analisi del funzionamento della sospensione delle procedure esecutive dell’Agente della Riscossione, in caso di inadempimento rispetto a quanto richiesto dal Fisco nell’atto di accertamento
Affidamento del carico all’agente della riscossione
L’articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha innovato sostanzialmente la disciplina della riscossione delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo che gli avvisi di accertamento e gli atti successivi contengano l’intimazione ad adempiere, nonché l’avvertenza al debitore che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione.
Ai fini della riscossione delle somme richieste con gli atti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate affida, mediante flusso telematico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia.
L’Ufficio che ha emesso gli atti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, trasmette, con cadenza giornaliera, i flussi di carico ad Equitalia, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento. In caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, la trasmissione è effettuata con cadenza giornaliera decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative1 e in presenza di fondato pericolo per la riscossione. Essa opera con esclusivo riferimento agli atti esecutivi (i.e. pignoramento presso terzi), facendo espressamente salva ogni iniziativa cautelare o conservativa e senza coinvolgere l’ente creditore
Termine da cui far decorrere i 180 giorni che garantiscono la sospensione ex lege delle attività a carico del contribuente
Gli avvisi di accertamento notificati dal 1 ottobre 2011, dotati del titolo esecutivo ai sensi del DL 78/2010, riconoscono a favore del contribuente, un periodo naturale di sospensione ex lege dalle procedure esecutive2 in caso di inadempimento al quantum tributario individuato nell’atto impositivo. L’affidamento formale della riscossione in carico all’agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico. Ove il flusso di carico, in assenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, sia comunque trasmesso nel periodo intercorrente tra il termine ultimo per il pagamento e il trentesimo giorno successivo, l’affidamento formale della riscossione in carico all’agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende effettuato al trentunesimo giorno successivo alla data ultima per il pagamento. L’Agenzia delle entrate notificato un avviso di accertamento e raggiunta la sua scadenza, 60 giorni dalla data di notifica, decorsi 30 giorni dalla sua scadenza, provvede ad affidare al concessionario alla riscossione il carico tributario, per l’intero importo in caso di inerzia del contribuente o, in parte (a titolo provvisorio in presenza di ricorso in C.T.P.), qualora il provvedimento sia stato impugnato.
Limiti alla sospensione ex lege
Per effetto della legge n. 106 del 12 luglio del 2011, l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento3, in toto o in parte, del carico tributario al Concessionario alla riscossione. Tale sospensione ex lege non coinvolge le azioni cautelari o conservative, caso tipico ipoteca o sequestro conservativo.Considerando temporalmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, prorogato di ulteriori 90 giorni in caso di accertamento con adesione, sommati i 30 giorni per il passaggio dell’atto al concessionario alla riscossione a cui bisogna aggiungere ulteriori 180 giorni di congelamento delle attività esecutive poste in essere dal concessionario, a cui si possono sommare 31 giorni in caso di una eventuale sospensione feriale, la durata complessiva della sospensione all’esecuzione può raggiungere anche i 391 giorni. La sospensione è un istituto accordato a tutti i soggetti destinatari di un atto impositivo ed è del tutto svincolato dal comportamento del contribuente, sia se si tratti di somme contestate, sia se si tratti di importi divenuti definitivi sulla base dell’inezia del soggetto coinvolto, anche se, ai sensi della legge 106/2011, la sospensione va disapplicata in caso di accertamento esecutivo straordinario o qualora Equitalia disponga di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo della riscossione.
Sospensione amministrativa
Per la sospensione amministrativa ovvero per le istanze inoltrate direttamente all’Ufficio impositore, ai sensi dell’ex art. 39 del Dpr n. 602/73, il modello legale di riferimento non richiede espressamente la presenza di un danno grave e irreparabile, e, presentata l’istanza, l’Agenzia delle entrate interviene sulla base di una legittimazione riconducibile al generale potere di autotutela (l’art. 2-quarter del dl 564/94 conferisce la possibilità agli uffici finanziari di intervenire sugli atti illegittimi o infondati annoverando in tali facoltà “che il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”). La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d’ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell’ente sulla domanda di sgravio o che l’autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. In sostanza, in virtù del comma 1-bis dell’articolo 2-quater del D.L. 30 settem-bre 1994, n. 564, nel potere di autotutela “deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”.
Sospensione legale immediata
L’art. 1, cc. 537-542, della legge di Stabilità 2013, approvata con legge 24 dicembre 2012 n. 228, concede la facoltà al contribuente di conseguire immediatamente l’arresto delle procedure di riscossione per le somme iscritte a ruolo o affidate ai soggetti deputati alla riscossione, sia in fase cautelare che in fase esecutiva. L’istanza, da inoltrare direttamente al Concessionario, entro novanta giorni dalla notifica di un atto da parte dell’Agente alla riscossione, supportata da idonea documentazione comprovante che gli atti contestati siano stati oggetto di prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, procedure di sospensione, sentenze favorevoli al contribuente o di pagamenti già adempiuti, consente di bloccare immediatamente ogni azione dell’agente alla riscossione che, a sua volta, dovrà attivarsi con l’Ufficio impositore al fine di verificare la legittimità e la veridicità delle richieste e della documentazione presentata dal contribuente. Il contribuente che ritenga la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell’avviso non dovuta può chiedere a Equitalia di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la sua situazione .Basta presentare una dichiarazione per spiegare i motivi per cui ritieni di non dover pagare le somme richieste attraverso Equitalia dall’ente creditore (per esempio dall’Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni…). Ricevuta l’istanza, Equitalia sospende4 le procedure e inoltra la richiesta all’ente che deve rispondere per legge.Se trascorrono 220 giorni dalla richiesta senza che l’ente risponda, quel particolare debito è comunque annullato. Se invece i documenti inviati non sono idonei, l’ente comunica a Equitalia di riprendere le attività. Si può chiedere la sospensione direttamente a Equitalia (Legge di stabilità 2013), ad esempio quando le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:
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prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
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provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
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sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
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sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
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un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
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qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
6 luglio 2015
Ignazio Buscema
1 Sequestro conservativo, azione surrogatoria, azione revocatoria, , impugnazione rinuncia all’eredità , ipoteca, fermo amministrativo.
2 Le procedure esecutive prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.
3Il DL n. 16/2012 prevede che, una volta perfezionato l’affidamento (i cui termini e modalità sono parzialmente previsti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 20119) l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato in precedenza l’atto impositivo, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Naturalmente, la data di decorrenza dell’affidamento non può essere quella di ricezione della raccomandata “semplice” da parte del contribuente, ma quella in cui l’affidamento si è effettivamente verificato: in ogni caso, mai prima dei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso (atteso che, se fosse diversamente, ci si troverebbe dinanzi ad un affidamento “anticipato”) e, comunque, in misura sufficiente per conoscere il giorno in cui potranno essere riprese da Equitalia le eventuali azioni esecutive sui beni del contribuente “moroso e affidato”.
4Con queste nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata introdotta la sospensione immediata dell’attività di riscossione su istanza del debitore che evidenzi situazioni ostative alla prosecuzione della stessa. Dalla dichiarazione del contribuente consegue la sospensione delle azioni poste in essere “dagli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi”.