da ieri 10 luglio sono operative le nuove norme su lavoro occasionale e libretto di famiglia in sostituzione dei vecchi voucher. In questo articolo proponiamo le prime valutazioni pratiche sulla nuova normativa
Tutti abbiamo sentito dell’abrogazione dell’utilizzo dei voucher e della nascita del lavoro occasionale (art. 54-bis del D.L. 50/2017) che si suddivide tra libretto di famiglia (lavoro occasionale nell’ambito dei privati NON nell’esercizio di attività professionali o d’impresa) e contratto di prestazione occasionale (in ambito professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata oltre che amministrazioni pubbliche).
LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
Sia per le prestazioni in ambito di libretto di famiglia che quelle in ambito di contratto di prestazione occasionale, i limiti economici di utilizzo, nel corso di un anno, sono:
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il prestatore non può superare, nella totalità dei rapporti di lavoro, l’ importo di € 5.000,00;
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l’utilizzatore non può superare, nella totalità dei rapporti di lavoro attuati con i vari prestatori, l’importo di € 5.000,00;
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le prestazioni di lavoro svolte da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, l’importo non può superare € 2.500,00.
Il limite in capo all’utilizzatore è aumentato di circa il 33% nell’ambito delle seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani fino a 25 anni iscritti ad un ciclo di stuti, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali
La norma prevede un limite di durata annua della prestazione di lavoro occasionale pari a 280 ore e NON è possibile attuare detta prestazione occasionale con quei prestatori con cui l’utilizzatore ha in corso un rapporto di lavoro subordinato o di cococo, oppure l’abbia avuto nei sei mesi precedenti.
Il prestatore ha diritto ad un riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali, secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori subordinati (11 ore di riposo tra un giorno e l’atro di lavoro, pausa obbligatoria dopo 6 ore di lavoro, un giorno di riposo settimanale).
PREVENTIVA REGISTRAZIONE SUL SITO DELL’INPS
Prima di poter accedere/iniziare il rapporto di lavoro occasionale (libretto di famiglia e prestazione di lavoro occasionale) utilizzatori e prestatori devono registrarsi all’INPS utilizzando la piattaforma telematica predisposta dall’Isituto (www.inps.it/prestazioni occasionali). I prestatori di lavoro qui dovranno indicare l’IBAN del proprio conto corrente bancario o postale, sul quale l’Istituto poi provvederà ad erogare il compenso pattuito tra le parti, della prestazione svolta. Erogazione che avverrà entro il 15 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione.
LIBRETTO DI FAMIGLIA
Come indicato è utilizzabile solo da persone fisiche NON nell’esercizio di attività professionali o imprenditoriali. Possono essere remunerati: lavori domestici come giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani etc., insegnamento privato supplementare.
Il valore nominale di un titolo di pagamento che compone il libretto di famiglia è pari a € 10,00 (costo complessivo a carico dell’utilizzatore), mentre il compenso netto che percepisce il prestatore è pari ad € 8,00. La differenza comprende contributi previdenziali, assicurativi e costo gestione.
La comunicazione di inizio prestazione NON è preventiva, ma va effettuata da parte dell’utilizzatore al termine della prestazione lavorativa, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, sempre tramite l’utilizzo della piattaforma telematica Inps. Per trasparenza nei processi e per informazione, contestualmente alle comunicazioni dell’utilizzatore alla piattaforma Inps, viene trasmessa comunicazione al prestatore tramite sms.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Ne possono fare utilizzo: lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata.
La misura del compenso per ogni ora di prestazione lavorativa è pari a € 9,00. Importo giornaliero che NON PUO’ ESSERE inferiore alla misura minima di 4 ore lavorative pari ad € 36,00; pertanto al momento (se non cambiano le disposizioni) anche per una sola ora di prestazione l’importo minimo in favore del prestatore è pari ad € 36,00. Tale importo viene aumentano della contribuzione INPS, dell’assicurazione INAIL ( a carico dell’utilizzatore) del 36,5%, oltre all’1% per costi di gestione: per un costo orario complessivo pari a ca. 12,50.
NON POSSONO utilizzare tale contratto di prestazione occasionale i soggetti sopra indicati che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori assunti a tempo indeterminato (si contano anche gli apprendisti ed i dipendenti part-time in proporzione all’orario), le imprese nel settore dell’edilizia e settori affini e nell’ambito dei contratti di appalto.
A differenza dei rapporti di prestazione in ambito Libretto di Lavoro, qui la comunicazione di inizio prestazione all’INPS, sempre tramite portale, va effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. nel caso in cui detta prestazione non dovesse essere resa, sempre tramite portale dell’istituto occorre dare comunicazione entro le ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto. Anche qui l’Inps comunica con sms le informazioni al prestatore.
Attenzione, in merito a quanto sopra, se poi risulta che la prestazione è stata effettivamente svolta, si determinano a carico dell’utilizzatore, sanzioni in materia di lavoro nero.
COSA DEVONO FARE GLI UTILIZZATORI
Per ricorrere alla prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore provveda al versamento (portafoglio telematico) tramite modello F24, di somme da utilizzare per prestazioni occasionali. Per il Libretto di Famiglia ogni versamento è pari a € 10,00 o multipli, per il Contratto di prestazione Occasionale, la misura del versamento è libera ed individuata dall’utilizzatore in base alle proprie necessità. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore, su cui l’Istituto andrà a prelevare il valori da “trasferire” direttamente al prestatore, su quel conto corrente che quest’ultimo ha comunicato all’Inps al momento della propria registrazione.
SANZIONI
E’ stato indicato all’inizio del documento che la prestazione occasionale non può superare i 2.500,00 € annui o comunque le 280 ore annue; in caso di superamento di tali valori il rapporto di lavoro da natura di prestazione occasionale, si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
In caso di mancata comunicazione preventiva di inizio del rapporto di prestazione all’Istituto o in caso di attuazione di prestazione ove vietata dalla normativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (non diffidabile) pari ad una somma da € 500,00 a € 2500,00 per ogni prestazione giornaliera che ha creato violazione.
11 Luglio 2017
Maurizio Falcioni