Le SRL agricole godono di un trattamento fiscale particolarmente favorevole: possono tassare il reddito su base catastale e, in alcuni casi, beneficiare anche della trasparenza fiscale. L’unione di questi due regimi può generare un risparmio d’imposta significativo, rendendo il settore agricolo unico nel panorama tributario italiano.
SRL Agricole: il doppio vantaggio del reddito catastale e della trasparenza fiscale
Il settore agricolo, unico nel panorama nazionale, da sempre è trattato con un occhio di grandissimo riguardo dal fisco, e questo del tutto indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dalla stessa entità del fatturato.
Come è notorio, le srl che esercitano attività agricole possono optare per la determinazione del reddito fiscale su base catastale.
E questo costituisce già, di norma, una grande agevolazione.
Qualora poi queste srl agricole optassero anche per la trasparenza fiscale, potendo rientrare nei casi previsti, la agevolazione diventerebbe doppia, e di grande e rilevante interesse.
Qui analizziamo sinteticamente la situazione.
Il reddito della SRL agricola
Le SRL agricole possono optare, ex art. 32 del TUIR, per la determinazione del loro reddito di impresa su base catastale, in base quindi al reddito agrario.
Non più quindi contrapposizione tra costi e ricavi, come per tutte le imprese, ma tassazione della espressione della capacità reddituale del fondo posseduto, nei limiti della potenzialità del fondo stesso.
Si è in presenza di una società agricola al rispetto dei seguenti requisiti:
- oggetto sociale che preveda l’esercizio esclusivo della attività agricola (artt. 2135 e segg. c.c.);
- ragione sociale che comprenda anche la specificazione “società agricola”.
Può risultare utile riportare integralmente il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7447/2022 in merito a quanto sopra illustrato:
“In tema di reddito agrario la tassazione dell’attività agricola sul reddito catastale, ai sensi dell’articolo 32, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul piano soggettivo, tanto agli imprenditori individuali quanto alle società agricole, che possono chiederne l’applicazione ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99; sul piano oggettivo essa incontra il limite nell’ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, trovando per l’eccedenza applicazione gli articoli 56, ultimo comma, e 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986”.
Quindi nei limiti della potenzialità del fondo, il reddito derivante dalla attività agricola è tassato in base alle rendite catastali; l’eventuale eccedenza in base ai consueti criteri di bilancio (costi e ricavi).
La risoluzione n. 28 dell’11 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate fornisce una analisi della applicazione pratica di questa agevolazione in determinate fattispecie.
In sintesi, la risoluzione precisa che la srl agricola:
- anche in assenza di una specifica opzione per il regime catastale, per essa vale ed è efficace il comportamento concludente seguito, nel senso che se le imposte sono determinate su base catastale, è come se avesse effettuato l’opzione;
- può accedere, quale consolidata, al regime della tassazione di gruppo (artt. 117 e segg. del TUIR):
- in caso di partecipazione al consolidato fiscale, “dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo- e fino a concorrenza del quale viene da essa attribuita siffatta eccedenza- deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato delle società agricole”;
- può scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili, in costanza di regime agevolato, ex art.86, comma 4 del TUIR;
- relativamente al riporto degli interessi passivi indeducibili, non può trovare applicazione quanto previsto dall’art.96, c.4 del TUIR.
Si ricorda come non sia posto alcun limite al fatturato, per la ammissione a questo favorevole regime fiscale, né tantomeno al capitale investito; l’unico limite dimensionale è alla capacità produttiva del fondo. Ne consegue che anche srl di rilevanti dimensioni ne possono usufruire, ovviamente al rispetto del limite della capacità produttiva.
Esemplificazione
Si ipotizzi una società agricola con un reddito di bilancio lordo da IRES di 1.000 ed un reddito agrario di 130. Questa società paga l’IRES, 24%, sulla base di 130. Conseguentemente l’utile netto si riduce a 968,80 (1.000 meno 130×24%)
Se questa società dovesse poi distribuire integralmente l’utile realizzato di 968,80, i suoi soci sarebbero tassati con la ritenuta a titolo di imposta del 26%. Quindi i soci percepirebbero un netto di 716,91(968,80 -26%). La imposizione fiscale complessiva in questo specifico caso sarebbe del 28,30%.
La trasparenza fiscale
Analizziamo ora cosa accade qualora venga anche optato, per la srl agricola, per l’applicazione del regime della trasparenza, regime che prevede la imputazione del reddito direttamente ai soci, escludendo la società.
È consentita l’opzione, valida per un triennio, ovviamente rinnovabile, per il regime fiscale della trasparenza, ex art. 116 TUIR, (piccola trasparenza) alle srl con un numero di soci inferiori a 10 (o 20 per le società cooperative) e con ricavi dichiarati nel periodo di imposta anteriore all’esercizio della opzione non superiori ad euro 5.164.569, limite per la applicazione degli ISA. La società non deve essere assoggettata a procedure concorsuali.
Il regime può essere applicato anche alle srl di nuova costituzione, per le quali ovviamente manca il riferimento al fatturato. L’anno successivo alla effettuata opzione si dovrà ragguagliare il fatturato per verificare la possibilità di mantenere lo speciale regime della trasparenza.
Il particolare regime è anche ammesso, ex art. 115 del TUIR (grande trasparenza), a srl possedute totalmente da altre società di capitali residenti e qualora ciascun socio abbia una percentuale di diritto al voto e di ripartizione dell’utile compresa tra il10% e il 50%.
La distribuzione di un utile per un importo superiore a quanto imputato per trasparenza a ciascun socio è del tutto priva di rilevanza fiscale (Circolare Agenzie delle Entrate n. 49, par. 3.10 del 22 novembre 2004).
A noi interessa la trasparenza fiscale adottata da srl con soci persone fisiche; deve essere optata da tutti i soci ed ha valenza triennale.
Esemplificazione
Riprendiamo la esemplificazione fatta precedentemente; utile di bilancio 1.000 al lordo dell’IRES e reddito catastale di 130. Indipendentemente dalla distribuzione o meno dell’utile di 1.000, i soci sarebbero soggetti ad IRPEF, con le aliquote progressive applicabili a ciascun socio, su 130.
Questo dovranno dichiarare nella loro dichiarazione dei redditi. La differenza di 870 di fatto non è tassata. Volendo applicare l’aliquota IRPEF più alta, il 43%, si avrebbe un totale di imposte pari a 55,90 (130×43%), senza considerare le addizionali. Qualora fosse distribuito ai soci l’intero utile di bilancio pari a 1.000, resterebbe loro un netto minimo di 944,10 (1.000 meno 55,90).
La imposizione fiscale complessiva in questo specifico caso sarebbe del 5,59%. Ricordiamo che il fatturato massimo per la opzione a questo particolare regime è di euro 5.164.569.
Conclusione
Il regime fiscale per le srl agricole che hanno optato per la determinazione del reddito catastale è indubbiamente favorevole, applicandosi l’IRES sul reddito catastale, e non su quello effettivo. Il differenziale di fatto viene escluso dalla tassazione IRES, anche se ovviamente integralmente tassato in caso di distribuzione.
In presenza di opzione per la trasparenza fiscale, il vantaggio per le srl agricole aumenta ancor più, anche se la sua entità è in funzione delle aliquote progressive applicabili a ciascun socio.
Giuseppe Rebecca
Lunedì 9 giugno 2025
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