Un riassunto della circolare, coi chiarimenti del Fisco per la comunicazione dei beni in godimento ai soci, utili per l’eventuale ricalcolo degli acconti d’imposta; i casi delle auto concesse in uso promiscuo e delle società in trasparenza fiscale.
Servivano chiarimenti da parte delle Entrate in vista degli acconti da versare entro il 30 novembre 2012 sul tema dei beni ai soci; tante le questioni aperte: i rischi della doppia tassazione per le imprese in regime di trasparenza e per le auto concesse in uso promiscuo; le difficoltà nel determinare il valore di godimento in assenza di perizia e nel risalire a una data certa di inizio della concessione; l’imputazione del maggior reddito in caso di indeducibilità dei costi.
In particolare, erano almeno due le situazioni di doppia imposizione: la prima riguardava le imprese individuali e le società in regime di trasparenza, la seconda situazione di duplicazione qualora fossero assegnati beni ad uso promiscuo.
Ebbene, proprio ieri sono arrivati ulteriori chiarimenti.
Beni dell’impresa in godimento a soci o familiari: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
La disciplina dei beni in godimento non tollera una doppia imposizione. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore di un bene dell’impresa deve essere ridotto del maggior reddito imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento.
In pratica nel definire il reddito diverso si deve tener conto anche del maggior reddito di impresa che deriva dall’indeducibilità del costo del bene.
Con la circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori sull’applicazione delle nuove disposizioni cancellando i dubbi sul possibile fenomeno della doppia imposizione. Precisazioni anche sul fronte della “certificazione” scritta di data certa antecedente all’inizio dell’utilizzazione del bene: in assenza di questa documentazione, il contribuente può comunque dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo.
Doppia imposizione
La disciplina che contrasta l’utilizzo ai fini privati di beni dell’impresa all’imprenditore, ai suoi familiari o ai soci prevede l’attribuzione di un reddito diverso in capo all’utilizzatore pari alla differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato e l’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento.
Il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore, per evitare fenomeni di doppia imposizione, deve tener quindi conto del maggior reddito di impresa attribuito all’imprenditore o al socio conseguente all’indeducibilità del costo.
Questa circostanza si può verificare quando l’utilizzatore coincide con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione.
Auto in uso promiscuo, è l’eccedenza che conta
La circolare spiega che lo stesso criterio vale anche nel caso di beni a uso promiscuo – come ad es. l’auto usata gratuitamente da uno dei soci – per i quali il Tuir ammette la deducibilità dei costi a forfait: va tassata in capo all’utilizzatore solo la quota parte di reddito diverso che eccede l’importo dei costi non dedotti. Chiarimenti vengono forniti anche in merito alle autovetture adibite a uso pubblico, come ad esempio i taxi, per le quali è prevista la deducibilità dell’intero ammontare dei componenti negativi nonostante l’eventuale utilizzo privatistico.
Il Fisco “apre” sulla certificazione
La circolare n. 24/E dello scorso mese di giugno ha fatto riferimento, ai fini dell’onere della prova, alla necessità di un’apposita comunicazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio di utilizzazione del bene da parte del socio, dalla quale risultassero il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali.
A questo proposito, l’Amministrazione spiega che, anche in assenza di questa documentazione, il contribuente può dimostrare in modo diverso quali sono gli elementi essenziali dell’accordo.
Gli esempi del Fisco
Pertanto, il reddito diverso da tassare debba essere assunto come differenza, tra l’eccedenza del valore normale del diritto di godimento del bene rispetto al corrispettivo pagato e il reddito d’impresa corrispondente ai costi non ammessi in deduzione.
Esempio 1
Si supponga a titolo di esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, conceda in godimento a uno dei soci un bene immobile strumentale a un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che l’impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:
-
valore normale del diritto di godimento: 10.000 euro
-
corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500 euro
-
costi indeducibili relativi al bene: 2.000 euro
-
differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 4.500 euro (10.000 – 5.500)
-
reddito d’impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: 2.000 euro
-
reddito diverso da assoggettare a tassazione: 2.500 euro (4.500 – 2.000).
-
Un principio, questo illustrato, che vale anche per i beni a uso promiscuo, per i quali il Tuir forfetizza la deducibilità dei relativi costi.
Esempio 2
Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, detenga un’autovettura utilizzata gratuitamente da uno di essi e che l’impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:
-
valore normale del diritto di godimento: 800 euro
-
corrispettivo pattuito per il godimento: 0
-
costi relativi al bene: 1.000 euro
-
differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 800 euro
-
costi indeducibili relativi al bene 400 euro (40% di 1.000)
-
reddito d’impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili: 400 euro
-
reddito diverso da assoggettare a tassazione: 600 euro [800 – 200 (maggior reddito d’impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)].
Autovetture per le quali, precisa il documento di prassi, il valore normale, ai fini della determinazione del reddito diverso, va determinato seguendo la regola contenuta nell’art. 51, c. 4, del Tuir (costo chilometrico convenzionale ricavabile dalle tabelle Aci).
Autoveicoli “naturalmente” promiscui
Infine, le regole sui beni d’impresa a uso privato (D.l. 138/2011, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies) non scattano per le autovetture adibite a uso pubblico e, in generale, per tutti i beni per i quali il legislatore riconosce l’integrale deducibilità dei relativi costi, anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente.
Tipico esempio, i taxi, i cui costi sono integralmente deducibili e per i quali “è consentito l’uso proprio fuori servizio” (Dlgs 422/1997).
26 settembre 2012
Vincenzo D’Andò