La gestione dei marchi, anche incassando royalties per il loro utilizzo, può essere fatta tramite holding lussemburghesi: tale scelta può aiutare a dare sostanza economica alla holding estera detenuta da non residenti, eliminando rischi di contestazioni di abuso…
La gestione centralizzata dei marchi attraverso una holding lussemburghese rappresenta uno strumento organizzativo e strategico di crescente rilevanza per i gruppi internazionali e le famiglie imprenditoriali. Tuttavia, con l’abolizione del precedente regime IP box e l’introduzione dei principi OCSE e UE in materia di “economic substance” è imposta una revisione delle strutture meramente passive. L’articolo analizza brevemente il quadro normativo attuale, gli impatti fiscali derivanti dalla concessione in licenza dei marchi, i requisiti sostanziali richiesti per il riconoscimento fiscale e per l’operatività bancaria.
Società e holding lussemburghesi: il nuovo regime fiscale
Come noto il “nuovo” regime IP di Lussemburgo previsto dall’art. art. 50ter LITL, segue il nexus approach dell’OCSE ed esclude gli asset “marketing-related”, quindi i marchi (e i domain name, i nomi commerciali, design ecc.) che non rientrano fra gli asset agevolabili.
Il vecchio regime con beneficio (80% di esenzione) è stato abolito ed ha beneficiato di un periodo di grandfathering solo per certe posizioni fino al 30/06/2021; dopo tale termine gli asset marketing-related non possono più ricevere il favore
Ciò significa che per una società lussemburghese che detiene solo marchi, i canoni ricevuti per l’uso o la licenza, non sono detassabili nella misura dell’80 per cento prevista per brevetti e software qualificati.
Le royalties percepite dalla S.A. o dalla S.a.r.l.:
- sono soggette in Lussemburgo a tassazione con le aliquote ordinarie; dal tax year 2025, il CIT ordinario è stato ridotto al 16% e la tax burden combinata per il Luxembourg-city è pari a circa il 24,9%.
- sono esenti da ritenuta perché tassate esclusivamente nello stato del beneficiario effettivo, quindi Lussemburgo, se qualificato come tale, secondo quanto previsto dall’art. 12, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo.
Le società residenti che pagan