Le plusvalenze da autoconsumo nelle imprese minori hanno impatto sul reddito d’impresa? Dopo un attento scrutinio del TUIR è possibile affermare che queste plusvalenze sono fiscalmente irrilevanti!
Come già rappresentato in altro scritto preordinato all’indagine fiscale degli immobili nel regime d’impresa minore, l’art 66 Tuir non contempla una rappresentazione testuale chiara e di immediata recepibilità.
La tecnica legislativa di rinvio legislativamente impiegata nell’art. 66, appare talora menomata dei giusti coordinamenti e tale mancanza di precisa e talora anche razionale intersezione di principi disciplinari genera un marcato disorientamento da parte dell’interprete, come si ritiene di aver messo in evidenza proprio nello scorso intervento dedicato agli immobili.
Nell’odierna analisi si vuole esaminare la rilevanza fiscale delle plusvalenze da autoconsumo dei beni dell’impresa come individuati in base ai criteri di collegamento previsti nell’art 65 Tuir, integralmente richiamato dall’art. 66, comma 3.
Per rendere più agevole la comprensione del tema che s’intende approfondire si riportano le norme che saranno oggetto di scrutinio:
- comma 1, art 66: “I redditi d’impresa dei soggetti cui si applica il regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art 85 e degli altri proventi di cui all’art 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’art 57 Tuir, dei proventi di cui all’art. 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art 101“;
- art 57: “Si comprende tra i ricavi di cui all’art 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore”.
Autoconsumo e tassazione delle delle plusvalenze
La questione che si vuo