Il decreto correttivo sulla riforma fiscale interviene sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali, ridefinendo il perimetro impositivo e risolvendo le incoerenze interpretative emerse nella precedente disciplina.
Plusvalenze da cessione partecipazioni in associazioni professionali: il correttivo fiscale riallinea il regime impositivo
Il decreto correttivo sulla Riforma Fiscale interviene sulla fiscalità della cessione di partecipazioni in associazioni professionali e società semplici che svolgono attività professionale: vediamo come l’ulteriore intervento normativo impatta sulle plusvalenze che nascono dalla cessione di quote di uno studio che lavora in forma associata.
La rilevanza fiscale delle cessioni di partecipazioni in associazioni professionali: le novità del D.lgs. 192/2024
In ordine alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, la riforma fiscale perseguita con il D.lgs. 192/2024 aveva introdotto nel TUIR alcune modifiche così inventariabili:
- nell’art. 67, comma 1, lett. C e C bis TUIR sono state soppresse le parole “escluse le associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. C”;
- nell’art. 17 la versione letterale della lett. g ter è stata sostituita con “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta”.
La coerenza sistematica tra partecipazioni e reddito di lavoro autonomo
In ordine a tali modifiche si sottolineava come l’iniziale esclusione dall’art. 67, comma 1 lett. C e C bis, fosse giustificata dal fatto che nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non era contemplata la rilevanza fiscale delle plusvalenze, per cui costituiva logica simmetria di effetti fiscali l’irrileva