Bollo fatture elettroniche: sanzioni per omessi, insufficienti o ritardati versamenti

L’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2025 è soggetto a sanzioni. L’Agenzia delle entrate ne ha parlato nella circolare n. 16/E/2015 al paragrafo 7 specificando che: se l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegno, la sanzione amministrativa è pari dal 100 al 500% dell’imposta (o della maggior imposta dovuta, in caso di versamento insufficiente); se l’imposta di bollo è assolta con modalità diversa, la sanzione prevista è quella disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ed ammonta a partire dal 1° settembre 2024 al 25% dell’importo non versato. Nel caso di versamento con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Nel caso di versamenti entro 15 giorni dal termine ordinario (e fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso) la sanzione è ulteriormente ridotta ad 1\15 per ogni giorno di ritardo. Sull’argomento è intervenuto anche il recente decreto Crescita, dicendo che la sanzione dovuta in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo portando delle novità qui di seguito riassunte: la sanzione è comunicata dall’Agenzia delle Entrate, insieme all’eventuale imposta dovuta e agli interessi; è ridotta ad 1/3 in caso di versamento entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione. Il mancato pagamento della somma entro 30 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate comporta l’iscrizione a ruolo della somma a titolo definitivo.

01 ottobre 2025