I limiti temporali all'aumento di capitale sociale con delega

Il limite quinquennale previsto per l’aumento di capitale sociale delegato al consiglio d’amministrazione è relativo all’assunzione della delibera degli amministratori con cui si inizia il procedimento di aumento del capitale sociale.

L’art. 2443 c. 1 del codice civile prevede che lo statuto societario possa attribuire agli amministratori di società per azioni la facoltà di aumentare (in una o più volte) il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (c.d. aumento di capitale delegato).

La delega in parola può prevedere anche la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante conferimento di beni in natura o con soppressione (parziale o integrale) del diritto di opzione, nonché la possibilità di procedere ad un aumento di capitale gratuito.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (con la stesura di un apposito documento interpretativo) ha fatto il punto su alcune modalità di esercizio della delega conferita all’organo amministrativo per l’aumento di capitale, atteso che tale tematica è stata trascurata dalla dottrina, la quale ha concentrato la sua attenzione soltanto in ordine ai seguenti aspetti:

  • possibilità di esclusione del diritto di opzione – oggi espressamente prevista dalle norme sulla s.p.a. ma ancora non pacifica, stando all’evoluzione dottrinale, nella s.r.l. – ,

  • possibilità di applicazione della delega anche all’aumento gratuito – ormai generalmente ammessa, salva per taluni la necessità di una espressa estensione della delega anche a tale ipotesi –.

 

le operazioni sul capitale socialeCome evidenziato, l’aumento del capitale sociale può avvenire in una o più volte per il periodo massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Al riguardo, la commissione notarile ha precisato che, il predetto limite quinquennale rappresenta il termine massimo entro il quale l’organo amministrativo può esercitare il potere delegato e, più precisamente, il termine ultimo per potere assumere la decisione di aumentare il capitale della società, per la quale sono stati delegati.

Tale limite non deve riguardare, invece, il materiale articolarsi dell’operazione successive alla deliberazione assunta quali, ad esempio, l’esercizio dell’opzione da parte dei soci sottoscrittori e il versamento nelle casse sociali delle nuove azioni sottoscritte.

Secondo l’orientamento del consiglio notarile, la sottoscrizione dell’aumento di capitale (e quindi la chiusura dell’operazione) può dunque superare, anche ampiamente, il termine quinquennale previsto dalle norme.

Tale dubbio non si pone, invece, con particolare riferimento agli aumenti gratuiti del capitale sociale, atteso che gli aumenti in parola hanno automatica ed immediata esecuzione non appena la delibera dell’organo amministrativo viene iscritta nel Registro delle Imprese a cura del Notaio.

Nulla toglie comunque all’assemblea dei soci di definire l’arco temporale nel quale l’operazione di aumento di capitale sociale debba concludersi e non semplicemente essere deliberata: nel silenzio dell’assemblea (circa il termine in cui deve concludersi l’operazione) la fissazione del termine finale della chiusura dell’aumento delegato rimane, in ogni caso, una decisione discrezionale degli amministratori.

Anche agli amministratori di s.r.l. può essere attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale.

Tale previsione è indicata all’articolo 2481 del codice civile: l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Come si può appurare dalla lettura della suddetta disposizione, l’articolo 2481 c.c. non fissa alcun limite temporale per l’operazione di aumento delegato a pagamento del capitale sociale, ma si limita ad affermare soltanto che l’atto costitutivo deve determinarne “i limiti e le modalità di esercizio di tale facoltà”.

Pertanto, nel rispetto della scadenza fissata dall’assemblea, che non può mancare a pena di invalidità della delega (e in analogia a quanto previsto per l’aumento di capitale delegato nelle S.p.a.) anche gli amministratori di srl potranno deliberare un aumento di capitale a pagamento che si concluda dopo il termine contemplato nell’atto di conferimento della delega.

In quest’ultima fattispecie, quindi, la delega attribuita agli amministratori potrà contemplare un aumento di capitale sociale da deliberare entro una certa data e da eseguire entro un’altra data, un aumento da deliberare entro una certa data (con facoltà per l’organo amministrativo stesso di determinarne la durata), oppure un aumento di capitale che dovrà essere eseguito entro una certa data. In quest’ultimo caso, ovviamente, il termine di durata dell’aumento di capitale comprende implicitamente il termine, necessariamente più breve (o, al limite, con esso coincidente) entro cui l’aumento stesso deve essere deliberato.

3 giugno 2013

Sandro Cerato