Una recente sentenza di Cassazione chiarisce il valore delle prove presuntive nel processo tributario: quando gli elementi documentali sono gravi, precisi e concordanti, il giudice non può richiedere ulteriori accertamenti all’Amministrazione. Spetta invece al contribuente dimostrare il contrario, valutando il quadro indiziario nel suo complesso per definire la fondatezza dell’accertamento.
Valore delle prove presuntive nel processo tributario e onere della prova
A fronte di un complesso di elementi di prova documentali e circonstanziati, che nel loro complesso, costituiscono le presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dall’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973, il giudice non può chiedere ulteriori oneri probatori, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria per confutare l’impianto indiziario dell’Ufficio.
Il caso: accertamento per controlli transfrontalieri
La Corte di Cassazione è tornata sul sempre controverso tema del valore delle prove presuntive nel processo tributario.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggiore imponibile ai fine Ires ed Irap, rispettivamente, di Euro 1.000.000,00 e di Euro 1.800.000,00.
Origine della contestazione
La contestazione derivava da una verifica fiscale originata da un controllo transfrontaliero effettuato nei confronti dell’amministratore della società, laddove fra i vari documenti di carattere finanziario e commerciale che erano stati rinvenuti figuravano cinque fatture emesse nei confronti di una società estera per importi di rilievo. Nella successiva attività di verifica presso la sede della società venivano poi rinvenute le medesime cinque fatture, di cui però solo due erano state annotate in contabilità.
La Guardia di Finanza rinveniva inoltre anche un contratto di appalto per un valore complessivo di Euro 17.300.000,00, con previsione di pagamento a stati di avanzamento, nonché degli assegni consegnati da una società garante della società estera, rispetto ai qu