La tardiva comunicazione all’ENEA sulla fine dei lavori di riqualificazione energetica non fa perdere il diritto all’ecobonus. Lo chiarisce la Cassazione, ribadendo che tale adempimento ha funzione solo informativa e non può incidere sulla spettanza del beneficio. Una pronuncia che rafforza la tutela del contribuente.
Cassazione: la tardiva comunicazione all’ENEA non fa perdere l’Ecobonus
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
È questo il pensiero ribadito dalla Cassazione.
Per gli Ermellini non vi è ragione per rivedere l’orientamento già espresso in Cassazione n. 7657/2024,…
…“tenuto conto del fatto che all’onere di trasmissione all’ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, e d’altronde il rinvio del comma 348 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 all’art. 1 della L. n. 449/1997 ed al successivo D.M. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che debba intendersi come rinvio fisso, come del resto già concluso da questa Corte (Cass. n. 19309/2024), per cui anche le argomentazioni spese nella memoria illustrativa della difesa erariale devono intendersi superate.
Dunque, l’irrilevanza dell’adempimento cui invece la CTR ha condizionato il beneficio, rende a maggior ragione privo di decisività il fatto che la comunicazione sia