Detrazione IVA in fase di liquidazione della società

In sede di liquidazione, una società che durante la sua ordinaria attività ha effettuato solo operazioni esenti può portare in detrazione l’IVA sulle fatture ricevute per la corretta gestione della fase liquidatoria?

società in liquidazione 2025Una recente risposta ad interpello chiarisce un tema di grande interesse: il diritto alla detrazione IVA durante la fase di liquidazione. Il dubbio è stato rappresentato all’Agenzia da una SRL che aveva sempre svolto attività esenti si è trovata a ricevere fatture legali significative per contenziosi e recupero crediti insorti in fase liquidatoria.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi della Corte di Giustizia UE e precedenti interpelli, ha precisato che la detrazione non è in linea di principio preclusa in liquidazione, purché le spese siano inerenti e strumentali all’attività liquidatoria.

Si deve ritenere assolutamente interessante la recente risposta al citato interpello (n. 251/2025) da parte dell’agenzia, in tema di detrazione IVA durante la fase liquidatoria.

SRL che effettua operazioni esenti e detrazione IVA per la fase di liquidazione

Il caso è quello di una srl che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato un’ attività in esenzione di IVA, e dunque non ha detratto l’Iva sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata. Viene poi posta in liquidazione per l’avvenuto conseguimento dell’oggetto sociale, come conseguenza di due cessioni di ramo d’azienda. La liquidazione si è protratta nel tempo a causa di alcuni contenziosi tributari pendenti e del procedimento di recupero di crediti insoluti, eventi, questi, che hanno portato la SRL ad avere fatture passive di importo considerevole dai legali.

Si pone dunque il dubbio se tale IVA sia detraibile.

Al riguardo, l’Agenzia espone che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

In tal senso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che

“poiché l’attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, il semplice fatto che l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù delle modalità previste al riguardo dal diritto nazionale, le finalità delle operazioni di tale soggetto passivo, nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione corrente della sua impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell’estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa”.

Nel presupposto, quindi, che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell’attività d’impresa, si ritiene che debba riconoscersi, in linea di principio, il diritto alla detrazione dell’Iva per acquisti che sono effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l’impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell’attività liquidatoria (in tal senso anche la risposta a interpello n. 853/2021).

Anche nella fase liquidatoria il diritto alla detrazione dell’imposta assolta in relazione a beni e servizi acquistati spetta se e in quanto risultino verificati i requisiti dell’inerenza e dell’afferenza dei medesimi beni e servizi rispetto ad attività non esenti. Per qualificare una prestazione di servizi come afferente e strumentale alla liquidazione, però, è necessario indagare se essa trovi causa e fine nello svolgimento dell’attività liquidatoria.

Nella fattispecie in esame, le prestazioni di recupero crediti e di assistenza legale nel contenzioso tributario oggetto delle fatture ricevute non sembrano del tutto prive di ‘inerenza (o afferenza) con l’attività liquidatoria. Infatti, sebbene riferite anche a vicende iniziate prima della decisione dei soci di sciogliere la Società, sono volte alla definizione di rapporti pendenti. Tale attività è una delle prerogative della fase liquidatoria, ed in questo caso l’unica, perché il patrimonio sociale è rappresentato da debiti e crediti.

 

Le fatture del legale per recupero crediti

Le fatture relative all’attività legale di gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, ossia da attività volta alla celere e compiuta definizione dei rapporti pendenti. Tale attività, pertanto, può ritenersi propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie e afferente alla liquidazione della società.

Lo stesso sembra potersi affermare per l’attività di recupero crediti, i quali, oltretutto, sulla base dei dati a disposizione, non hanno natura commerciale, e possono risultare connessi alla liquidazione. Per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che la società possa detrarre l’Iva addebitata nelle fatture ricevute durate la fase di liquidazione, in quanto riferite a prestazioni inerenti all’attività liquidatoria.

La risposta n. 251/2025 conferma insomma che la fase liquidatoria non interrompe automaticamente il diritto alla detrazione dell’Iva: ciò che conta è la verifica puntuale dell’inerenza e dell’afferenza delle spese sostenute. Ne deriva il principio pratico di rilievo: anche nella liquidazione, il perimetro del diritto Iva non si restringe, ma si modella sulla reale strumentalità delle operazioni rispetto alle finalità liquidatorie.

 

NdR: abbiamo approfondito questo interpello anche su Blast: Può piovere in autunno? E detrarre l’IVA nella fase di liquidazione?

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Danilo Sciuto

Mercoledì 1 Ottobre 2025

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