In caso di sospensione del canone di locazione per volontà del proprietario, in caso di verifica fiscale per maggior reddito fondiario, è necessario che l’accordo fra le parti sia provato in modo oggettivo, attraverso documenti dotati di data certa e non riconducibili esclusivamente alla parte locatrice. In linea generale il reddito derivante dalla locazione di immobili a uso non abitativo corrisponde al canone pattuito fin quando risulta in vita il contratto o fino a un provvedimento di sfratto. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10871 del 24 aprile 2025, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Corte tributaria della Lombardia, che aveva invece riconosciuto validità a un accordo non registrato.
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