Anche per l’anno 2018 è possibile per le lavoratrici madri, anche autonome, di usufruire di contributi fino a 600 euro mensili per accedere ai servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale; dopo l’abrogazione del lavoro accessorio tramite voucher e conseguente introduzione del nuovo libretto famiglia, l’INPS ha fornito le opportune istruzioni per accedere al Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting con le nuove modalità previste per le prestazioni occasionali

Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting
Come noto, la L. n. 92/2012, con l’art. 4, comma 24, lett. b), ha introdotto i cd. “Voucher baby-sitting” che consistono in un contributo che le lavoratrici madri – sia autonome che dipendenti – possono richiedere per far fronte alle necessità di cura del bambino in alternativa al congedo parentale. Tale possibilità, inizialmente prevista solo per il triennio 2013-2015, è stata prorogata con legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi 356 e 357.
Il problema che si pone in questo caso è il fatto che nel contempo il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, ha disposto l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
Ciò comporta problemi nella gestione del lavoro accessorio erogato con l’obiettivo di fornire prestazioni di baby-sitting, tali che l’INPS ha ritenuto necessario fornire le opportune istruzioni con il messaggio n. 1428/2018.
Voucher baby-sitting: requisiti per accedere
Come detto, l’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al ter

