’imposta a credito per il periodo derivante dal seguente conteggio:

  • Iva detraibile (di cui al rigo TC6);

meno:

  • Iva a debito (di cui al rigo TC3);

  • ai fini della richiesta del rimborso e/o dell’utilizzo in compensazione del credito Iva, l’importo risultante nel rigo TC7 deve necessariamente essere di entità superiore a € 2.582,28.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che il credito Iva infrannuale, in generale, può essere richiesto in restituzione da coloro che:

  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive soggette ad imposta con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni, tenendo presente che ai fini dell’individuazione dell’aliquota media:

  • non si devono considerare le operazioni inerenti ai beni ammortizzabili;

  • si devono comprendere le operazioni interne sottoposte al meccanismo del “reverse charge”, che, ai fini in esame, si valutano come operazioni imponibili con “aliquota zero”;

  • pongono in essere operazioni non imponibili, quali:

  • cessioni all’esportazione (di cui all’art. 8 del decreto Iva);

  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (di cui all’art. 8-bis del decreto Iva);

  • servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (di cui all’art. 9 del decreto Iva);

per un’entità superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

  • eseguono acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili, nel qual caso, il recupero del credito Iva deve riguardare esclusivamente l’imposta inerente agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili posti in essere nel corso del trimestre, con l’eccezione – puntualizzata nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 dicembre 2007, n. 392/E – dell’acquisizione in leasing del bene;

  • effettuano specifiche operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del decreto Iva, come, a titolo meramente indicativo:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;

  • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Unione europea o relativi a beni da esportare fuori dall’Unione europea;

  • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

purché di entità superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni eseguite;

  • si trovano nelle condizioni previste dall’art. 17, comma 2, del decreto Iva o, meglio, i soggetti non residenti che operano in Italia tramite rappresentante fiscale o con identificazione diretta (art. 35-ter del decreto Iva).

Il modello “IVA TR-richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale”, che è costituito da cinque facciate, di cui:

le prime due, inerenti al frontespizio riepilogativo, contengono:

l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

  • le informazioni e i dati del soggetto passivo Iva o contribuente, compreso il riquadro sull’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario abilitato;

la terza e la quarta, inerente al modulo, contenenti tutti i dati contabili richiesti ai fini dei rimborsi del tributo trimestrale, e costituite da quattro quadri (TA, TB, TC e TD) nei quali è necessario procedere sia a riepilogare le operazioni attive e passive, sia a individuare l’eccedenza detraibile, sia, infine, a verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta del rimborso;

la quinta, inerente al prospetto riepilogativo (quadro TE), che si deve ritenere riservato alla società o all’ente controllante ai fini della richiesta di rimborso (o della comunicazione dell’utilizzo in compensazione) del credito trimestrale di gruppo;

deve essere presentato, esclusivamente mediante invio per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

28 luglio 2017

Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno